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L’assicurazione può disdire il contratto?


Incidenti stradali: perché e quando l’assicurazione non rinnova il contratto? In quali casi l’automobilista si può opporre?

Ecco le risposte di Infortunistica Consulting Rovigo.

Hai ricevuto dalla tua assicurazione una lettera con cui ti viene comunicato il recesso dal contratto. La compagnia, in altre parole, non ha più intenzione di rinnovare la polizza alle stesse condizioni per l’anno successivo. La comunicazione è priva di motivazioni né riesci tu stesso a comprenderle visto che non hai fatto incidenti particolarmente gravi o numerosi. Anzi, il recesso comunicato proprio ora che hai raggiunto una discreta categoria di bonus/malus frustra tutte le tue aspettative di ottenere un rinnovo del contratto a condizioni migliori rispetto a quelle precedenti. Che l’agente voglia spingerti a firmare un nuovo contratto solo per importi delle clausole o dei costi più onerosi? Vuoi vederci chiaro. Ma innanzitutto il primo problema – di carattere legale – da risolvere è: l’assicurazione può disdire il contratto? Può rifiutarsi di rinnovare la polizza? Ecco cosa prevede la legge in merito.

Scadenza assicurazione e pagamento in ritardo Come noto, il contratto di assicurazione non si rinnova in automatico alla sua scadenza. È necessario che l’assicurato si rechi presso la propria agenzia a firmare il rinnovo. Non si tratta di un nuovo contratto, ma della prosecuzione del precedente che, quindi, viene prorogato per un altro anno alle stesse condizioni economiche del precedente, salvo ovviamente l’avanzamento di classe relativa al bonus/malus. Se il contraente non si reca in assicurazione prima della scadenza del contratto, questo ha un periodo di ultrattività di 15 giorni dalla scadenza della polizza: significa che, per tale periodo, l’auto continua ad essere coperta dall’assicurazione, sia che al 16° giorno si proceda a rinnovare il contratto, sia che non lo si faccia, sia che lo si faccia con una diversa compagnia. Se neanche entro il 15° giorno successivo alla scadenza dell’assicurazione il contraente rinnova il contratto, la polizza viene sospesa e l’auto non può più circolare. L’assicurazione torna a coprire il veicolo solo dopo la mezzanotte del giorno in cui avviene il pagamento del premio. Per cui, ad esempio, se il proprietario del mezzo paga l’assicurazione con 20 giorni di ritardo rispetto alla scadenza del contratto, per i primi 15 giorni egli è comunque coperto dalla polizza e gli eventuali incidenti vengono risarciti regolarmente dalla compagnia; invece per gli altri cinque no. Leggi a riguardo Pagamento assicurazione in ritardo: rischi.

In caso di mora persistente, il contratto di assicurazione si scioglie in automatico se l’assicurazione entro 6 mesi dal giorno in cui il premio o la rata sono scaduti, non agisce per la riscossione.

Assicurazione: spetta il diritto al rinnovo? Il contraente non ha diritto a chiedere il rinnovo del precedente contratto. Per cui la compagnia può sempre recedere dallo stesso, purché comunichi tale intenzione all’assicurato con una raccomandata con avviso di ricevimento entro e non oltre 60 giorni dalla scadenza. Questo significa che se il cliente riceve, prima della scadenza del contratto, la lettera della compagnia con cui viene esercitato il diritto di recesso, senza le motivazioni, non può che subire tale decisione e non si può opporre.

Ciò nonostante, se l’automobilista chiede all’assicurazione di concludere un nuovo contratto questa non può dirgli di no. È vero infatti che nel nostro ordinamento ciascuno è libero di scegliere se e come concludere un contratto, ma ciò non vale nel campo delle rc-auto in cui le assicurazioni hanno solo la libertà di imporre le proprie condizioni contrattuali ma non anche di scegliere se e con chi concludere l’accordo. È un po’ quello che succede, ad esempio, con il trasporto pubblico: non si può dire di no a chi vuole acquistare il biglietto di un treno, cosa che invece potrebbe decidere di fare una compagnia privata.

Come si raccordano queste due regole? Perché mai, da un lato, si dà all’assicurazione il diritto di recedere quando vuole dal contratto di assicurazione (salvo il preavviso) e senza neanche fornire motivazioni, ma nello stesso tempo la si obbliga a concludere un altro contratto a semplice richiesta dell’automobilista? La ragione per cui l’assicurazione può disdire il precedente contratto ma non può rifiutarsi di concluderne uno nuovo è molto semplice. In questo modo si vuol salvaguardare l’autonomia e la libertà delle società (che comunque restano private) di cambiare le condizioni contrattuali, non essendo tenute per legge a garantire sempre lo stesso “trattamento” ai propri clienti. L’assicurazione potrebbe, ad esempio, modificare delle clausole del contratto oppure aumentare i prezzi dei premi. A tal fine, però, deve prima disdettare il precedente contratto.

L’assicurazione può quindi recedere dal contratto precedente e riassicurare l’automobilista come “nuovo cliente” aumentandogli il premio. Questo comportamento è spesso stigmatizzato perché nasconde l’intento delle compagnie di disdettare contratti quando diventano per essa antieconomici: succede quando si tratta di clienti di lunga data che, per effetto del meccanismo del bonus/malus, sono riusciti a beneficiare di premi bassi. Insomma, l’assicurato viene rifiutato perché costa troppo. Tuttavia il codice delle Assicurazioni non pone limiti a riguardo. Il consumatore potrebbe fare un ricorso all’Ivass (v. sotto) qualora ritenga che la disdetta del contratto non sia motivata da effettive ragioni di mercato (operate cioè nei confronti di tutti i clienti ma solo verso alcuni).

Quando si può contestare la disdetta dell’assicurazione? Qualora la disdetta dell’assicurazione dovesse fondarsi su presupposti errati o illegittimi, è sempre possibile presentare un reclamo alla stessa compagnia e/o all’Ivass, l’Istituto che controlla le assicurazioni. Si pensi al caso in cui la compagnia attribuisca la responsabilità di un sinistro al proprio assicurato quando invece questi non è responsabile e, magari, ha ottenuto una sentenza del giudice che gli dà ragione. Si pensi al caso di un assicurato che viene accusato di aver tentato di frodare l’assicurazione mentre in realtà nessuna indagine penale ha accertato l’illecito. Più difficile ottenere ragioni nel caso in cui la disdetta dell’assicurazione non sia motivata da valide ragioni e in presenza di un comportamento immacolato dell’automobilista: come detto, il codice delle assicurazioni tutela la libertà della compagnia di recedere dal precedente contratto e stipularne uno a diverse condizioni.

Un’altra ipotesi in cui l’assicurato può contestare la disdetta della polizza da parte dell’assicurazione è quando la comunicazione non arriva entro i termini di legge che abbiamo detto essere di 60 giorni prima della scadenza. La Cassazione ha tuttavia detto che quando l’assicuratore comunica all’assicurato la disdetta della polizza RC auto in scadenza deve indicare all’utente a quale diversa tariffa il contratto può essere rinnovato.

More info at : Infortunistica Consulting Rovigo

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