Per il Giudice di Pace di Nola il tutor non può essere equiparato all'autovelox e l'applicazione della percentuale di tolleranza del 5% anche a tale strumento è palesemente illegittima Per l'autovelox è prevista una tolleranza di rilevazione della velocità pari al 5%, che però non può applicarsi anche ai tutor.
In accoglimento del ricorso di un automobilista , il Giudice di Pace di Nola, nella sentenza numero 3767/2018, ha infatti rimarcato che il tutor non misura la velocità istantanea ma quella media con la conseguenza che, con riferimento ad esso, l'applicazione della stessa percentuale di tolleranza del 5% prevista per l'autovelox è "palesemente illegittima".
Occorre, piuttosto, applicare una riduzione diversa, come precisato dal comma 3 dell'articolo 345 delle disposizioni di attuazione del codice della strada.
Tutor: 5%, criterio non previsto dalla legge Insomma per i giudici, nel caso in cui si proceda ad applicare tout court la sola riduzione del 5% anche quando la violazione del codice della strada è accertata con il calcolo della velocità media, non è possibile avere certezza del superamento dei limiti massimi di velocità. Di conseguenza, "la verbalizzazione effettuata è dubbia in quanto applica un criterio (riduzione del 5%) non previsto per legge".
La vicenda Nel caso di specie, oltretutto, agli atti mancava la prova delle verifiche periodiche di funzionalità e taratura degli apparecchi utilizzati per il controllo elettronico della velocità, non essendo la stessa stata adeguatamente fornita dalla pubblica amministrazione.
L'opposizione avverso il verbale per eccesso di velocità è stata quindi accolta con condanna della prefettura a rifondere il ricorrente di quanto pagato per il contributo unificato.