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228 risultati trovati per "infortunio sul lavoro"
- Caduta a terra per un'insidia, indispensabile un testimone
Nel giudizio, suggerito dal proprio avvocato, il malcapitato chiama a testimoniare in proprio favore
- Caso fortuito e Causa forza maggiore
L'analisi della disciplina degli eventi eccezionali e imprevedibili idonei a sollevare un soggetto da responsabilità sia in sede civile sia in sede penale. Introduzione: Tra i principi che reggono il nostro ordinamento, uno dei più rilevanti è quello che disciplina la responsabilità: chi cagiona ad altri un danno è tenuto a risarcirlo. In determinati casi, tuttavia, la responsabilità del soggetto agente è esclusa. Ciò avviene, ad esempio, quando il fatto è derivato da caso fortuito o causa di forza maggiore. Vediamo di cosa si tratta. Il concetto di caso fortuito: In ambito civilistico il caso fortuito è un evento imprevedibile e inevitabile che si verifica indipendentemente dalla volontà e dall'agire di una persona rendendo impossibile l'adempimento di una obbligazione o il riconoscimento di una responsabilità. Per usare un termine meno tecnico potremmo far corrispondere il caso fortuito al concetto comune di "fatalità". Si pensi ad esempio a una frana, a un terremoto, a una valanga di neve. La causa di forza maggiore Concetto analogo e spesso sovrapposto a quello di caso fortuito è quello di forza maggiore. Anche esso, infatti, è un evento imprevedibile e inevitabile che, tuttavia, va identificato in una forza alla quale non è oggettivamente possibile resistere. Si pensi, questa volta, a una raffica di vento, al fatto del terzo o all'ordine della pubblica autorità. Entrambi i concetti, in ogni caso, assolvono la medesima funzione di escludere potenzialmente la responsabilità. Una norma specifica sul caso fortuito e la forza maggiore è l'art. 45 del codice penale secondo cui "Non è punibile chi ha commesso il fatto per caso fortuito o per forza maggiore". Il caso fortuito nell'infortunistica stradale Il caso fortuito assume un ruolo di particolare rilievo nella disciplina dell'infortunistica stradale: in numerosi casi, infatti, la sua sussistenza esclude l'obbligo risarcitorio da parte delle compagnie di assicurazione o del soggetto responsabile. Ad esempio, facendo applicazione dell'articolo 2051 del codice civile, l'ente custode di una strada sulla quale si è verificato un sinistro è esonerato dal risarcimento del danno che da esso sia derivato solo nel caso in cui provi il fortuito. Al di là delle applicazioni che possono essere fatte di tale norma e di quella di cui all'articolo 2052 (che, come visto, regolamenta il danno cagionato da animali), non è possibile trovare nel codice civile nessuna disposizione che disciplini espressamente il caso fortuito rispetto alla circolazione dei veicoli. La giurisprudenza: A sopperire, tuttavia, ci ha pensato la giurisprudenza, che ha più volte utilizzato il caso fortuito per escludere la responsabilità derivante dalla circolazione. Tra tutte, particolarmente interessante è una risalente sentenza del 20 gennaio 1989, emessa dal Tribunale di Brindisi, nella quale si è affermato che "l'esimente del caso fortuito consiste in un elemento imprevisto e imprevedibile che, inserendosi nel processo causale al di fuori di ogni possibile controllo umano, rende inevitabile il verificarsi dell'evento, ponendosi come unica causa efficiente di esso; di conseguenza, lo scoppio improvviso di uno pneumatico di un'autovettura, con conseguenti sbandamento e capovolgimento della stessa e ferimento degli occupanti, costituisce, in mancanza di ogni elemento di colpa concorrente del conducente, sia sotto il profilo della velocità di marcia sia sotto quello del controllo dello stato di usura del copertone, un'ipotesi di caso fortuito". Per rimanere sempre aggiornato visita la nostra pagina: News & Aggiornamenti
- Il Risarcimento di un incidente stradale
grave fortunatamente, ma sei stato costretto ad andare al pronto soccorso e a saltare alcuni giorni di lavoro Per fortuna c’è l’assicurazione a risarcirti e, su questo, non temi brutte sorprese: l’altro conducente restare a letto per un mese ha una perdita maggiore rispetto a un bambino o a un disoccupato che non lavorano realizzato grazie all’utilizzo del mezzo: si pensi al caso di un agente di commercio che non ha potuto lavorare Si pensi a una persona che non riesce più a relazionarsi o a lavorare a seguito di un grave incidente
- Risarcimento danni incidente stradale, quando l’assicurazione RC Auto non copre i danni.
