Sinistro stradale: vanno risarciti sia l’iva sui costi di riparazione che il danno da fermo tecnico del veicolo danneggiato spiega Infortunistica Consulting di Rovigo.
In materia di risarcimento danni a seguito di sinistro stradale la Suprema Corte, cassando senza rinvio la sentenza di merito, specifica che la somma liquidata a titolo di indennizzo del danno relativo all’autovettura deve comprendere sia l’iva da calcolarsi sui costi di riparazione, salvo che il danneggiato abbia possibilità di portare tale posta in detrazione, che il fermo tecnico, la cui liquidazione è possibile in via equitativa, sulla scorta della considerazione che l’autovettura, anche se ferma, è comunque fonte di spesa. Infortunistica Consulting sull’iva: «Poiché il risarcimento del danno si estende agli oneri accessori e consequenziali, se esso è liquidato in base alle spese da affrontare per riparare un veicolo, il risarcimento comprende anche l’IVA, pur se la riparazione non è ancora avvenuta – e a meno che il danneggiato, per l’attività svolta, abbia diritto al rimborso o alla detrazione dell’IVA versata – perché l’autoriparatore, per legge (art. 18 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633), deve addebitarla, a titolo di rivalsa, al committente».
Infortunistica Consulting sul danno da “fermo tecnico”: «con riferimento al cosiddetto danno da fermo tecnico subito dal proprietario dell’autovettura danneggiata a causa della impossibilità di utilizzarla durante il tempo necessario alla sua riparazione, è possibile la liquidazione equitativa di detto danno anche in assenza di prova specifica in ordine al medesimo, rilevando a tal fine la sola circostanza che il danneggiato sia stato privato del veicolo per un certo tempo, anche a prescindere dall’uso effettivo a cui esso era destinato. L’autoveicolo è, difatti, anche durante la sosta forzata, fonte di spesa (tassa di circolazione, premio di assicurazione) comunque sopportata dal proprietario, ed è altresì soggetta a un naturale deprezzamento di valore, del veicolo».