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Pozzanghera di pioggia: chi scivola a cosa ha diritto?


Caduta sulla strada scivolosa a causa dell’acqua: il risarcimento del danno scatta solo se non c’è imprudenza o conoscenza dello stato dei luoghi.

Sei caduto in una pozzanghera ricolma d’acqua: la strada presentava un leggero avvallamento e la pioggia vi è caduta dentro, rendendo il marciapiede scivoloso anche a causa del terriccio finitovi all’interno. A causa di ciò, hai preso una brutta caduta e sei stato portato al pronto soccorso dell’ospedale. Ora vuoi sapere se, per i giorni di riposo che ti sono stati prescritti dal medico, ti spetta un risarcimento ed, eventualmente, chi lo deve corrispondere. A cosa ha diritto chi scivola in una pozzanghera di pioggia? La risposta è stata fornita da una recente sentenza del tribunale di Pordenone.

In generale, il proprietario della strada deve curarne la manutenzione e fare in modo che il suolo non presenti situazioni di pericolo, specie se occulto e nascosto. Diversamente è responsabile per i danni procurati a terzi e deve risponderne in termini economici, liquidando un indennizzo a chi si fa male .

A tal obbligo sono tenuti, per le strade comunali, il Comune e, per quelle private, il condominio o il relativo proprietario. La strada condominiale aperta al pubblico transito vede la responsabilità concorrente sia del Comune che del condominio .

Tutte le eventuali insidie vanno quantomeno segnalate e transennate. Questo non significa però dover risarcire chiunque cade in una buca o in una pozzanghera scivolosa. Sono escluse le situazioni in cui il danno è stato procurato dalla disattenzione della vittima (si pensi a chi cammina distratto) o dalla sua imprudenza (è il caso di chi corre nonostante il sentiero dissestato o la presenza di ghiaccio sulle strade). Sono escluse anche le ipotesi in cui la situazione di pericolo si è verificata di recente e l’amministrazione non ha avuto il tempo materiale per mettere in sicurezza il luogo. Cadere su una pozzanghera quando ancora sta piovendo non dà diritto a nessuno, neanche al più accordo dei pedoni, di chiedere il risarcimento. E lo stesso dicasi se la pioggia è terminata da poco perché anche in questo caso non c’è stata la possibilità di eseguire anche il più solerte degli interventi di manutenzione.

Insomma, il pedone deve “metterci del suo” e prestare la dovuta prudenza specie in quelle situazioni che richiedono maggiormente accortezza (come nel caso di strade palesemente in stato di dissesto, bagnate dalla pioggia o innevate).

C’è un altro caso in cui il proprietario della strada non è responsabile verso chi scivola in una pozzanghera di pioggia: è l’ipotesi in cui la strada sia nota all’infortunato tanto da consentirgli di conoscere in anticipo il pericolo e, quindi, di prevederlo. Tanto viene precisato nella sentenza in commento cha ha deciso sulla richiesta di risarcimento avanzata da una persona caduta a causa della pioggia presente su un viale del proprio stesso condominio. La conoscenza dello stato dei luoghi preclude ogni diritto all’indennizzo.

Secondo il giudice, infatti, a chi abita nel palazzo condominiale che, pertanto, conosce lo stato dei luoghi e, in particolare, la pericolosità di un tratto della strada avvallata, non può riconoscersi il diritto al risarcimento del danno, atteso che una tale conoscenza avrebbe dovuto consigliare al danneggiato di prestare particolare attenzione alla pavimentazione bagnata e prevedibilmente scivolosa.

È vero, il codice civile stabilisce che ciascuno è responsabile dei danni procurati dalle cose che ha in custodia (quindi anche le strade), a meno che tuttavia non provi che l’evento si è verificato per caso fortuito. Ebbene vi è caso fortuito quando la caduta si è prodotta esclusivamente per la condotta colpevole tenuta dal condomino disattento.

Nel caso di specie, il danneggiato, per esplicita ammissione dello stesso, risiedeva già da quattro mesi nell’appartamento in condominio, pertanto deve ritenersi che lo stesso fosse a conoscenza dello stato dei luoghi ma anche della pericolosità del viale in caso di pioggia. Inoltre, in relazione alle condizioni metereologiche e alle condizioni di visibilità ottimali – essendo l’incidente avvenuto in pieno giorno -, il danneggiato avrebbe dovuto prestare particolare attenzione alla pavimentazione bagnata e prevedibilmente scivolosa.

Chi è causa del suo mal pianga se stesso, aveva già detto la Cassazione con un precedente dell’anno scorso : tutte le volte in cui la caduta della pozzanghera ricolma d’acqua può essere evitata con un comportamento “ordinariamente cauto”, soprattutto in considerazione del periodo interveniate e delle intense piogge e/o nevicate ed ancora delle temperature particolarmente rigide, il proprietario dell’area non è responsabile per i danni causati dal suolo scivoloso.

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