Esclusioni del contratto, in questo articolo analizzeremo le due principali cause di non operatività della copertura assicurativa in un incidente stradale. Il contratto assicurativo: Il contratto assicurativo consiste nell'obbligazione attraverso cui una compagnia assicurativa, a fronte del versamento di una determinata somma di denaro che prende il nome di “premio”, si impegna a garantire l’assicurato, entro il massimale pattuito, del danno derivante da un sinistro. Esclusioni del contratto: In questo articolo analizzeremo le due principali cause di non operatività della copertura assicurativa: - la circolazione proibente domino; - il sinistro doloso (anche se, come vedremo di seguito, giurisprudenza ormai consolidata propende per l’efficacia della polizza RCA). La circolazione proibente domino: Il primo dei due casi riguarda la circolazione proibente domino, intesa come la sottrazione del veicolo contro la volontà del proprietario. In tali casi il proprietario del veicolo è chiamato a presentare denuncia e solamente dal giorno successivo la copertura assicurativa non opererà più, così come stabilito nell’art. 122 al comma 3, del Codice delle Assicurazioni Private: “l’assicurazione non ha effetto nel caso di circolazione avvenuta contro la volontà del proprietario, dell’usufruttuario, dell’acquirente con patto di riservato dominio o del locatario in caso di locazione finanziaria, fermo quanto disposto dall’articolo 283, comma 1, lettera d), a partire dal giorno successivo alla denuncia presentata all’autorità di pubblica sicurezza” In conseguenza di ciò, ove si verifichi un sinistro cagionato da un veicolo circolante contro la volontà del proprietario, la vittima potrà ottenere ristoro dei danni tramite il Fondo di garanzia per vittime della strada, costituito presso la CONSAP (Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici). Il risarcimento, però, sarà dovuto solamente per i danni alla persona che per quelli alle cose limitatamente ai terzi non trasportati e a coloro i quali siano stati trasportati contro volontà ovvero inconsapevoli dell’illegale circolazione. A tale Fondo potrà rivolgersi per ottenere il risarcimento non solo chi è stato coinvolto in un sinistro con veicolo o natante non assicurato, non identificato o da veicolo estero con targa non corrispondente o non più corrispondente allo stesso veicolo, ma pure il soggetto coinvolto nel sinistro da un veicolo assicurato presso una Compagnia assicurativa operante nel territorio della Repubblica e che al momento del sinistro si trovi in stato di liquidazione coatta o vi venga posta successivamente. Ovviamente, in seguito alla denuncia presentata all’autorità di pubblica sicurezza, l’(ex) assicurato potrà rivolgersi alla società assicuratrice per ottenere il rimborso del rateo di premio relativo al residuo periodo di assicurazione. Incidente stradale doloso: Altra ipotesi nella quale l’assicurazione non operava (e, quindi, non copriva i danni) concerneva il sinistro doloso, il quale non poteva essere dedotto a oggetto del rischio assicurativo stante anche il comma primo, art. 1917 del Codice civile il quale enunciava, ed enuncia tutt’ora, che: “nell’assicurazione della responsabilità civile l’assicuratore è obbligato a tenere indenne l’assicurato di quanto questi, in conseguenza del fatto accaduto durante il tempo dell’assicurazione, deve pagare a un terzo, in dipendenza della responsabilità dedotta nel contratto; sono esclusi i danni derivanti da fatti dolosi”. Tale posizione è resa ancora più incisiva dall’articolo 1900, sempre del Codice civile, rubricato proprio: “Sinistri cagionati con dolo o con colpa grave dell’assicurato o dei dipendenti”. Alla luce di predetto articolato, la compagnia assicurativa non solo non è obbligata per i sinistri provocati con dolo ma lo è persino per quelli cagionati con colpa grave dal contraente, dall’assicurato o dal beneficiario. In ogni caso, mentre nel caso di colpa grave è ammesso patto contrario, nelle ipotesi di dolo questo non è mai ammesso ed è, perciò, sempre escluso che l’impresa assicurativa possa essere chiamata a rispondere. Nonostante i summenzionati articoli del Codice civile, giurisprudenza ormai consolidata propende per l’operatività della copertura assicurativa anche nel caso di dolo dell’assicurato, basandosi sulla considerazione