
Cosa si può fare alla vista di una pattuglia della polizia che, ai margini della strada, fa controlli: il caso dei lampeggianti, delle chat e dei navigatori satellitari in ambito di infortunistica stradale.
Ci sono già dei precedenti giurisprudenziali che hanno affrontato questa questione.
Il dubbio che ci si è posti è se segnalare posti di blocco possa integrare il reato di interruzione di un pubblico servizio previsto dall’ art. 340 del Codice penale.
Chi consente ad altre persone di eludere i controlli della polizia impedisce a quest’ultima di fare il proprio dovere, cagionando così una interruzione o una turbativa di un ufficio o servizio pubblico, comportamento quest’ultimo per il quale il Codice penale prevede la reclusione fino a un anno
Questa interpretazione però – portata avanti dalle forze dell’ordine – non viene condivisa dalla giurisprudenza.
Quando segnalare posti di blocco non è reato
Il Gip di Genova si è trovato a giudicare il comportamento di alcuni utenti iscritti a una chat su WhatsApp i quali si scambiavano a vicenda informazioni circa la presenza di controlli sulle strade.
Ebbene, secondo l’interpretazione del giudice per le indagini preliminari non è reato segnalare posti di blocco. In particolare, non costituisce interruzione di pubblico servizio il comportamento con cui una o più persone segnalano la presenza di volanti della polizia tramite app. per smartphone.
Ed infatti, la chat è “privata” ossia chiusa: non vi accede qualsiasi automobilista ma solo chi si è previamente iscritto.
Dunque, il pubblico servizio della polizia viene svolto e assicurato nei confronti di tutti gli altri utenti della strada che non fanno parte della chat;
Se segnalare posti di blocco non è reato, non è detto che sia comunque lecito.
Tale condotta, infatti, integra il più blando illecito amministrativo per violazione del Codice stradale:
all’articolo 45 del Codice della strada si vieta «la produzione, la commercializzazione e l’uso di dispositivi che, direttamente o indirettamente, segnalano la presenza e consentono la localizzazione delle apposite apparecchiature di rilevamento» della velocità «utilizzate dagli organi di polizia stradale per il controllo delle violazioni».
Per questo comportamento è prevista una sanzione pecuniaria da 802 a 3.212 euro.
Si può lampeggiare coi fari per segnalare le postazioni della polizia?
Se non è reato segnalare un posto di blocco con messaggi sul telefonino, non lo è neanche la segnalazione effettuata con fari o clacson.
La norma del Codice della strada che qui viene in rilievo è l’articolo 153 il quale individua tutti i casi in cui è possibile usare i fari (abbaglianti e anabbaglianti), escludendone l’impiego per tutto ciò che non è previsto dalla norma.
La segnalazione di un posto di blocco integra, dunque, un uso improprio delle luci, sanzionato appunto dalla legge.
Fare inversione di marcia davanti alla polizia è reato?
Chi scappa davanti a un posto di blocco non commette il reato di resistenza a pubblico ufficiale.
Secondo la giurisprudenza, per configurare tale illecito penale è necessario che la fuga si sostanzi in condotte pericolose per la circolazione, come ad esempio una guida a zig-zag, l’attraversamento dell’incrocio a semaforo rosso, un eccesso di velocità, una manovra azzardata che possa mettere in pericolo altri automobilisti da incidenti stradali.
Pertanto, chi, alla vista da lontano di un posto di blocco o comunque di un’auto della polizia, si ferma e fa inversione di marcia non può essere punito né penalmente né con una sanzione amministrativa.