Tutela assicurativa estesa al terzo trasportato in caso di concorso di colpa fra gli automobilisti.
Incidente con Passeggero a bordo:
In caso di incidente stradale, chi si trovava trasportato in una delle auto coinvolte nel sinistro ha comunque diritto a essere risarcito dall’assicurazione, e ciò vale anche se il conducente con cui viaggiava ha la sua parte di responsabilità.
A dirlo è la Corte di Appello di Firenze in una recente sentenza.
Per la Corte toscana la tutela assicurativa per i danni da circolazione di veicoli deve sempre ritenersi estesa al passeggero, anche nel caso in cui l’incidente si sia verificato per colpa concorrente di entrambi i conducenti dei veicoli coinvolti.
Cosa stabilisce la legge?
In caso di sinistri stradali, opera sempre la presunzione di corresponsabilità al 50% tra i conducenti coinvolti, salvo che uno di questi riesca a fornire la prova di aver tenuto una condotta conforme al codice stradale e alla comune prudenza, facendo tutto il possibile per evitare il danno. È dunque molto frequente che i giudici stabiliscano il concorso di colpa quando tale dimostrazione non venga offerta dalle parti.
E il Passeggero?
Ma, anche in caso di concorso di colpa, il terzo trasportato in una delle vetture incidentate va risarcito comunque da parte dell’assicurazione dell’auto in cui si trovava al momento dell’incidente: dunque, anche nel caso in cui non risulti dimostrato che il conducente dell’autovettura presso cui viaggiava abbia tenuto una condotta di guida del tutto regolare e pienamente conforme alle regole della circolazione.
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