per cui il referente normativo dell’articolo 122 del Codice delle Assicurazioni Private – il quale, come già visto, definisce l’ambito di operatività della responsabilità civile derivante dalla circolazione stradale – è espressamente rappresentato dell’articolo 2054 c.c. e non dal summenzionato articolo 1900 c.c. Richiamando l’art. 2054 c.c., la compagnia assicurativa è obbligata a riparare il sinistro causato anche da azione dolosa poiché, ai fini del riconoscimento del diritto al risarcimento del danno, non distingue tra comportamenti dolosi e comportamenti colposi. La colpa va dunque latamente intesa nel senso comprensivo sia del profilo colposo, derivante da imprudenza, negligenza e imperizia, sia di quello doloso o intenzionalmente lesivo, salvo pur sempre il regresso della compagnia assicurativa nei confronti dell’assicurato o del conducente. La normativa in questione, in altre parole, anche alla luce delle Direttive europee, configura una responsabilità civile da circolazione non solo come rimedio contrattuale di copertura del rischio del soggetto assicurato, ma anche come strumento sostanziale e processuale di risarcimento del danneggiato alla luce del principio di solidarietà verso il danneggiato o terzo danneggiato, con tendenza alla rimozione degli ostacoli per l’integrale e tempestivo ristoro dei pregiudizi ancorché arrecati da un rischio non specificamente assunto in contratto dovendosi infatti ritenersi preminente l’interesse del danneggiato a essere risarcito. La Suprema Corte prosegue nella sua motivazione sostenendo che: “proprio in questo senso va letta la stessa istituzione del Fondo di garanzia per le vittime della strada e quella giurisprudenza di legittimità consolidata secondo cui il Fondo deve rispondere nei confronti del danneggiato anche nel caso di danno derivante da fatti dolosi di terzi in quanto la disciplina del risarcimento si ispira ai principi fondamentali della responsabilità aquiliana, sicché l’obbligazione che scaturisce a carico di tale fondo non è sottoposta ad altre limitazioni se non quelle espressamente previste dalla legge”. Appare, pertanto, a oggi pacifica l’efficacia della polizza rca pure nell’ipotesi di sinistro doloso da limitare, beninteso, ai danni prodotti a terzi coinvolti e non quelli riportati del conducente che volontariamente ha inteso cagionare il sinistro. Se sei stato vittima di incidente stradale e necessiti di una consulenza per la corretta gestione del sinistro non esitare a contattarci, cerca la sede più vicina cliccando sul seguente Link: https://www.infortunisticaconsulting.com/contatti
- Insidia stradale e responsabilità della Pubblica amministrazione
Buche, marciapiedi dissestati, macchie d’olio sul manto stradale: quando la P.A. è responsabile per i danni causati da insidie stradali? Insidia stradale, cos'è bene sapere: Le strade pubbliche non sempre rappresentano un posto sicuro: vuoi per la scarsa manutenzione, vuoi per eventi metereologici che ne comportano l’usura, è facile che si vengano a creare delle situazioni di pericolo ed in particolare le c.d. insidie stradali. Ti sarà capitato milioni di volte di passare sopra una buca e sperare che la tua auto non abbia riportato danni ai pneumatici. Se sei fortunato ne sei uscito indenne ma se sei stato meno fortunato la buca ha danneggiato le gomme se non addirittura i cerchioni della tua auto. Quello delle buche è uno dei casi più frequenti ma sono diversi gli episodi che ogni giorno cagionano danni ai cittadini. La domanda sorge spontanea: la P.A. è sempre responsabile per i danni cagionati da insidie stradali? A rigore di logica si ma, purtroppo non è sempre così e con il presente articolo cercheremo di spiegarti quando la responsabilità viene esclusa e perché. Prima di intentare causa alla P.A. devi sapere che, seppur custode dei beni pubblici, non sempre viene ritenuta responsabile e condannata al risarcimento dei danni. Sei caduto a causa di un marciapiede dissestato? La tua auto ha sbandato per la presenza di una macchia d’olio sulla strada? Le gomme della tua auto sono danneggiate perché sei finito dentro una buca? Sappi che, per ottenere il giusto ristoro, dovrai dimostrare che l’evento dannoso non era da te prevedibile e visibile: ed ecco appunto che si presentano i famosi concetti di insidia e trabocchetto. In questo articolo ti