Assicurazioni trasparenti: che cosa chiede l’Ue
La direttiva Ue entrata in vigore in Italia ai primi di ottobre che introduce nuove norme sulla trasparenza delle assicurazioni si pone come obiettivo principale quello di tutelare il cliente prima e durante il rapporto con la compagnia. Chiede, innanzitutto, che venga proposto un prodotto coerente con le esigenze del consumatore, fatto su misura e non approssimativo. Non solo: Bruxelles sprona gli operatori del settore a rapportarsi con il cliente in modo imparziale, onesto e professionale, commercializzando il proprio prodotto attraverso una comunicazione chiara e senza incentivi alla vendita che possano compromettere le esigenze della clientela. Un obiettivo che, secondo l’Europa, può essere raggiunto solo da chi è competente in materia. Per questo, la direttiva ritiene opportuno che la consulenza venga resa soltanto da chi possiede i requisiti professionali per farlo e non il primo soggetto che si improvvisa esperto di prodotti assicurativi. Le nuove norme sulla trasparenza delle assicurazioni riguardano anche il comportamento degli intermediari ed il possibile conflitto di interessi al momento di presentare un prodotto, sui quali si chiede totale correttezza. Al fine di garantire al cliente di non sottoscrivere quello di cui non ha bisogno, la direttiva Ue chiede al distributore di analizzare prima di concludere il contratto le esigenze del consumatore e di confrontarle con la soluzione da proporre, fornendo le informazioni ed i chiarimenti necessari affinché il cliente possa decidere in maniera serena e consapevole. A tal fine, è opportuno che l’intermediario spieghi i motivi per cui quel prodotto è adatto ai bisogni del richiedente. Infine, l’Unione europea impone l’obbligo di governo e di controllo assicurativo, ad eccezione del segmento relativo ai grandi rischi. Significa che prima di mettere in commercio, di proporre un prodotto ad un cliente o di modificarlo è necessario organizzare un accurato processo di approvazione e di distribuzione che identifichi il mercato di riferimento e la tipologia di clienti a cui non può essere proposto.
Assicurazioni trasparenti: che cosa dice l’Ivass
Come detto, le nuove norme sulla trasparenza delle assicurazioni entrato in vigore in Italia a inizio ottobre si aggiungono a ciò che è contenuto nel Codice delle assicurazioni stipulato dall’Ivass. Le regole di comportamento prevedono che gli intermediari osservino al momento dell’offerta e dell’esecuzione dei contratti:
-diligenza, correttezza e trasparenza nei confronti dei clienti; -l’acquisizione dai contraenti delle informazioni che servono a valutare le esigenze assicurative o previdenziali nonché la garanzia dell’adeguata informazione al cliente in ogni momento; -l’organizzazione necessaria ad identificare e ad evitare eventuali conflitti di interessi e, nel momento in cui questi si presentassero, il comportamento opportuno per garantire all’assicurato la trasparenza sui possibili effetti negativi evitando ogni pregiudizio a danno del cliente; -le misure necessarie a salvaguardare i diritti del consumatore.
Nel caso in cui ci sia il sospetto fondato di violazione delle regole, l’Ivass sospende in via cautelare per un periodo non superiore a 90 giorni la commercializzazione del prodotto. Se la violazione fosse non sospetta ma accertata, la commercializzazione viene vietata. È onere dell’impresa o dell’intermediario la diffusione al pubblico dei provvedimenti adottati dall’Istituto.
Il cliente, nel rispetto delle norme sulla trasparenza delle assicurazioni, ha il diritto di ricevere prima della conclusione del contratto una nota informativa diversa dalle comunicazioni pubblicitarie contenente tutto ciò che riguarda le caratteristiche del prodotto e della compagnia, in modo che possa avere un giudizio sui diritti e sugli obblighi contrattuali e sulla situazione patrimoniale dell’impresa di assicurazioni.