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Incidente in un parcheggio privato: risponde l’assicurazione?


La circolazione su strada o parcheggio privati, purché aperti al pubblico, consente l’applicazione delle norme in tema di copertura assicurativa.

Per quanto strano possa sembrare, gli incidenti all’interno dei parcheggi privati non sono tanto inferiori rispetto a quelli su strada. Per quanto il luogo non consenta elevate velocità ed è sempre possibile frenare per tempo, è facile che un’auto, uscendo da un parcheggio, ne urti un’altra, strisci una fiancata, finisca contro lo sportello laterale di quella parcheggiata in seconda fila. In questi casi, al di là della lite inscenata davanti al condominio e ai clienti dei negozi, c’è poi il consueto dilemma: per l’incidente in un parcheggio privato risponde l’assicurazione? La questione è stata più volte analizzata dalla giurisprudenza nei seguenti termini.

Immagina di trovarti all’interno di un parcheggio seminterrato di un centro commerciale. Stai cercando un posto auto ed è già la terza volta che fai il giro. È sabato e la gente ha preso d’assalto i negozi; il traffico, pertanto, anche all’interno del parcheggio, non è inferiore a quello sulla strada. Senonché, mentre sei in fila per passare alla successiva corsia, un’auto, uscendo dalle strisce in cui si era posizionata, non si accorge della tua presenza e ti viene addosso. Scendete entrambi dai mezzi e tu pretendi giustamente gli estremi della sua assicurazione, ma il conducente non vuole darteli: sostiene che, trattandosi non di una strada pubblica l’Rc auto non copre. Così ti offre cento euro “sull’unghia” come rimborso forfettario. La cifra è simbolica e a te non interessa la proposta. Così insisti, ma lui rimane sulle sue posizioni. Cosa puoi fare? Prendere certamente la sua targa e gli estremi dell’auto, fare una fotografia ai mezzi e al luogo del sinistro e poi presentare domanda di risarcimento alla tua assicurazione. Già, perché in questo caso sei tu ad avere ragione: per l’incidente in un parcheggio privato risponde l’assicurazione, così come risponde tutte le volte in cui lo scontro tra le auto avviene in una strada privata ma aperta all’uso pubblico.

L’opinione del tutto maggioritaria dei giudici è nel senso che la copertura assicurativa non intervenga là dove il sinistro non si verifichi nell’ambito di una strada a uso pubblico o equiparata. Altrimenti detto: la circolazione su strade private, se chiuse al normale traffico veicolare, non rientra nella copertura Rc auto.

L’incidente su una strada privata o condominiale La giurisprudenza ha man mano ampliato il concetto di strada rilevante ai fini della responsabilità da circolazione stradale, escludendo che tale nozione possa essere riferibile solo alle strade pubbliche ma ammettendo una estensione anche alle strade private, purché oggetto di “uso pubblico”. A dirlo sono state numerose sentenze della Cassazione che menziona come strade a uso pubblico:

le strade comunali con divieto di transito ; il cortile utilizzato da un negozio per l’accesso dei fornitori e della clientela ; il giardino pubblico adiacente a una strada pubblica ; l’area parcheggio dei supermercati ; le aree all’interno dei cantieri di libero accesso ; l’area destinata alla distribuzione del carburante agli utenti ; gli aeroporti, i porti marittimi. Gli incidenti su strade private non aperte al pubblico e sui terreni agricoli Sono invece state escluse dal concetto di strada pubblica (e, pertanto, in caso di sinistro, non copre l’assicurazione) le aree private anche se oggetto di una limitata circolazione: come ad esempio i cortili delle scuole. Di recente, la Suprema Corte ha escluso che in un fondo agricolo possa operare la copertura assicurativa se non viene accertato che tale area privata sia aperta all’uso del pubblico ed ordinariamente adibita a traffico veicolare. Il fondo agricolo non rientra tra le aree equiparate alla strada in quanto non aperto all’uso da parte del pubblico e ordinariamente adibito al traffico veicolare.

La regola: in un parcheggio copre l’assicurazione? La regola generale per capire se in una strada o un parcheggio privato risponde l’assicurazione è dunque la seguente: ogniqualvolta l’area, anche se di proprietà privata, sia aperta a un numero indeterminato di persone, alle quali sia data la possibilità di accedervi, e ciò comporti la normale circolazione di veicoli al suo interno, sono da ritenere applicabili le norme del codice della strada. Con esse, quindi, opera anche la copertura assicurativa. Sicché in caso di scontro tra le auto, sarà la compagnia dell’assicurato a liquidare il danno mentre quella del responsabile aumenterà al proprio cliente la classe di merito del bonus/malus.

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