infortunisticaconsulting - Auto ferma: bisogna assicurarla? L’obbligo di pagare il premio della rc-auto scatta anche quando il mezzo non è circolante e viene lasciato in un’area privata?
Per la macchina parcheggiata in cortile privato, l’assicurazione va pagata? Di tale problema si è occupata una recente sentenza della Corte di Giustizia Europea ma, se non vuoi scomodare l’UE, troverai la stessa risposta in numerose sentenze dei nostri giudici e della cassazione. Dunque, ecco cosa devi fare nel momento in cui sei proprietario di un’auto che non usi e intendi lasciarla ferma in un posto.
infortunisticaconsulting - Assicurazione obbligatoria anche se l’auto non circola In generale l’obbligo della copertura assicurativa vale anche per i mezzi che non circolano. Se così non fosse, si potrebbe del resto disattivare l’assicurazione quando si parte per un viaggio, per le vacanze estive o anche quando si è chiusi a casa perché malati o, addirittura, solo durante la notte. Chiaramente non è così. L’intenzione del proprietario di non guidare per uno spazio di tempo più o meno lungo non lo esonera dal regolarizzare la polizza assicurativa che, pertanto, non può essere sospesa. La copertura, del resto, serve anche ad evitare che altri soggetti possano utilizzare lo stesso mezzo contro il volere del proprietario e provocare danni o incidenti che andrebbero indennizzati.
Chi lascia la macchina parcheggiata in cortile dunque deve pagare l’assicurazione. Un veicolo che non sia stato ritirato ufficialmente dalla circolazione e che sia solo potenzialmente idoneo a circolare deve essere coperto da un’assicurazione anche se il suo proprietario, non avendo più intenzione di guidarlo, ha scelto di lasciarlo stazionato su un terreno privato purché aperto al pubblico. Difatti l’obbligo assicurativo non dipende dalla decisione di utilizzare in concreto il mezzo, ma dalla sua idoneità astratta a circolare.
In sintesi, un veicolo immatricolato e non regolarmente ritirato dalla circolazione, idoneo a circolare, è appunto un «veicolo» e non smette quindi di essere soggetto all’obbligo di assicurazione previsto dalla direttiva, per il solo fatto che il suo proprietario non ha più intenzione di guidarlo e lo ha immobilizzato su un terreno privato. In questo contesto l’intenzione soggettiva del proprietario – che non aveva più intenzione di utilizzare l’auto – è, secondo la Corte Ue, «non pertinente» e non sposta minimamente l’obbligo assicurativo e quindi la responsabilità diretta del proprietario per il danno provocato dal mezzo.
infortunisticaconsulting - Come non pagare l’assicurazione sull’auto non circolante Per non essere soggetti all’obbligo della rc-auto in caso di auto che non viene messa su strada e che quindi non circola è necessario:
ritirare l’auto dalla circolazione ossia provvedere alla radiazione dal Pra, nel qual caso però scattano gli obblighi di custodia particolari, non potendo più il mezzo sostare su uno spazio pubblico o aperto al pubblico; oppure lasciare la macchina in un box auto o un’area privata non accessibile al pubblico. Tale non è quasi mai il cortile condominiale che, anche laddove delimitato da avvisi e da cartelli riportanti l’avviso con il divieto di transito, è spesso percorribile da terzi (si pensi al cortile di un palazzo interessato da negozi ove i clienti sono soliti parcheggiare e dove gli stessi commercianti spesso delimitano delle aree riservate a chi fa acquisti da loro). Difatti lo scopo dell’assicurazione per le auto non circolanti o semplicemente parcheggiate è di evitare che il mezzo possa costituire un pericolo per terzi (si pensi al caso in cui non sia parcheggiato in modo corretto) provocando danni a volte anche mortali. È considerato spazio – benché privato – aperto al pubblico l’area antistante un rifornimento di benzina, un parcheggio di un centro commerciale, un’area comunale adibita alla sosta dei mezzi, il margine del marciapiede anche se si tratta di una strada cieca o chiusa al traffico. Viceversa si può liberamente lasciare il mezzo in un proprio terreno anche se non delimitato da una staccionata o nel garage.
infortunisticaconsulting - Ma la Corte di Giustizia dice una cosa in più. Se l’auto priva di copertura assicurativa viene lasciata in un garage o un cortile privato e un terzo la prende contro il volere del proprietario, questi ne è comunque responsabile e il fondo di garanzia vittime della strada, chiamato a risarcire i danni a terzi in caso di sinistro, potrebbe rivalersi contro di lui. Il che significa che, salvo essere certi che nessuno possa appropriarsi della macchina scoperta di polizza, sarà sempre meglio assicurarla. Difatti, si legge in sentenza, il proprietario di un veicolo è patrimonialmente responsabile dei danni provocati da questo anche se, di fatto, lo aveva dismesso da tempo tenendolo comunque nella propria disponibilità. Ad interrompere il nesso che lega il mezzo al proprietario è solamente e solo il suo ritiro ufficiale dalla circolazione.