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SUPERAMENTO LIMITE CON TUTOR,NULLA LA SANZIONE


Il tutor è tarato per misurare la velocità media e non quella istantanea: anche se la segnaletica stradale è generica la multa è nulla.

Immagina di ricevere una multa a casa. Il verbale dice che hai superato i limiti di velocità in uno specifico punto della strada dove, però, non hai visto alcun autovelox. L’unico apparecchio presente era un tutor. C’è qualcosa che non quadra e non ci vuole un esperto per capirlo. Il tutor calcola la velocità media percorsa con l’auto tra due punti (la cosiddetta «porta di ingresso» e «porta di uscita»), mentre l’autovelox misura la velocità istantanea in un punto preciso. Non c’è dubbio: la telecamera posta sul tutor ti ha fotografato nell’esatto momento in cui sei passato, senza darti la possibilità, magari, di rallentare per tenere la media sotto i limiti imposti dal codice. Del resto il cartello, posto qualche centinaio di metri prima, indicava genericamente «Attenzione! Controllo elettronico della velocità». A questo punto ti chiedi se la contravvenzione sia valida o meno. Una recente e interessante sentenza del giudice di Pace di Fermo offre una interpretazione di cui, da oggi in poi, bisognerà tenere conto . Secondo la pronuncia è nulla la multa fatta dal tutor in modalità autovelox. Sono salvi, almeno per ora e salvo contrordine della Cassazione, tutti gli automobilisti che sono stati fotografati da un tutor utilizzato invece come autovelox. E le ragioni sono condivisibili. Eccole spiegate da Infortunistica Consulting -

Il tutor può funzionare come autovelox? Tutor come autovelox: è possibile? Non esistono norme che vietino ai tutor di essere usati come autovelox (oggi addirittura anche per rilevare la copertura assicurativa delle auto), salvo l’obbligo, prescritto dalla Corte Costituzionale due anni fa , di taratura periodica. La taratura deve avvenire almeno una volta all’anno; in difetto la multa è nulla. Ma quand’è che il tutor funziona come autovelox? L’utilizzo del tutor per rilevare la velocità istantanea è comunque molto raro. Viene effettuato in situazioni particolarmente pericolose, ad esempio in presenza di cantieri o quando c’è un notevole flusso di traffico. I portali di rilevazione Tutor sono normalmente accoppiati. Quindi, se il sistema è attivato in “puntuale”, la porta accoppiata non è attiva e il tutor funziona come autovelox. Questo però la segnaletica non è tenuta a dirlo, essendo sufficiente che specifichi solo «Controllo elettronico della velocità: tutor attivo».

È valida la multa del tutor che funziona come autovelox? Infortunistica Consulting -Secondo la sentenza del Giudice di Pace di Vasto, la multa fatta dal tutor che funziona come autovelox è nulla perché lo strumento che fotografa il veicolo è omologato e autorizzato per misurare la velocità media e non quella istantanea.

Non basta mettere una segnaletica stradale generica, che non faccia esplicito riferimento al calcolo della velocità «media» per rendere validi i verbali. Questo perché, come impone la famosa circolare Maroni – oggi aggiornata nella direttiva Minniti – gli strumenti di rilevamento della velocità devono essere utilizzati con la «massima trasparenza». E tanto trova conferma anche nelle parole della Cassazione . Ecco spiegato perché la pubblica amministrazione non deve creare incertezza negli automobilisti, ad esempio nel far loro credere la presenza di autovelox tradizionale (a rilevazione istantanea), per poi accettare invece la velocità media tenuta nel determinato tratto di strada. Il conducente me sarebbe disorientato. Ciò vale anche al contrario, ossia nel caso di tutor utilizzato come autovelox. In soldoni lo scopo della legge deve avere come obiettivo la sicurezza stradale.

Infortunistica Consulting -Il tutor misura la velocità media e non quella istantanea; pertanto, è evidente che l’uso di tale strumento, in quanto inidoneo a rilevare la velocità istantanea, è illegittimo. E infatti, il provvedimento indicato nel verbale si riferisce in questi casi al sistema di rilevazione media della velocità. La strumentazione deve dunque considerarsi inidonea e illegittima, anche perché omologata dal ministero dei trasporti per la rilevazione della velocità media.

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