daremo maggiori informazioni su insidia stradale e responsabilità della pubblica amministrazione. Cosa si intende con i termini di insidia e trabocchetto? Per aversi la responsabilità della P.A. relativamente a situazioni di pericolo presenti sulle strade pubbliche è necessario che tali situazioni presentino determinate caratteristiche. Probabilmente hai sentito parlare spesso di insidia e trabocchetto: questi concetti definiscono in maniera riassuntiva alcuni dei requisiti necessari affinché la P.A. possa essere ritenuta responsabile in sede di un eventuale giudizio. Nel gergo comune un’insidia è un pericolo nascosto ed un trabocchetto è una situazione che ti induce in errore. Ed ecco appunto che non tutte le buche, le macchie d’olio o i marciapiedi dissestati ti daranno diritto ad ottenere un risarcimento del danno in quanto dovrà trattarsi di situazioni ingannevoli, non percepibili all’esterno come pericolo e non preventivabili. La situazione che ti ha cagionato un danno dovrà essere insidiosa nel senso che dovrà trattarsi di un pericolo occulto di cui tu non potevi renderti conto. Alcuni esempi di insidia stradale: Per fare un esempio: se tu stai procedendo su una strada alla guida della tua auto e avvisti da lontano una grossa buca, non potrai richiedere i danni scaturenti al tuo veicolo se ci passi dentro in quanto, se fossi stato diligente, avresti senz’altro evitato il passaggio su quel tratto di strada. Diverso è il caso in cui la buca sia coperta da foglie e non preventivamente visibile mentre procedi a bordo della tua auto: in tal caso, il pericolo rientrerà nell’ ipotesi di insidia e trabocchetto. Paradossalmente, più la buca è grande e visibile e meno possibilità avrai di ottenere l’indennizzo dovuto. Anche eventuali circostanze di tempo e orario potranno influire sul ragionamento di cui sopra: nel senso che un conto è passare in una buca in pieno giorno, un altro conto è di notte quando l’assenza di luce facilita la non visibilità del rischio. Allo stesso modo, se inciampi su un marciapiede dissestato ma ammetti di essere stato tu stesso a non aver prestato attenzione a dove camminavi, la P.A. potrà scagionarsi, addebitando a te la mancanza della diligenza dovuta. In parole povere: se non stai attento a dove cammini non puoi accusare qualcun altro. Se ciò che ti ha cagionato un danno era prevedibile e tu eri nella condizione di poterlo evitare, è molto improbabile che un giudice ti riconoscerà eventuali danni in quanto sei tu stesso con la tua condotta ad averlo favorito. Prima di decidere di portare avanti una causa, domandati se tu con il tuo comportamento non hai influito sulla causazione del danno. Purtroppo, le controversie contro la P.A. sono particolarmente lunghe e difficilmente la stessa accetterà di definire bonariamente la vicenda prima del giudizio. Al fine di dimostrare la non visibilità e prevedibilità del pericolo ti consigliamo di raccogliere i dati di eventuali testimoni, scattare fotografie della zona incriminata ed eventualmente contattare le forze dell’ordine in modo tale che venga redatto un verbale. Che tipo di responsabilità è quella della P.A. per la presenza di insidie stradali? La responsabilità della P.A. è quella che viene definita in gergo tecnico responsabilità da cose in custodia. È evidente che la P.A. in qualità di soggetto proprietario e gestore dei beni demaniali deve vigilare sullo stato degli stessi ed impedire che questi ultimi arrechino pregiudizio a persone o cose. La P.A. è responsabile non solo per l’assenza di adeguata manutenzione sulle strade pubbliche ma anche quando non interviene adeguatamente per segnalare determinati pericoli. Se ad esempio, una determinata strada è stata colpita da una frana, è ovvio che ci voglia del tempo per ripristinare i luoghi, ma il Comune dovrà posizionare adeguata cartellonistica per evitarti il passaggio in quel tratto di strada. Ciò che viene chiesto alla P.A. è semplicemente di vigilare sui beni di cui essa è custode e prendere tutte le cautele necessarie affinché questi non cagionino danni a cose o persone. Che cosa intende con il termine caso fortuito? Per caso fortuito si intende un avvenimento imprevisto ed imprevedibile: ad esempio un evento atmosferico particolarmente forte quale un fulmine o un uragano. La P.A. potrà uscire indenne dall’ addebito di