Infortunistica Consulting : Telefonino alla guida senza contestazione immediata: si può impugnare?
Immagina di ricevere un bel giorno, da parte del Comune, una multa per uso del cellulare durante la guida.
A dire del poliziotto che ha redatto il verbale, sei stato sorpreso a parlare, con lo smartphone in mano, mentre circolavi con la tua auto. In quel frangente però – viene espressamente specificato nella contravvenzione – gli agenti non ti hanno potuto fermare perché impegnati in altre operazioni di controllo, il che non ha consentito l’inseguimento.
Sospetti tuttavia che la multa non sia valida: nonostante l’indicazione del giorno e dell’ora in cui saresti stato colto con il telefonino alla guida, l’ampio lasso di tempo decorso dal fatto non ti consente di ricordare cosa stessi facendo in quel momento e se davvero stavi chattando, se stavi parlando con qualcuno o se, invece, eri solo intento ad inserire le cuffiette nel dispositivo per avere le mani libere e discutere in serenità. Perché mai gli agenti non ti hanno contestato la violazione de codice della strada sul momento invece di inviarti la raccomandata a casa?
A tuo avviso, questo modo di operare, ossia la multa col cellulare senza essere fermati, è illegittimo perché comprime il tuo sacrosanto diritto a difenderti.
Cosa succede in questi casi?
Puoi impugnare la contravvenzione davanti al giudice di pace, così come la legge ti consente di fare nei successivi 30 giorni dal ricevimento del plico?
Infortunistica Consulting riporta una recentissima sentenza.
Alla Corte è stato fatto uno specifico quesito: in caso di multa col telefonino senza contestazione immediata da parte della polizia, vale di più la parola degli agenti – che sostengono di aver visto il conducente parlare – oppure quella del conducente sanzionato che, magari, sostiene di non avere in corso alcuna chiamata? La multa col cellulare senza essere fermati è valida comunque – come avviene, ad esempio, al passaggio col rosso del semaforo – oppure è impugnabile? Ecco quali sono stati i chiarimenti della Corte.
Infortunistica Consulting: Conta di più la parola dei poliziotti o quella del cittadino? Come abbiamo già spiegato nella guida Che valore ha un verbale della polizia, all’interno della multa si possono trovare due tipi di contenuti.
Il primo è normalmente costituito dalle dichiarazioni dei verbalizzanti circa i fatti a cui questi hanno assistito direttamente e che quindi sono il frutto delle loro dirette percezioni sensoriali.
Ad esempio, vi rientra la constatazione di aver visto un sorpasso eseguito nonostante la linea continua, un’auto passare col rosso, il display dell’autovelox segnare il superamento dei limiti di velocità, ecc.
Tali affermazioni hanno una “fede privilegiata”: significa che valgono di più della parola di qualsiasi altro cittadino: i poliziotti infatti sono pubblici ufficiali e, quindi, si presume non solo che dicano sempre il vero, ma che, quando lo facciano, abbiano prima accertato con prudenza i fatti dichiarati. Quindi, ad esempio, dinanzi a una multa per attraversamento dell’incrocio nonostante il divieto del semaforo, è molto più difficile spuntarla rispetto alle affermazioni del poliziotto che ha visto la scena. L’unico modo per smontare il verbale è proporre ciò che viene detto «querela di falso»: un procedimento civile volto a dimostrare, con prove rigorose, che il pubblico ufficiale ha detto il falso.
Cosa non certo semplice.
Una seconda ed eventuale parte del verbale può invece contenere le valutazioni personali dell’agente che, pur non essendo frutto di una diretta percezione, scaturiscono dalla sua esperienza e quindi da un meccanismo di logico-deduttivo.
Ad esempio, si pensi alla manovra pericolosa o alla multa per eccesso di velocità constatata però non tramite l’ausilio di strumenti elettronici ma secondo una “sensazione” dell’agente. Ebbene, questa parte del verbale non ha fede privilegiata e, quindi, per contestarla, basta il normale ricorso al giudice di pace contro la multa.
Multa con il telefonino alla guida senza contestazione immediata Alla luce di ciò, secondo la Corte è valida la multa per chi guida con il cellulare senza vive voce né auricolare anche se la contestazione non è immediata.
E ciò perché si tratta di un fatto che gli agenti hanno percepito direttamente, con la propria vista, senza dover far ricorso a valutazioni personali.
Il codice della strada, del resto, seppur prevede come regola generale, in caso di contravvenzioni, la contestazione immediata nei confronti del conducente – ossia lo stop da parte degli agenti per consentire all’interessato di difendersi subito, senza dover, in un secondo momento, ricorrere al giudice – prevede tuttavia una serie di esenzioni. Una di queste è l’impossibilità di fermare il veicolo in condizioni di sicurezza e nei modi regolamentari, magari perché il vigile è impegnato in altre operazioni.
Il giudice peraltro non è autorizzato a censurare le modalità organizzative del servizio di vigilanza né a sindacare le operazioni di rilevamento delle infrazioni da parte della pubblica amministrazione. Il che, in buona sostanza, significa che se non ci sono agenti sufficienti per fermare le auto in transito, e quelli disponibili sono già impegnati in altri controlli, ben è possibile la contestazione differita della multa, con invio del verbale a casa dell’automobilista tramite la consueta raccomandata.