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Estensione coperture RC Auto

Aggiornamento: 3 giorni fa

Dal garage alle aree private: la copertura Rc auto amplia il raggio d’azione, in quanto

la Cassazione ha esteso man mano le tutele per i danneggiati.

rc auto

La sentenza n° 21983 del 30 Luglio, depositata dalle Sezioni unite della Cassazione, ha messo un punto in tema di circolazione stradale, includendo, a differenza di quanto fatto in passato, nel perimetro della copertura assicurativa obbligatoria anche le aree private.

Con questa novità interpretativa la Corte rende la tutela delle vittime dei sinistri più estesa, nel rispetto delle norme UE recepite nel Codice delle assicurazioni private (decreto legislativo 209/2005).

Si prevede infatti che ogni veicolo abilitato alla circolazione stradale, quando venga utilizzato secondo l’uso per il quale è stato prodotto, anche se viene usato in un cortile, deve essere coperto dall’assicurazione obbligatoria prevista per legge e l’assicuratore è tenuto a ristorare direttamente il danno alle vittime.


La visione Europea dell' RC Auto

È una questione dibattuta da tempo, che le Sezioni unite risolvono rispondendo in senso affermativo al quesito:

«se l’articolo 122 del Codice delle assicurazioni possa e debba interpretarsi, conformemente alla giurisprudenza eurounitaria, nel senso che la circolazione su aree equiparate alle strade di uso pubblico debba intendersi come quella effettuata su ogni spazio ove il veicolo possa essere usato in modo conforme alla sua funzione abituale».

La giurisprudenza comunitaria costituisce la traccia di riflessione di questa interpretazione delle Sezioni unite: l’interpretazione estensiva della nozione di circolazione su aree equiparate alle strade di uso pubblico - scrivono i giudici - «oltre che costituzionalmente orientata, si appalesa conforme al diritto della UE», secondo cui ogni Stato membro adotta tutte le misure appropriate affinché la responsabilità civile relativa alla circolazione dei veicoli sia coperta da un’assicurazione.


Un cambiamento progressivo

L’allargamento dell’obbligo assicurativo e della tutela ai sinistri avvenuti in aree private (un cortile condominiale nel caso della decisione 21983) è solo l’ultimo dei passaggi della nostra giurisprudenza in senso estensivo sul tema.

Negli anni le decisioni della Cassazione hanno incluso nel concetto di circolazione quanti più eventi possibile, prescindendo anche dal movimento fisico del veicolo.


Così, da tempo è pacifico per la nostra magistratura che siano coperti dall’assicurazione anche eventi marginali rispetto alla circolazione in quanto tale, come la intempestiva apertura o chiusura dello sportello da parte del conducente o di un passeggero che causi danni o lesioni a passanti o ad altri utenti.

Ed è ritenuto assicurato l’investimento di pedoni in aree circoscritte ma aperte comunque a un numero indeterminato di utenti, come un garage o il parcheggio di un supermercato, oppure avvenuti all’interno di un cantiere edile.


L’obbligo di risarcire il danno per l’impresa di assicurazione sussiste anche quando il veicolo non sia in movimento ma siano in atto manovre statiche conformi al suo utilizzo o anche alla sua manutenzione, come quando venga sganciato un rimorchio dalla motrice per essere portato in officina per riparazioni, oppure quando si arrechino inavvertitamente danni a terzi nelle manovre di sollevamento del braccio meccanico montato su un mezzo di lavoro, fermo sulla pubblica via.


L’ultima pronuncia delle Sezioni unite è quindi in linea con queste aperture, volte a estendere sempre più le tutele per i soggetti “deboli” nella circolazione stradale.

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