La sospensione feriale dei termini, confermata anche per il 2019, aumenta il tempo a disposizione per fare ricorso al giudice; non opera invece per i procedimenti amministrativi avvisa Infortunistica Consulting.
Si avvicina il periodo delle vacanze estive e vorresti stare tranquillo, almeno dalle contravvenzioni stradali: quelle già arrivate e quelle che potrebbero arrivare mentre sei fuori casa.
Cosa succede se ti viene recapitata una multa mentre non ci sei e manchi per un mese o più?
La troverai solo al tuo ritorno e temi che nel frattempo il termine utile per opporsi sia già scaduto.
E cosa devi fare invece se hai già una multa in mano ed i termini per fare ricorso scadranno proprio in agosto?
Non preoccuparti e non rovinare le tue ferie con questi pensieri e continua a leggere l'approfondimento di Infortunistica Consulting.
La buona notizia è che per le multe estive c’è più tempo per fare ricorso: anche per quest’anno infatti è in arrivo la sospensione feriale dei termini, che opera automaticamente e “congela” i termini entro i quali proporre opposizione con ricorso al giudice di Pace.
Le cose però funzionano diversamente per i ricorsi al Prefetto oppure se intendi effettuare il pagamento della sanzione.
Vediamo subito come funziona questo istituto e quali possibilità offre.
Quando ti arriva una multa hai diverse strade: il primo bivio è se pagarla oppure impugnarla.
Se vuoi pagarla devi farlo entro 60 giorni dal ricevimento per evitare che diventi esecutiva e le ulteriori sanzioni; pagandola entro i primi 5 giorni puoi beneficiare della riduzione del 30%. Se invece decidi di impugnarla devi scegliere il modo e ne esistono due: puoi fare ricorso al giudice di Pace oppure al Prefetto.
Per il ricorso al giudice di Pace hai 30 giorni di tempo dalla notifica, per quello da proporre al Prefetto ci sono 60 giorni; in entrambi i casi il periodo utile inizia a decorrere dalla data della notifica.
A questo punto entra in gioco la sospensione feriale dei termini: è un periodo in cui i termini giurisdizionali vanno in stand by ed in pratica fa in modo che le scadenze processuali vengono posticipate di un mese. Il periodo di sospensione comprende l’intero mese di agosto, dal 1 al 31 e copre anche i casi in cui il procedimento non sia ancora iniziato ma siano iniziati i termini per instaurarlo: è proprio il nostro caso, in cui ci accingiamo a proporre ricorso.
ESEMPIO: Se hai ricevuto una multa il 18 luglio il tuo termine non scadrà il 18 agosto bensì il 17 settembre. Se dovessi ricevere una multa il 10 agosto il termine scadrà il 30 settembre anziché il 10 settembre.
Attenzione però, Infortunistica Consulting specifica che il beneficio comprende solo i ricorsi giurisdizionali, non quelli amministrativi: quindi ti sarà utile nei casi in cui tu voglia impugnare la multa proponendo ricorso al giudice di Pace, ma non se intendi opporla con ricorso al Prefetto.
In tal caso infatti i termini per l’opposizione continueranno a scorrere anche durante le ferie e potrebbero scadere proprio nel mese di agosto.
La stessa cosa vale se hai deciso di pagare: il tempo utile per effettuare i pagamenti senza ulteriori sanzioni non sarà prolungato. Per cui se il termine di pagamento scade ad agosto non è ammessa proroga.