Nel caso di un danno subito per insidia stradale, è responsabile oltre all'ente proprietario della strada anche la società incaricata dei lavori Una persona subisce un danno fisico a causa di una cosiddetta ‘insidia stradale’ e ottiene un risarcimento non solo dall’ente proprietario della strada, come prevedela legge, ma anche dalla ditta responsabile dei lavori di rifacimento. È quanto ha stabilito il Tribunale di Ravenna con la sentenza n. 1108/2019. Si tratta di un’interessante applicazione dei principi di responsabilità civile, di responsabilità oggettiva per danno da cose in custodia e di responsabilità extracontrattuale. CHE COS’È L’INSIDIA STRADALE L’ente proprietario o gestore della strada, che per quelle urbane è il Comune, ha l’obbligo di prevenire possibili situazioni di pericolo mediante una costante attività di controllo e manutenzione. Quando si verificano incidenti a causa del manto stradale sconnesso o in condizioni persino peggiori per la presenza di buche, siamo davanti a un caso di ‘insidia stradale’. Ma attenzione: affinché si possa effettivamente parlare di insidia stradale deve trattarsi di un ostacolo o di un elemento oggettivamente non visibile e non evitabile, neanche nel caso in cui si sia stati molto prudenti. La legge prevede che, nell’ipotesi di danno provocato dalla presenza di un’insidia stradale, il soggetto responsabile è quello gravato dall’obbligo di custodia del tratto stradale interessato dal sinistro (art. 2051 c.c.), in quanto tenuto a vigilare e controllare il tratto stesso. INCIDENTE PER INSIDIA STRADALE: IL CASO IN QUESTIONE Nel caso discusso al Tribunale di Ravenna, la ricorrente ha lamentato di aver subito un danno allorquando, mentre si trovava in una piazza comunale adibita a pubblico parcheggio, è caduta rovinosamente a terra a causa del manto dissestato e irregolare del fondo stradale, riportando traumi anche di carattere permanente. Dopo poco tempo la danneggiata ha citato in giudizio, per ottenere un risarcimento, sia l’Amministrazione Comunale proprietaria della piazza che la società addetta ai lavori di ristrutturazione, in forza della convenzione per l’attuazione di un piano di recupero del manto stradale. E il Tribunale ha accolto le sue richieste riconoscendo la responsabilità di entrambi i soggetti. INSIDIA STRADALE: RESPONSABILI SIA IL COMUNE CHE LA DITTA INCARICATA DEI LAVORI In particolare il Comune è stato condannato ai sensi del già citato art. 2051 c.c. (“Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”) e dell’art. 2043 c.c. (“Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno”), avendo ampiamente provato lo stato di dissesto della strada e il nesso di causalità con i danni subiti dalla ricorrente. Mentre la ditta privata è stata ritenuta responsabile in solido, sempre per violazione dell’art. 2043 c.c., per la negligente realizzazione dei lavori di rifacimento del manto. Escluso invece un possibile concorso di colpa della danneggiata, poiché il dosso che l’ha fatta cadere non era assolutamente visibile e quindi nemmeno evitabile, anche adottando ogni cautela. LA RESPONSABILITÀ DELLA SOCIETÀ INCARICATA DEI LAVORI STRADALI La sentenza non deve sorprendere perché se un sinistro ha luogo su una porzione di strada in cui è presente un’area di cantiere, è l’impresa che esegue i lavori a essere responsabile dei danni subiti da terzi. A meno che, per specifico accordo tra le parti o per la particolarità dell’evento che si è verificato, l’obbligo di custodia e la relativa responsabilità non rimangano in capo al proprietario della strada. Nel caso specifico, riconosciute senza alcun dubbio le colpe dell’ente proprietario della strada, il giudice ha ritenuto di condannare anche la società privata incaricata dei lavori di sistemazione della piazza, avendo riscontrato un nesso di causalità tra il trauma subito dalla danneggiata e l’inesatta esecuzione dei lavori a opera di tale ditta. Peraltro in sede di giudizio si è dimostrata la colpa della medesima ditta riguardo sinistri simili, sempre a causa delle anomalie sull’asfalto.
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