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In due in motorino, responsabili anche i genitori

Aggiornamento: 3 ago 2023

E' estesa ai genitori del conducente la responsabilità non solo per i danni causati a terzi, ma anche al passeggero terzo trasportato sul motorino.

motorino

Introduzione:

Da oggi, in Italia, come già nel resto d’Europa, anche i ragazzi con 16 anni d’età, benché non ancora maggiorenni, purché “patentati”, potranno viaggiare in due in moto (purché il trasportato abbia più di 5 anni).

Il nostro Paese ha infatti approvato la legge di adeguamento alla normativa comunitaria , sancendo definitivamente la libertà del trasporto di passeggeri su due ruote anche per i ragazzi più giovani, che hanno, cioè, un’età compresa tra 16 e 18 anni (i maggiorenni potevano già farlo in precedenza, mentre resta esclusa la fascia 14-15 anni).


Il motorino:

La nuova norma si applica a tutti i mezzi che possono essere guidati dai sedicenni: un motorino, una microcar o una moto “125” (non un’autovettura, nemmeno se il ragazzo ha la licenza per la guida accompagnata, ottenibile a 17 anni, ma consente di avere a bordo solo l’adulto che funge da “istruttore”). Bisogna poi verificare che il mezzo sia realmente omologato per trasportare un passeggero: un controllo facile da eseguire attraverso la lettura del documento di circolazione (lì viene indicato il numero dei posti che, di norma, è limitato a uno soltanto sui ciclomotori più vecchi). Il codice della strada:

Resta, in ultimo, l’obbligo del rispetto di tutte le norme del codice della strada, ivi compreso l’obbligo del casco, le cinture di sicurezza sulle microcar, e di stare seduti sui veicoli a due ruote utilizzando correttamente il sellino e i poggiapiedi, e badando di star bene in equilibrio. Il trasportato non può avere meno di cinque anni, e in caso di sinistro è sempre risarcito indipendentemente dalla responsabilità o meno del conducente, leggi il nostro approfondimento.

La responsabilità dei genitori: In secondo luogo è necessario considerare che ora i genitori – di norma responsabili per tutti i danni causati a terzi (si pensi ai pedoni) o a cose dal figlio minorenne alla guida della moto – oggi risponderanno anche degli eventuali danni causati al passeggero, nei limiti in cui non venga risarcito dall’assicurazione.

Ciò potrebbe avvenire, per esempio, nel caso in cui il mezzo non sia coperto da polizza rc auto, la polizza sia scaduta, oppure il danno superi il massimale assicurato: cosa tutt’altro che improbabile visto che si tende, per i ciclomotori, a ridurre la copertura massima con l’assicurazione, al fine di pagare di meno (visto che spesso è corrisposta dal ragazzo privo di occupazione), sebbene poi i danni derivanti dalla circolazione a due ruote siano proprio quelli più ingenti (potendo spesso portare al decesso). Non solo, se il passeggero era senza casco o il mezzo non è omologato per due posti, la compagnia può eccepire che il trasporto avveniva in modo irregolare e quindi si rivarrà sul genitore. I genitori sono anche responsabili, a livello patrimoniale, del pagamento delle multe per le contravvenzioni poste dal conducente. L’unico modo, per i genitori (o per chi ne fa le veci) di andare esenti da responsabilità è di dimostrare di non aver potuto impedire il fatto: il che non corrisponde con il fatto che il ragazzo abbia preso la moto in assenza di permesso se le chiavi erano facilmente visibili e poste alla portata di tutti.

I genitori non sono responsabili, invece, a livello penale:

Difatti, spiegano i nostri esperti di infortunistica stradale, il ragazzo che ha compiuto 14 anni è responsabile personalmente dei reati commessi (se ritenuto capace di intendere e volere).

Così, se il terzo trasportato dovesse ferirsi o, addirittura, morire a causa del mancato rispetto delle norme di sicurezza o prudenza, a risponderne sarà il conducente minorenne; tuttavia il risarcimento dei danni alla famiglia del defunto saranno coperti dalla assicurazione o, in mancanza, dai genitori del conducente. Dunque, il conducente è tenuto a un obbligo di massima prudenza, altrimenti potrebbe egli stesso farne le spese.

Dovrà, a tal fine, assicurarsi che i passeggeri rispettino le norme di sicurezza, indossino il casco (o le cinture sulle microcar), stiano seduti correttamente, non commettano imprudenze.

Le patenti:

Anche i ragazzi tra 16 e 18 anni, dunque, potranno trasportare un passeggero a bordo di uno dei veicoli guidabili a 16 anni con patenti che si possono possedere a quell’età e cioè:

  1. AM: (chi ne è titolare può guidare i ciclomotori, i quadricicli leggeri (microcar da città) e caratterizzati da una massa a vuoto che non supera i 350 chili, una velocità massima non superiore a 45 km/h e una cilindrata che non superi i 50 centimetri cubi se a benzina o con potenza fino a 4 kiloWatt se a gasolio o elettrici; veicoli a tre ruote con gli stessi limiti di cilindrata e velocità),

  2. A1: (motocicli di cilindrata massima 125, potenza massima di 11 kilo-Watt e rapporto potenza/peso non superiore a 0,1 kilo-Watt per chilogrammo),

  3. B1: (quadricicli che non rientrano fra i leggeri).

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