Se manca il guardrail, l’automobilista che finisce contro il pendio di una montagna o in un dirupo può essere risarcito?
Hai sbandato: colpa della ghiaia, della strada ancora bagnata dalla pioggia della sera prima e, un po’, dell’eccesso di velocità. Sei così andato a sbattere contro il muro di contenimento di una parete rocciosa.
Il cemento ha letteralmente sfondato il “muso” della tua macchina: gran parte del cofano è rientrato.
C’è il rischio che il guasto abbia coinvolto anche il motore. È vero: hai la tua parte di colpa, ma se la strada avesse avuto il guardrail, probabilmente la direzione dell’auto sarebbe stata deviata e, nel frattempo, avresti potuto frenare; insomma, i danni sarebbero stati di gran lunga inferiori a quelli che hai subito. Così ti determini a richiedere il risarcimento all’Anas proprietaria della strada su cui hai fatto l’incidente: sostieni che l’assenza di una recinzione ha concorso ad aggravare la tua situazione.
L’ente, però, dall’esame delle frenate lasciate sull’asfalto, sostiene che la colpa sia completamente tua. Non vuole quindi scucire neanche un euro.
Chi dei due ha ragione? Il giudice, chiamato a pronunciarsi su un caso del genere, come potrebbe decidere? La questione è tutt’altro che nuova: sono numerose le pronunce che hanno definito qual è la responsabilità per l’incidente su strada senza protezioni, senza cioè il cosiddetto guardrail.
Proprio ieri la Cassazione è tornata sul punto.
Ecco qual è stata la sintesi della sentenza.
Al di là delle eventuali colpe degli automobilisti per la guida imprudente e pericolosa, l’amministrazione ha sempre l’obbligo di tenere in buon stato di manutenzione le strade e predisporre adeguati sistemi di protezione per evitare l’aggravamento dei danni conseguenti agli incidenti stradali.
Ne consegue che il guardrail deve essere in perfette condizioni, in modo da arginare rischi come la caduta nei burroni o lo scontro con le macchine provenienti delle carreggiate adiacenti.
L’automobilista è responsabile solo dei danni che avrebbe potuto prevedere con il proprio comportamento colpevole; per tutti gli altri conseguenti alla mancata custodia della strada ne è responsabile il relativo proprietario (nell’esempio precedente l’Anas).
Risultato: l’Anas deve risarcire il conducente che ha subito un grave infortunio sull’auto a causa sia dell’assenza di qualsivoglia barriera laterale. Se il conducente ha la sua parte di responsabilità per non aver tenuto una andatura conforme ai limiti o per aver eseguito una manovra pericolosa si parlerà di un concorso di colpa con quest’ultimo.
Con la conseguenza che il risarcimento sarà ridotto.
A determinare la percentuale di decurtazione dell’indennizzo sarà l’analisi del fatto concreto: il giudice valuterà cioè la gravità delle rispettive condotte e analizzerà quali danni si sarebbero verificati in presenza del guardrail e quali invece quelli che in concreto si sono realizzati.
Se invece il danno riguarda un passeggero, la responsabilità viene ripartita tra il conducente dell’auto per non aver rispettato il codice della strada, la sua assicurazione e l’ente proprietario della strada per non aver predisposto le relative barriere di contenimento ai margini della carreggiata (appunto il guardrail).
Tali sono stati i principi fissati dalla Suprema Corte ieri così come in passato.
L’Anas, la Provincia, la Regione o il Comune devono risarcire la vittima o, nel caso più infausto, i relativi eredi se il guardrail è inadeguato. E ciò anche se il conducente ha la sua buona parte di colpa – addirittura superiore al 50% – nel sinistro per imprudenza e imperizia alla guida.
L’amministrazione, infatti, è tenuta a mantenere l’infrastruttura di collegamento in condizioni di sicurezza, circostanza aggravata nel caso in cui i funzionari siano a conoscenza dello stato precario del tratto dove si verifica l’incidente stradale.
Nel caso di specie la Cassazione ha rigettato la difesa della Provincia, proprietaria della strada su cui è morta la ragazza in sella a uno scooter condotto da un’altra persona: la scarsa padronanza del mezzo fa sì che la giovane ne perda il controllo e vada fuori strada facendo un volo di oltre dieci metri.
Anche il muretto, costruito al posto del guardrail, potrebbe non essere sufficiente ad evitare l’aggravamento dei danni da sinistro stradale se è «basso e inclinato» tanto da impedire lo slittamento del mezzo fuori dalla sede stradale.
A stabilirlo saranno i tecnici nominati dal tribunale nel corso della causa per il risarcimento dei danni.
Sull’ente proprietario – conclude la sentenza in commento – grava sempre e comunque l’obbligo di mantenere la strada in condizioni adatte e non pericolose per l’uso che ne deve fare la cittadinanza, prevedendo anche la possibilità che automobilisti e motociclisti violino il codice della strada e salvaguardando la sicurezza anche dei più spericolati. Si tratta infatti di ipotesi ben prevedibili, che non possono essere considerate “casi fortuiti”.
Il fatto che il conducente vada veloce è purtroppo una costante che va anticipata e che richiede la predisposizioni di tutele.
Nella specie l’amministrazione non era intervenuta pur sapendo che in prossimità della curva c’era un burrone e dunque gli utenti potevano correre un pericolo, soprattutto quelli più indisciplinati la cui salute va protetta al pari di chi rispetta la legge.