La Cassazione, con ordinanza n. 5820/2019, ha affermato che il danno da lesioni micropermanenti a seguito di sinistro stradale può essere risarcito anche in assenza di esami strumentali.
Non essendo alcuni danni visibili o suscettibili di accertamenti clinico strumentali risulta, quindi, essenziale il ruolo del medico legale che deve eseguire l’accertamento applicando con rigore i criteri medico legali di valutazione e stima del danno alla persona.
Nella fattispecie una signora aveva presentato ricorso per ottenere il risarcimento dei danni subiti a seguito di un incidente stradale.
In primo grado, grazie alla documentazione presentata e all’esito della CTU che aveva accertato il c.d. «colpo di frusta», le erano stati riconosciuti i danni fisici e parte delle spese mediche sostenute
In appello venivano riconosciute alla donna maggiori spese mediche ma non il risarcimento del danno biologico permanente in quanto secondo il giudice, le microlesioni, accertate solo clinicamente, non avrebbero potuto dar luogo a risarcimento essendo necessario l’accertamento strumentale.
La donna ricorre in Cassazione affermando che il danno biologico permanente, per lesioni di lieve entità derivate da sinistro stradale, se accertato in sede di visita medico legale, deve essere risarcito anche in assenza di esami strumentali, in quanto esistono patologie che possono essere riscontrate clinicamente tramite medico legale ma non anche strumentalmente.
Secondo gli Ermellini il ricorso è fondato: richiamata la giurisprudenza in materia e la Legge n. 27/2012 – in particolare l’art. 32 comma 3 ter, che si riferisce ai postumi permanenti e comma 3 quater che si riferisce sia ai postumi permanenti che temporanei (postumi permanenti non superiori al 9% della complessiva validità dell’individuo) – è stato affermato che il rigore richiesto dalla citata legge non va inteso nel senso che la prova della lesione deve essere fornita esclusivamente con l’accertamento clinico strumentale.
E’ grazie all’accertamento medico legale che si può stabilire l’esistenza della lesione e la percentuale ad essa ricollegabile; accertamento che non può essere limitato con un vincolo probatorio poiché il diritto alla salute è costituzionalmente garantito e la limitazione della prova della sua lesione deve rispettare criteri di ragionevolezza.
Il danno biologico, temporaneo e permanente, in presenza o in assenza di postumi micro-permanenti, può essere, quindi, liquidato sulla base di un rigoroso riscontro obiettivo in rapporto alla specifica patologia.
Sarà, pertanto, risarcibile anche il danno i cui postumi non siano «visibili», ovvero non siano suscettibili di accertamenti «strumentali», purché la loro esistenza si possa affermare sulla base di una «ineccepibile e scientificamente inappuntabile criteriologia medico legate».
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