responsabilità dimostrando che il danno è avvenuto per caso fortuito e che, dunque, è stato cagionato da un evento che la stessa non poteva prevedere e prevenire. Se ad esempio, si verifica un temporale particolarmente forte ed un fulmine colpendo un albero ne comporta la caduta sul tuo veicolo, la P.A. si difenderà sostenendo che l’evento che ha dato origine al danno e cioè il fulmine era imprevedibile ed inevitabile con la conseguenza che non sarà tenuta a risarcirti. Quali sono le difese principali della P.A. in giudizio? La difesa principale della P.A. in giudizi relativi a insidie stradali è che i beni demaniali, quali ad esempio le strade, sono talmente grandi da non consentirle di vigilare in tempo reale. Per fare un esempio: se cadi a causa di una buca, è molto probabile che la P.A. sosterrà che la stessa si sia formata in quella giornata e che la vastità del territorio non consente un monitoraggio costante delle strade pubbliche. Per ovviare ad un’eccezione di tale tipo, potrebbe risultare utile raccogliere le testimonianze dei residenti del luogo al fine di dimostrare che la buca era già presente nei giorni precedenti e che nessuno è intervenuto. Bada bene però: se sei tu ad evidenziare che la buca era lì presente anche in precedenza, potresti farti un palese “autogol”. Come è stato spiegato prima dovrà trattarsi di un pericolo che tu, seppur con la dovuta diligenza, non potevi evitare: se dimostri di conoscere la presenza dell’insidia, ti verrà senz’altro detto che essendone al corrente, avresti dovuto e potuto evitarla. Sicuramente è impensabile che i Comuni intervengano all’istante ogniqualvolta si crei una situazione di pericolo sulle strade in quanto spesso e volentieri, se non segnalato, non possono esserne nemmeno al corrente. La realtà, però, è spesso diversa in quanto, nonostante le segnalazioni dei cittadini, le insidie stradali vengono lasciate esattamente lì dove sono senza che nessuno intervenga ad eliminarle o comunque ad evidenziare il pericolo. Quali sono le prove necessarie per attivare una causa contro la P.A.? Se sei vittima di un incidente causato dalla presenza di un’insidia stradale, la prima cose da fare è effettuare dei rilievi fotografici del luogo in cui il sinistro si è verificato. Nell’ immediatezza dell’incidente sarebbe sempre preferibile che contattassi il Corpo di Polizia Locale in modo tale che il loro intervento venga verbalizzato con attestazione del fatto, della dinamica e dello stato dei luoghi. Molto importante nel caso di lesioni fisiche è chiamare un’ambulanza o comunque recarsi in pronto soccorso e conservare il referto. Se sono presenti all'accaduto dei testimoni, ti consigliamo di farti lasciare i loro dati anagrafici in modo tale che se dovesse servirti potrai chiamarli in giudizio per raccontare la dinamica dell’incidente. E’ necessario che tu conservi anche le ricevute fiscali, gli scontrini e tutto ciò che sia idoneo a quantificare i danni materiali che hai subito. In caso di lesioni fisiche conserva i referti e i certificati medici nonché tutte le spese che hai sostenuto per curarti. Qual è la procedura per ottenere il risarcimento in caso di insidia stradale? Una volta in possesso della predetta documentazione che si chiarisce non è indispensabile ma ti aiuterà a portare avanti la richiesta, sarà necessario che invii una diffida al comune nella quale evidenzierai giorno, ora e luogo del sinistro, la causa, i danni riportati. Alcuni Comuni, come ad esempio Roma Capitale, mettono a disposizione dei moduli precompilati per presentare la denuncia di sinistro e degli sportelli conciliazione se il valore dei danni riportati è inferiore ad una certa somma. Ti consigliamo già in sede di diffida o denuncia di sinistro di allegare i documenti utili che fondano la tua pretesa: ad esempio, fotografie, verbale del Corpo di Polizia Locale, presenza di testimonianze. Nel caso in cui la P.A. risponda negativamente o non risponda affatto alla tua richiesta, non ti resta che rivolgerti ad aziende specializzate in materia di Infortunistica Stradale Per rimanere sempre aggiornato vai alla nostra pagina: News & Aggiornamenti
- In caso di sinistro, il passeggero, ha sempre diritto al risarcimento
