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Risarcimento lesioni in caso di Incidente stradale


Nel caso di incidente stradale, la vittima che ha patito un danno può richiedere il risarcimento dei danni fisici all' assicurazione.

Forse, però, non tutti sanno che il risarcimento liquidato dalle assicurazioni è un totale composto da diversi fattori, tra i quali:


  • Invalidità permanente:

Il danno che hai patito in maniera permanente, come ad esempio una frattura ossea.


  • Invalidità temporanea:

Il periodo di tempo necessario alla tua guarigione.


  • Spese mediche:

Tutte le spese mediche sostenute per la tua completa guarigione.


Entriamo nel merito:

I danni fisici sono sempre associati al danno biologico, sia di natura temporanea che di natura permanente come spiegato in precedenza, valutabile esclusivamente dal medico legale: dopo aver preso in esame la documentazione sanitaria e, naturalmente, dopo aver accuratamente visitato il soggetto che ha subito un danno fisico, il medico determinerà la percentuale di danno permanente oltre che il periodo di decorso della malattia.


Ma come viene calcolata questa percentuale e il relativo periodo di malattia che corrisponderà al rimborso?

Il medico legale si servirà di alcune tabelle dedicate, contenenti il punteggio, espresso in percentuale, che corrisponde ad ogni tipo di lesione.

Nello specifico, il calcolo del danno biologico viene effettuato secondo questi due fattori:


  • la percentuale del danno biologico (più è alta e maggiore sarà il risarcimento)

  • l’età dell’interessato (più è alta e minore sarà il risarcimento)


Il danno biologico può essere distinto in:


Inabilità temporanea (abbreviata I.T.)


Perdita temporanea - quindi limitata nel tempo e non definitiva come l’invalidità permanente - in modo totale o parziale, della capacità dell’assicurato ad attendere alle sue occupazioni.

Il tutto, naturalmente, deve essere certificato da un medico.

Se il soggetto leso non fosse in grado di compiere alcuna attività, l’inabilità temporanea sarà considerata totale (abbreviata I.T.T.).

Se il danno, tuttavia, dovesse incidere in maniera limitata, si avrà una inabilità temporanea parziale (abbreviata I.T.P.).

Non sempre l’IT entra nel calcolo della liquidazione, se nel frattempo il danneggiato ha regolarmente percepito le retribuzioni.


Invalidità permanente (abbreviata I.P.)


Se il soggetto leso ha subito menomazioni fisiche tali da comprometterne il resto della vita e le conseguenze del sinistro, quindi, non sono eliminabili con cure o terapie, si avrà l’invalidità permanente, che si misura in percentuale da 1% al 100%: per un colpo di frusta, ad esempio, la percentuale di invalidità permanente va dallo 0 al 2% mentre il 100% equivale ad uno stato vegetativo.

Le lesioni di lieve entità (sotto i 9 punti percentuali), sono risarcibili solo se sono riscontrabili da accertamento clinico strumentale oppure visivamente, come, per esempio, le cicatrici.

È quindi consigliabile eseguire gli esami necessari che possano evidenziare il danno subito e conservarne gli esiti, per essere sicuri di ottenere il risarcimento.


La valutazione di tutti gli elementi è piuttosto complessa e in continua evoluzione: sono decisive l’esperienza e la preparazione del medico legale e dei patrocinatori specializzati in infortunistica stradale.


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