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Incidente per andare al lavoro: c’è risarcimento?


Escluso l’infortunio in itinere se l’infortunato non prova che l’auto è l’unico mezzo per andare al lavoro.

Per andare al lavoro hai preso, come tutti i giorni, la tua macchina. Sei uscito presto di casa, hai imboccato la solita strada, hai trovato traffico e, come al solito, ti sei incolonnato. Senonché, un’altra auto proveniente da sinistra, senza darti la dovuta precedenza, si è scontrata contro il tuo cofano. Il danno non è da poco: l’urto non ha rotto solo la carrozzeria ma anche alcune componenti elettroniche e meccaniche vicine al motore che andranno ora sostituite. Anche tu non ne sei uscito illeso: il contraccolpo ti ha causato una distorsione del rachide cervicale e ora dovrai portare il collare per almeno dieci giorni. Per il momento hai preso qualche giorno di malattia dal lavoro che ti saranno retribuiti regolarmente. Mediti però di chiedere l’ulteriore indennizzo all’Inail come infortunio sul lavoro. Sai infatti che, tanto per i dipendenti pubblici quanto per quelli privati, la legge considera il tempo necessario a percorrere il tragitto che va da casa in azienda (e viceversa) come normale orario lavorativo. È quello che si definisce infortunio in itinere. Ti è stato però detto che questa regola vale solo per chi prende i mezzi pubblici come l’autobus, la metro, il tram. È davvero così? In caso di incidente in auto per andare al lavoro c’è il risarcimento? Ad occuparsi di questo particolare aspetto è stata di recente la Cassazione La sezione lavoro ricorda che in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, «l’infortunio in itinere non può essere ravvisato in caso di incidente stradale subito dal lavoratore che si sia spostato con il proprio automezzo al luogo di prestazione dell’attività lavorativa fuori sede, dal luogo della propria dimora, ove l’uso del veicolo privato non rappresenti una necessità, in assenza di soluzioni alternative, ma una libera scelta del lavoratore, tenuto conto che il mezzo di trasporto pubblico costituisce lo strumento normale per la mobilità delle persone e comporta il grado minimo di esposizione al rischio della strada». Cosa fare in caso di infortunio in itinere? In caso d’infortunio in itinere, il lavoratore deve avvisare immediatamente o far avvisare nel caso in cui non possa, il proprio datore di lavoro, anche nel caso di lesioni di lieve entità. Non ottemperando a tale obbligo e nel caso in cui il datore di lavoro non abbia comunque provveduto all’invio della denuncia nei termini di legge, l’infortunato perde il diritto all’indennità temporanea per i giorni di mancata denuncia. In base alla gravità dell’infortunio, il lavoratore può:

rivolgersi al medico dell’azienda, se è presente nel luogo di lavoro; recarsi o farsi accompagnare al pronto soccorso nell’ospedale più vicino; avvalersi di una struttura specializzata in materia di infortunistica stradale.

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