Se il danneggiato non ha ricevuto l’offerta di risarcimento potrà attivare la procedura di conciliazione nata dall’accordo tra Ania e associazioni di consumatori.

Quando si verifica un sinistro stradale, e i veicoli sono coperti da assicurazione obbligatoria, il primo passo per ottenere il risarcimento r.c.a. da parte del danneggiato è compilare il modello di constatazione amichevole e inviare la domanda di indennizzo (corredata da ogni documento utile) alla propria compagnia assicurativa – e per conoscenza, anche alla compagnia assicurativa del responsabile – in virtù della procedura di risarcimento diretto.
Indennizzo diretto
La procedura di risarcimento diretto , è stata introdotta per velocizzare l’iter di liquidazione del sinistro e prevede, in caso di incidente in cui non si è responsabili o lo si è solo in parte, che il rimborso possa essere richiesto direttamente alla propria compagnia assicurativa, che anticiperà a tutti gli effetti al richiedente, l’indennizzo dovuto dall’assicurazione del responsabile.
Dalla domanda di risarcimento, la compagnia assicurativa è tenuta a formulare un’offerta entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta per i danni alle cose o al veicolo, ed entro 90 giorni per i danni alla persona.
Il termine di 60 giorni si riduce a 30 giorni se tu e il conducente dell’altro veicolo avete sottoscritto congiuntamente il modulo di constatazione amichevole (C.A.I.) .
Tempistiche
Al fine di ottenere un indennizzo tempestivo, la domanda di risarcimento deve essere il più completa possibile, accompagnata da tutti i documenti relativi al sinistro e comprovanti le rispettive responsabilità.
Talvolta però, accade che nonostante il danneggiato provveda nei tempi e nei modi di legge, con diligenza, alla richiesta di risarcimento, la compagnia assicurativa ometta di formulare la propria offerta, oppure la formuli con ritardo, provocando danni ulteriori, rispetto a quelli causati dall’incidente, specialmente al danneggiato.
Responsabilità per mala gestione
Il tipo di responsabilità in cui incorre l’assicurazione in questo caso, è una vera e propria responsabilità per mala gestione da colpevole ritardo, che genera l’obbligo da parte della compagnia, di:
corrispondere oltre alla somma dovuta a titolo di risarcimento, anche gli interessi di mora ed eventualmente il maggior danno anche in eccedenza rispetto al massimale.
Il ritardo nel risarcimento r.c.a. delle assicurazioni, comporta poi un ulteriore responsabilità dell’assicuratore, stavolta nei confronti dell’assicurato.
In ragione di tale responsabilità l’assicuratore, dovrà tenere indenne il proprio cliente anche in misura eccedente rispetto al massimale di un importo pari alla differenza tra quanto il responsabile avrebbe dovuto pagare al danneggiato se l’assicuratore avesse tempestivamente adempiuto alle proprie obbligazioni contrattuali, e quanto invece sarà costretto a pagare in conseguenza del ritardato adempimento .
Come tutelarsi in caso di ritardato risarcimento r.c.a.?
Se il danneggiato non ha ricevuto l’offerta di risarcimento, per far valere i suoi diritti, potrà attivare la procedura di conciliazione nata dall’accordo tra Ania (Associazione Nazionale Imprese Assicurative) e associazioni di consumatori, prevista per richieste di risarcimento di importo massimo 15.000 Euro, fare ricorso alla negoziazione assistita , oppure, in ultima istanza, instaurare una causa civile nei confronti della compagnia assicurativa.
