Il danno da vacanza rovinata è previsto dalla legge: caratteristiche e presupposti del risarcimento.
Un bel viaggio, sia esso breve o lungo, rappresenta non soltanto un momento di riposo, ma anche di realizzazione personale. Quanti di noi, infatti, si sentono gratificati dal visitare nuovi posti o semplicemente dal conoscere realtà diverse. Tuttavia e non di rado, i nostri buoni intenti sono, per così dire, rovinati da vere e proprie sorprese inaspettate quanto spiacevoli: un albergo scadente, servizi promessi ma inesistenti, un aereo mai partito. A questo punto, poiché la nostra vacanza è stata rovinata abbiamo diritto al risarcimento del danno. Andiamo a vedere perché.
InfortunisticaConsulting-Vacanza rovinata: quando sussiste? Il danno da vacanza rovinata consiste in tutti quei fastidi o difficoltà patiti dal turista durante il proprio viaggio ed addebitabili al responsabile dell’organizzazione del medesimo (cosiddetto tour operator). Tra questi, i più comuni sono quelli che riguardano i trasferimenti : l’aereo che non parte o decolla con grave ritardo, i bagagli la cui sorte resta un mistero, etc. Non di meno capita, invece, di arrivare in un luogo esotico e constatare che luoghi ed hotel non corrispondono a quelli promessi. Per non parlare poi della mancanza d’acqua o corrente elettrica. Insomma l’elenco potrebbe essere lunghissimo.
InfortunisticaConsulting-Vacanza rovinata: è risarcibile? A tutela del turista è entrato in vigore, da qualche anno, la legge che prevede proprio il danno da vacanza rovinata consentendo al viaggiatore di chiedere sia la risoluzione del contratto stipulato col proprio tour operator, sia il risarcimento del danno per i disagi subiti durante il viaggio e per aver perso l’occasione di un soggiorno piacevole. In sostanza si tratta di una vero e proprio danno non patrimoniale, come precisa il Giudice di pace di Milano, che deve distinguersi da quello di carattere esclusivamente patrimoniale e consistente nell’eventuale perdita economica subita a seguito delle inadempienze contrattuali dell’organizzatore. Quest’ultimo, quindi, è il principale responsabile per tutti i disservizi o problemi riscontrati durante la vacanza, tra cui quelli relativi all’aereo o all’hotel. Sarà poi cura del predetto organizzatore rivalersi, ad esempio, nei confronti dell’albergatore per i disagi provocati e per recuperare l’indennizzo già versato al turista danneggiato.
InfortunisticaConsulting-Vacanza rovinata: il reclamo? Una volta riscontrati i disservizi sul luogo di vacanza, è opportuno fare subito reclamo al tour operator, in modo da arginare ed eventualmente risolvere immediatamente il problema. Se tutto ciò non è stato possibile o non ha avuto l’effetto sperato, il turista ha dieci giorni di tempo, dal suo ritorno a casa, per denunciare quanto accaduto, sottolineando l’inadempimento subito e richiedendo il conseguente risarcimento del danno. Ovviamente ciò dovrà avvenire per iscritto, con una lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. È bene precisare che, la mancata proposizione del reclamo non pregiudica il diritto al risarcimento del turista deluso, ma potrebbe in qualche modo essere considerata come un comportamento che ha contribuito a peggiorare la situazione : quindi fate reclamo. A questo proposito, è importante, prima di inoltrare un reclamo o una richiesta risarcitoria o una causa, documentare i disagi patiti, mediante foto o video, avendo cura di conservare la relativa documentazione per il tempo necessario. Anche le testimonianze rappresentano un valido strumento probatorio delle proprie ragioni.
InfortunisticaConsulting-Vacanza rovinata: il risarcimento si prescrive? Nel caso in cui il tentativo stragiudiziale per ottenere il risarcimento non dovesse avere buon esito, è essenziale sapere che il termine entro il quale può intentarsi la causa è di tre anni dal rientro dal viaggio rovinato. Fa eccezione a questo termine, il danno derivante dall’inadempimento per le prestazioni di trasporto, dove invece l’azione legale deve essere avviata entro un anno oppure, se il trasporto ha inizio o termine fuori d’Europa, entro diciotto mesi.
Vacanza rovinata: il giudice competente La competenza dell’organo giudiziario dipende dal valore del danno sofferto. Soprattutto se al danno morale per la sfuggita occasione di relax, si è accompagnata una perdita di natura patrimoniale, è probabile che il valore complessivo del risarcimento richiesto sia superiore ai 5000,00 euro. In questo caso è necessario agire dinanzi al Tribunale territorialmente competente nel luogo di residenza del turista danneggiato. Se invece, la domanda risarcitoria è quantificata in misura inferiore, l’organo a cui rivolgersi sarà il Giudice di pace.