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Atto di citazione dopo incidente: paga l’assicurazione?


Se dopo un incidente stradale hai ricevuto una citazione e ti stai chiedendo il perché e se per i danni pagherà la tua assicurazione o se è necessario che tu ti costituisca in causa, ecco cosa devi sapere.

Qualche giorno fa tua moglie ha fatto un incidente stradale con la tua auto: ha tamponato un’altra macchina che stava davanti a lei e di cui non si è accorta. Nell’immediatezza ha anche firmato il Cid, ossia il modulo di constatazione amichevole, assumendosi la responsabilità dello scontro. Nei giorni successivi sei stato alla tua assicurazione per fare la denuncia di sinistro; convinto che sarebbe stata questa a risarcire i danni all’altro proprietario, te ne sei andato con l’amara consapevolezza che, per i prossimi due anni, dovrai pagare un premio assicurativo più alto. Senonché, dopo qualche mese, ti arriva una raccomandata dal tribunale con dentro un «atto di citazione». In pratica, il titolare dell’altra auto sta chiedendo, sia a te che alla compagnia con cui hai la polizza, il risarcimento dei danni. La cosa ti lascia perplesso e, in verità, ti preoccupa non poco. Cominci così a farti una serie di domande: per l’atto di citazione dopo l’incidente paga l’assicurazione? Perché sono stato “chiamato in giudizio”? Mi devo costituire? Devo andare dall’avvocato? Se questi sono i tuoi dubbi, sto per darti una buona notizia: sei quantomeno capitato sulla pagina giusta per capire perché hai ricevuto un atto giudiziario e come devi comportarti. Ecco quindi i chiarimenti del caso.

Incidenti: indennizzo diretto e risarcimento Nel momento in cui una persona fa un incidente stradale, per ottenere il risarcimento deve rivolgersi alla propria assicurazione. Questa gli pagherà i danni rivalendosi poi sulla compagnia del responsabile la quale, a sua volta, alzerà la classe di merito al proprio cliente (secondo il meccanismo del bonus/malus). È la cosiddetta procedura dell’indennizzo diretto: in questo modo si evita all’automobilista di rivolgersi a un’assicurazione diversa dalla propria la quale potrebbe far di tutto pur di non pagare o di ritardare la pratica di risarcimento. L’indennizzo diretto non si applica ai sinistri che vedono coinvolte più di due auto (salvo che la responsabilità sia di una sola).

Se il danneggiato non ottiene soddisfazione dalla propria assicurazione perché questa, ad esempio, ritiene incerte le cause del sinistro o non così acclarata l’altrui responsabilità o che i danni sono inferiori a quelli lamentati, la deve citare in giudizio, deve cioè farle causa. Il processo potrà avere ad oggetto l’accertamento del fatto (se l’assicurazione contesta proprio l’esistenza del sinistro), le responsabilità (se l’assicurazione ritiene che il proprio assicurato non abbia ragione) o l’entità dei danni (se l’assicurazione intende pagare di meno).

L’obbligo di citazione del danneggiato Come spiegato di recente dalla Cassazione, il danneggiato ha l’obbligo di convenire in giudizio oltre alla compagnia di assicurazioni, anche il proprietario del veicolo. La legge prevede infatti che l’atto di citazione che dà il via al giudizio civile debba essere notificato anche al proprietario dell’automobile responsabile del sinistro. Non è una semplice “informazione” o comunicazione, ma una vera e propria chiamata in causa. Tale passaggio è obbligatorio: non dipende cioè da una libera scelta dell’automobilista danneggiato il quale, se non citasse il proprietario responsabile insieme alla propria compagnia di assicurazioni, non potrebbe agire neanche nei confronti di quest’ultima per ottenere il risarcimento.

Il proprietario dell’auto, pertanto, deve essere necessariamente convenuto nello stesso processo e la ragione è semplice: l’esito del giudizio avrà indirettamente effetti anche su di lui, potendo alterare la sua classe di merito.

Se il conducente dell’auto è un soggetto diverso dal danneggiato, questi non deve necessariamente essere citato in causa, ma può costituirsi ugualmente a suo piacere.

Che deve fare il proprietario dell’auto quando riceve l’atto di citazione? Sicuramente sarà bene che si confronti sia con il proprio assicuratore che con l’avvocato di fiducia. Tuttavia, in linea generale, possiamo già rassicurarlo: essendo tale citazione un atto dovuto ed avendo questi contratto la polizza sull’assicurazione obbligatoria, all’esito del processo, in caso di condanna, sarà la sua assicurazione a mallevarlo da qualsiasi conseguenza. In pratica, all’esito del processo, se il giudice dovesse rilevare la fondatezza della domanda processuale del danneggiato, condannerà al risarcimento la sua compagnia assicuratrice e non l’automobilista danneggiante. Quest’ultimo, se non si costituisce, non sarà neanche tenuto a versare le spese processuali essendo anche per ciò coperto dalla propria polizza rc auto.

È possibile quindi non costituirsi del tutto? Assolutamente sì; anzi, è proprio quello che succede nella maggior parte dei casi. L’unico rischio per il responsabile è nel caso di incidenti mortali o con più feriti dove l’ammontare dei danni è talmente elevato da superare il massimale contratto al momento della stipula della polizza; in tale ipotesi infatti egli dovrà rispondere col proprio portafogli della differenza dei danni coperti dall’assicurazione.

Il responsabile potrà anche decidere di costituirsi giusto per verificare l’esito della causa, ma è un’attività spesso superflua e per lui inutilmente costosa.

Il valore del Cid La Cassazione ha affermato anche un altro importante principio in tema di risarcimento del danno da incidente stradale e compilazione del modulo di constatazione amichevole (cosiddetto Cid o Cai). Questo vincola le parti solo se da queste firmato. La firma del conducente, se soggetto diverso dal proprietario, non può vincolare quest’ultimo. Quindi, in tal caso, perché il Cid abbia valore sarà necessario che il titolare del veicolo lo sottoscriva anch’egli. Ciò però non basta per vincolare l’assicurazione. Per evitare infatti le facili frodi alle assicurazioni, si è stabilito che il modulo compilato e firmato da entrambi i proprietari vincola solo questi e non invece l’assicurazione che può sempre dimostrare la contrarietà dei fatti rispetto a quanto rappresentato nel modulo stesso.

Quando il modulo sia firmato congiuntamente da entrambi i conducenti coinvolti nel sinistro si presume, salvo prova contraria da parte dell’impresa di assicurazione, che il sinistro si sia verificato nelle circostanze, con le modalità e con le conseguenze risultanti dal modulo stesso.

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