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QUANDO SI PUO' AVERE LO SCONTO SU UNA MULTA


Una guida per sapere in quali casi e come si applichi la riduzione dell’importo delle sanzioni per le violazioni al Codice della Strada.

Multe stradali: quando si ha lo sconto? La legge consente di pagare le multe per le infrazioni stradali con una riduzione del 30% sull’importo base a condizione che il versamento avvenga entro cinque giorni dalla consegna a mani o per posta del verbale.

Come funziona ed in quali casi si applica lo sconto

La legge ha da qualche anno previsto la possibilità per il trasgressore di norme del Codice della Strada di pagare l’importo per la violazione commessa con una riduzione pari al 30%.

Quando si ha dunque lo sconto in caso di multe stradali? Occorre a tal riguardo dire che per poter fruire dello sconto, è necessario che il pagamento avvenga entro cinque giorni a partire da quello in cui il verbale di accertamento è stato consegnato nelle mani del trasgressore (nel caso di contestazione immediata) oppure entro cinque giorni a partire dal giorno in cui il verbale di accertamento è stato ricevuto per posta dal trasgressore (oppure dal proprietario se persona diversa dal trasgressore).

Occorre precisare che la riduzione si applica a tutte le infrazioni ad eccezione di quelle per le quali la legge preveda anche la sanzione accessoria della confisca del veicolo o la sospensione della patente di guida (nel verbale di accertamento è chiaramente indicata l’eventuale irrogazione anche di queste sanzioni accessorie).

Il Ministero dell’Interno ha precisato che la riduzione opera anche:

nei casi in cui la legge stabilisca il pagamento immediato obbligatorio della sanzione e cioè nei casi di violazioni commesse da conducente che sia titolare di patente di guida di categoria C, C + E, D o D + E nell’esercizio di attività di autotrasporto di persone o di cose e da conducente di veicolo immatricolato all’estero o munito di targa EE (escursionisti esteri); nel caso di violazione dell’obbligo di copertura assicurativa (ma in tal caso il pagamento con lo sconto avrà efficacia solo se entro sessanta giorni dalla contestazione il trasgressore dimostri di aver stipulato una valida polizza assicurativa). Il pagamento può avvenire attraverso il bollettino postale allegato al verbale notificato per posta (o compilato dal trasgressore sulla base dei dati forniti obbligatoriamente nel verbale di accertamento in caso di contestazione immediata), recandosi presso il comando da cui dipende l’agente accertatore o anche, se l’agente accertatore ne sia provvisto, a mezzo di strumenti elettronici di pagamento.

Lo sconto del 30% si applica se si paga entro cinque giorni. In quali casi non si applica lo sconto

Il Ministero dell’Interno ha chiarito anche che lo sconto non può essere applicato:

nei casi di violazioni che prevedano la possibilità di applicazione della sanzione accessoria della sospensione della patente di guida (viceversa lo sconto della sanzione trova applicazione nei casi in cui la sospensione della patente è solo cautelare ed è irrogata per violazioni che non prevedono direttamente la sospensione della patente come sanzione accessoria); nei casi di violazioni che prevedano la possibilità di applicazione della sanzione accessoria della sospensione della patente di guida anche se la violazione è commessa alla guida di un veicolo che non richiede la patente di guida (ad esempio bicicletta); nei casi di violazioni che prevedano la possibilità di applicazione della sanzione accessoria di confisca del veicolo; nei casi in cui il trasgressore abbia richiesto il pagamento rateale della sanzione previsto dalla legge. Il pagamento con lo sconto del 30% può avvenire anche con bonifico bancario. Cosa accade se pago la sanzione scontata tramite bonifico bancario

Se il trasgressore, come risulta possibile, paga la multa scontata sfruttando i sistemi di home banking (bonifico bancario) cosa accade se vi sia una sensibile differenza tra la data in cui parte l’ordine di pagamento e la data in cui, invece, l’ordine viene eseguito (data di valuta)?

Il Ministero dell’Interno precisò inizialmente che non contava la data in cui il trasgressore dava l’ordine di pagamento, ma solo la data in cui l’operazione si perfezionava con l’esecuzione dell’ordine e, quindi, con la disponibilità della somma presso la tesoreria dell’organo accertatore.

Questa interpretazione portava, però, a ritenere tardivi (e quindi insufficienti) tutti i pagamenti che venivano accreditati oltre il quinto giorno dalla contestazione (o notificazione) anche se l’ordine di pagamento era stato dato dal trasgressore prima della scadenza del quint5o giorno.

Dovette, perciò, intervenire la legge per stabilire che il pagamento della sanzione con lo sconto del 30% risultava tempestivo ed efficace se l’accredito avveniva entro due giorni dalla scadenza del quinto giorno dalla contestazione della violazione o dalla sua notificazione.

Occorre, perciò, prestare molta attenzione quando si decida di pagare utilizzando il bonifico bancario: se l’accredito dovesse avvenire oltre il settimo giorno dalla contestazione immediata o dalla notificazione del verbale, esso non sarà ritenuto valido per estinguere la violazione (ma varrà solo come acconto) e resterà da pagare la differenza tra il minimo edittale previsto per la violazione e quanto già pagato (a condizione che il pagamento avvenga entro il sessantesimo giorno dalla contestazione immediata o dalla notificazione del verbale).

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