Il tema del risarcimento danni passeggero per incidente auto è spesso al centro di numerose pronunce della giurisprudenza. Introduzione: Terzo trasportato: a chi deve chiedere il risarcimento, all'assicurazione dell’auto su cui viaggiava o a quella dell’altro conducente? La Cassazione ha spiegato a più riprese quando spetta il risarcimento al “terzo trasportato” (così tecnicamente viene definito il passeggero), a chi compete pagargli i danni in caso di sinistro stradale e a quale assicurazione, di conseguenza, questi deve rivolgersi per avere i soldi. Una recente sentenza, sempre a firma della Suprema Corte , si è soffermata in particolare proprio su quest’ultimo aspetto, quello della domanda di risarcimento, andando a chiarire ciò che spesso disorienta chi, trasportato su un’auto condotta da un’altra persona, è vittima di un incidente stradale e, a seguito dello scontro, subisce delle lesioni fisiche. Ma procediamo con ordine e vediamo come funziona il risarcimento danni passeggero per incidente auto. Se il passeggero si fa male dopo un incidente stradale deve essere risarcito? L’assicurazione che il proprietario dell’auto contrae copre non solo il conducente e i suoi familiari, ma anche eventuali terzi ospitati a bordo del veicolo. Se l’auto non è assicurata che succede al passeggero? Nell'ipotesi in cui il veicolo non sia stato assicurato, ossia il proprietario non abbia sottoscritto una regolare polizza auto, il terzo trasportato ha diritto ad essere risarcito dal Fondo di Garanzia Vittime per la Strada Se il conducente ha torto nell'incidente, il passeggero va risarcito? Il passeggero ha diritto ad essere risarcito, in caso di incidente stradale, sia nell'ipotesi in cui il conducente dell’auto su cui era trasportato sia dalla parte della ragione che dalla parte del torto. In buona sostanza, il terzo trasportato può chiedere i danni sempre, a prescindere dalla dinamica del sinistro e dalle rispettive responsabilità. A quale assicurazione il passeggero deve chiedere il risarcimento del danno? Dopo il sinistro stradale, il trasportato danneggiato può pretendere il risarcimento integrale dal conducente del veicolo su cui viaggiava o dal guidatore del mezzo antagonista, al di là della diversa gravità delle loro colpe nel sinistro. Le due assicurazioni infatti hanno una «responsabilità solidale». È il chiarimento fornito dalla Cassazione. In buona sostanza – dice la Corte – in un sinistro stradale, il terzo trasportato può chiedere l’integrale risarcimento del danno patito «a ciascuno dei responsabili». L’importante è che il danneggiato indichi, sin dall'inizio, che agisce in quanto trasportato; solo in questo caso ha diritto al risarcimento integrale e può chiederlo a sua scelta a ognuno dei responsabili. E ciò sia quando agisce nei confronti del vettore, sia laddove fa valere il suo diritto verso il conducente del veicolo antagonista, sia quando chiede i danni a entrambi. In altri termini, il danneggiato deve indicare che, «proprio in quanto trasportato, egli ha diritto all'integrale risarcimento e può chiederlo, a sua scelta, a ciascuno dei responsabili». Entro quanto tempo deve ottenere il risarcimento il passeggero? Una volta individuata l’assicurazione contro cui agire, il passeggero deve presentare una domanda di risarcimento all'Ispettorato sinistri. Dal momento della denuncia di sinistro, l’assicurazione ha 90 giorni per presentare un’offerta di risarcimento al terzo trasportato. Per rimanere aggiornato vai alla nostra pagina: News & Aggiornamenti
- Come scegliere un avvocato per il risarcimento dei danni a Rovigo?
Hai subito un danno a seguito di un incidente stradale, un infortunio sul lavoro o un caso di malasanità Incidenti stradali Infortuni sul lavoro Malasanità ed errore medico Danni da Responsabilità Civile (RC ) Incidenti e infortuni mortali Incidenti che hanno causato l'amputazione di un arto Perché scegliere Raccolta delle prove Il nostro gruppo di lavoro si occupa della raccolta di tutti gli elementi utili
- Risarcimento Malasanità
Che si tratti di un incidente stradale , un infortunio sul lavoro , o un caso di malasanità , dimostrare Noi lavoriamo per il tuo risarcimento, tu ti dedichi alla tua salute.
- Incidente stradale: quanto costa curarsi il "Colpo di Frusta".
. >> Non anticipi nessuna spesa, Per Davvero << In caso di incidente stradale, infortunio sul lavoro Così puoi dedicarti alla tua guarigione, mentre noi lavoriamo per il tuo risarcimento danni.
