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Schizzo sui passanti l’acqua piovana


Se una macchina, passando su una pozzanghera, schizza sui passanti l’acqua piovana e il fango è possibile denunciare il conducente prendendo la targa spiega Infortunistica Consulting.

Stai camminando ai margini della strada , giunge un’auto su una pozzanghera, tutti gli schizzi d’acqua e di fango sono addosso ai tuoi vestiti. Cosa fare? E' possibile chiedere il risarcimento dei danni?

Infortunistica Consulting spiega che chi con dolo, ossia in malafede, getta o schizza o fa cadere o sgocciolare acqua piovana o altri liquidi idonei a sporcare addosso a una persona commette reato, si tratta del reato di «gettito di cose pericolose». Tu a questo punto ti chiederai: ma l’acqua delle pozzanghere sulla strada non è una cosa pericolosa né lo è il semplice schizzarla addosso ai passanti. Hai ragione, ma se leggi bene la norma del codice penale, scoprirai che questa punisce anche il gettito di cose che sono in grado di imbrattare. Ti sembrerà ancor più assurdo leggere che la pena in questi casi previsti dalla norma è dell’arresto fino a un mese o, in alternativa l’ammenda fino a 206 euro. Il punto è che il colpevole deve sostenere un processo penale e già questo basta, in molti casi, a spingere a una trattativa risarcitoria. Quindi, se ti stai chiedendo che fare se un’auto ti schizza acqua e fango dalle pozzanghere ora lo sai: puoi prendere il numero di targa, scoprire chi è il proprietario e denunciarlo ai carabinieri o alla polizia. Potrai sporgere querela. Se ci dovessi ripensare, potrai sempre rimettere (ossia ritirare) la querela, cosa che potrebbe succedere se, una volta saputo di essere oggetto di un procedimento penale, il colpevole dovesse farti un’offerta risarcitoria. È bene che tu ti cauteli in anticipo da quella che potrebbe essere una possibile difesa del colpevole: «Non ero io alla guida ma un’altra persona che non ricordo più chi fosse». Questa facile giustificazione potrebbe escludere, tutt’al più, la responsabilità penale (che è sempre personale), ma non quella civile (ossia per i danni procurati) visto che il titolare di un oggetto (come la macchina) è sempre responsabile per tutti i danni causati da questo anche se non ha colpa (cosiddetta «responsabilità oggettiva»). Per respingere un’eccezione di questo tipo dovresti poter descrivere le sembianze fisiche del conducente. Le tue dichiarazioni infatti verranno considerate come una vera e propria prova e avranno valore nel corso del processo penale. La Cassazione ha detto che, affinché scatti il reato di getto pericoloso di cose non si richiede che la condotta contestata abbia cagionato un effettivo danno, essendo sufficiente che essa sia idonea ad offendere, imbrattare o molestare le persone, né tale attitudine deve essere necessariamente accertata mediante perizia, potendo il giudice, secondo le regole generali, fondare il proprio convincimento su elementi probatori di diversa natura, quali, in particolare, le dichiarazioni testimoniali di coloro che siano in grado di riferire caratteristiche ed effetti del gesto.

More info : Infortunistica Consulting

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