
I nuovi criteri dell’assicurazione Rc auto sulla classe di merito familiare presentano diverse lacune secondo i nostri esperti di Infortunistica Consulting.
Ecco le più evidenti.
Si potrebbe dire «più malus che super».
La riforma dell’Rc auto introdotta dal decreto Milleproroghe con la nuova classe di merito familiare, contiene qualche buona notizia per alcuni automobilisti che possono godere della miglior classe di merito del nucleo, ma non mancano degli aspetti critici, specialmente quelli riferiti al cosiddetto «supermalus», di cui ci eravamo già occupati nei giorni scorsi.
Una delle criticità riguarda il concetto di rinnovo contrattuale della polizza con il fatto che la disposizione continui a riferirsi ad un «ulteriore veicolo acquistato».
Da sempre, è stato interpretato, infatti, che per beneficiare della miglior classe di merito all'interno del nucleo familiare è necessario che il veicolo sia assicurato per la prima, anche se usato.
C’è, poi, il discorso dell’assenza di incidenti nei cinque anni precedenti: sembra ragionevolmente riferita a chi vuole avvalersi della più favorevole classe di merito familiare e non invece a chi quella classe ha in precedenza maturato.
Bisogna tenere conto, inoltre, che questa assenza di sinistri nel quinquennio precedente potrebbe essere pregiudicata dall'esistenza di incidenti ancora in istruttoria e non ancora liquidati e dovrebbe comunque essere coordinata con le regole introdotte recentemente in tema di attestato di rischio dinamico.
Ma c’è di peggio.
Secondo quanto stabilito dal Milleproroghe, l’automobilista che, dopo aver fruito dell’agevolazione, abbia provocato un sinistro che comporti il pagamento di un indennizzo complessivamente superiore a 5mila euro potrebbe essere colpito da una particolare penalizzazione e retrocesso sino ad un massimo di cinque classi di merito alla prima scadenza successiva del contratto.
Una norma che esula da ogni logica.
Primo, perché il «declassamento» si riferisce a chi guida un veicolo e provoca un incidente, quando in realtà l’attestato ha a che fare con il veicolo e con il suo proprietario.
Poi, perché limita la penalizzazione ai soli casi in cui il sinistro sia stato causato da un veicolo di diversa tipologia da quella dell’altro mezzo familiare sul quale era maturata la classe più favorevole.
Significa, per esempio, che se la classe maturata su un’auto è stata estesa ad una moto, la maggior penale potrà essere applicata.
Non così invece qualora invece il beneficio sia stato utilizzato per un’auto, e quindi per un veicolo della stessa tipologia.
Ulteriori informazioni : https://www.infortunisticaconsulting.com/post/la-nuova-rc-auto-familiare