- Fondamentale l'accesso al Pronto Soccorso
Per dimostrare che le lesioni sono la diretta conseguenza dell’incidente è necessario effettuare l'accesso al Pronto Soccorso entro 24/48 ore dal sinistro. Introduzione: Se hai fatto un incidente stradale e avverti dolori e malesseri, è bene recarsi in ospedale. La valutazione del medico e delle indagini strumentali, come raggi X, risonanze e tac accerteranno se hai subito un danno fisico. Quando fare l'accesso al pronto soccorso dopo un incidente? La prima cosa che devi sapere è che non esiste una norma che stabilisca un limite di tempo entro cui andare in ospedale dopo un incidente stradale: tutto si risolve in una valutazione di opportunità in base al caso concreto. È bene sapere che spesso nell’immediatezza dell’incidente alcuni postumi (come il colpo di frusta) non si manifestano subito “a caldo” ma dopo un po’ di tempo. È pertanto consigliato recarsi presso il Pronto Soccorso più vicino entro le 24/48 ore dal sinistro al fine di rendere più agevole dimostrare che tale malattia è la diretta conseguenza dell’incidente occorso. La riforma delle pratiche di risarcimento per incidenti: Prima di spiegare quanto tempo c’è per andare in ospedale dopo un incidente dobbiamo ricordare che le regole e le procedure per le pratiche di liquidazione dei risarcimenti sono cambiate proprio di recente. Alla riforma che ha introdotto il cosiddetto «indennizzo diretto» si è aggiunta quella che ha imposto una stretta sui testimoni. Quanto ai testimoni, ora la legge stabilisce che il danneggiato ha l’obbligo di indicare, già nella denuncia di sinistri, i nomi dei testimoni che hanno assistito allo scontro; se non lo fa, sarà l’assicurazione a ricordarglielo con una raccomandata da inviare entro 60 giorni dalla denuncia medesima ed a cui è necessario rispondere nei successivi 60 giorni. In caso contrario, si perde il diritto a chiedere la prova testimoniale qualora si finisca in causa. Quanto al colpo di frustra, invece, si è stabilito che, in caso di lesioni «micro-permanenti» danno diritto a risarcimento i dolori lamentati dal danneggiato solo dopo un «accertamento clinico strumentale obiettivo». Perché andare al pronto soccorso dopo un incidente? Quanto si è detto è molto importante ai nostri fini, perché lascia intendere il maggior rigore che ha sposato oggi la legge, per arginare le facili richieste di risarcimento del danno. In altri termini, se anche può succedere che un dolore si manifesti con un giorno di ritardo o che un sintomo, inizialmente sottovalutato dall’automobilista, si aggravi in seguito, si ha diritto al risarcimento a patto che il danneggiato, prima di andare in ospedale, non sia riuscito a svolgere altre attività. Dunque, la valutazione sarà strettamente collegata al tipo di patologia riscontrata e all’esame obiettivo o strumentale del medico. Ad esempio, se c’è una frattura ad un dito della mano e l’automobilista decide di farsi vedere dal dottore solo il giorno successivo all’incidente, questi non incontrerà grosse difficoltà nell’ottenere il risarcimento. Più difficile è invece ottenere il risarcimento quando il dolore riguarda una parte del corpo sulla quale né l’occhio del medico né quello della macchina riscontrano lesioni. In Conclusione. In questi casi è consigliabile affidarsi a strutture specializzate nell'ambito dell' Infortunistica Stradale, che attraverso una serie di accertamenti medici mirati, potranno dimostrare all'assicurazione l'entità dei danni riportati, richiedendo pertanto il risarcimento spettante. Per rimanere sempre aggiornato vai alla nostra pagina: News & Aggiornamenti
- Visita medico legale: tutto ciò che devi sapere per ottenere il giusto risarcimento
Quando si subisce un incidente stradale o un infortunio, la priorità è ovviamente la propria salute. visita medico legale è determinante: Tutela degli interessi della vittima Il medico legale di parte lavora In caso di incidente o un infortunio, non lasciare che l'assicurazione decida per te: fai valutare il
- Colpo di frusta: quanto costa curarsi dopo un incidente?
Non Anticipi Nessuna Spesa, Mai Che si tratti di un incidente stradale , un infortunio sul lavoro , o Noi lavoriamo per il tuo risarcimento, tu ti dedichi alla tua salute.
















