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Atti giudiziari in Agosto? Nessun problema!


Infortunistica consulting: La sospensione feriale dei termini: cosa succede dal 1° al 31 agosto per i termini processuali e per impugnare un atto.

Ciò che ti interessa è sapere cosa succede se uno di questi termini dovesse cadere a ridosso del mese di agosto. Ebbene la soluzione è semplice: per i tribunali è come se agosto non esistesse sul calendario. È la cosiddetta sospensione feriale dei termini. I giorni che vanno dal 1° agosto al 31 agosto non si calcolano e riprendono a decorrere dal 1° settembre. In pratica, se un termine scade il 10 agosto, hai in realtà termine fino al 10 settembre. Se però il 1° settembre è festivo ed è il giorno di scadenza, il termine viene prorogato al primo giorno seguente non festivo.

Se il termine inizia a decorrere durante il periodo di sospensione feriale, l’inizio del termine è spostato al primo giorno utile dopo questo periodo, ossia dal 1° settembre. Ad esempio se la data di deposito (o di notifica) della sentenza cade durante il mese di agosto, il termine per impugnare inizia a decorrere dal 1° settembre.

La giurisprudenza precisa con riferimento ai termini di impugnazione che il giorno 1° settembre si calcola sempre nel termine, così ad esempio se la sentenza impugnata è notificata (o depositata) nel periodo di sospensione dei termini, il termine di 60 giorni per proporre il ricorso per cassazione, inizia a decorrere dal 1° settembre.

Cosa comporta la sospensione feriale dei termini? Come detto, la sospensione feriale dei termini comporta che:

qualsiasi scadenza dovesse cadere ad agosto sarebbe automaticamente traslata al mese successivo; in caso di un atto giudiziario notificato ad agosto, il termine per la tua difesa inizia a decorrere dal 1° settembre. Per cui sia che ricevi una cartella il 2 agosto che il 29 agosto, il termine di 60 giorni per fare opposizione parte dal 1° settembre; nel calcolo dei termini processuali, i giorni che vanno dal 1° agosto al 31 agosto non si calcolano. Per cui, se ricevi una multa il 30 luglio, hai tempo fino al 29 settembre per andare dal giudice di pace; dal 1° agosto al 31 agosto non si tengono gran parte delle udienze, salvo quelle per cause di particolare importanza che elencheremo qui di seguito. Puoi ben comprendere, da quanto appena detto, come ad agosto potrai andare serenamente in vacanza per due ragioni:

eventuali atti giudiziari non produrranno effetti, o meglio: gli effetti sui termini processuali iniziano a decorrere da settembre; potrai in ogni caso ritirare la raccomandata a settembre, quando torni dalle vacanze, visto che le buste “verde” del tribunale restano in giacenza per 180 giorni (invece in tutti gli altri casi la giacenza è di 30 giorni: dopodiché la raccomandata torna al mittente). Quando non c’è la sospensione feriale Purtroppo la regola appena descritta non vale sempre. Per alcuni tipi di atti e di processi non c’è alcuna sospensione feriale. Per cui potresti dover tornare dalle vacanze se volessi difenderti. Per fortuna si tratta di casi eccezionali, che di solito si conoscono già prima di andare in ferie. Eccoli:

opposizione a un’esecuzione forzata o agli atti esecutivi: se dovessi ricevere un pignoramento, nei termini per la contestazione si considerano anche i giorni di agosto; termine di efficacia di un precetto: se vuoi avviare un pignoramento, atteso che il precetto ha effetto per massimo 90 giorni, dovrai contare anche i giorni di agosto; procedimenti cautelari nella fase sommaria; termine per proporre azione di reintegrazione o spoglio; cause in materia di lavoro; cause in materia di previdenza e assistenza obbligatoria; opposizione a decreto ingiuntivo in materia di lavoro; fase sommaria nei procedimenti di sfratto; cause civili inerenti a obblighi alimentari; amministrazione di sostegno, interdizione, inabilitazione; procedimenti per l’adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari; negoziazione assistita per i casi di separazione, divorzio e modifica delle relative condizioni; querela di falso, anche se proposta in via incidentale e non principale in una controversia di lavoro o di previdenza.

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