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NO AL CELLULARE AL SEMAFORO O IN COLONNA.


L’automobilista non può usare il cellulare neanche se è al semaforo o incolonnato nel traffico. Quando squilla il cellulare bisogna accostarsi. Non significa mettersi in seconda fila nel traffico o scegliere la colonna più lunga al semaforo; è necessario spostarsi dalla strada, parcheggiare, usare una piazzola di sosta o un’area inibita al traffico. Questo perché il codice della strada vieta l’uso di smartphone e altri apparecchi radiotelefonici durante «la marcia». Ma cosa rischia chi telefona in auto da fermo o al semaforo? La legge è particolarmente severa: è prevista una multa da 161 a 647 euro. Se poi il conducente viene multato due volte, nell’arco di due anni, per questa stessa infrazione subisce anche la sospensione della patente di guida da uno a tre mesi.

Per due volte in due anni col cellulare al semaforo: patente sospesa Di certo l’articolo del codice della strada che vieta l’uso del cellulare durante la guida andrà aggiornato: da quando infatti è stato scritto (nel 1992) si sono diffusi, già all’interno degli stessi veicoli, dei complessi sistemi multimediali con il touch screen, che richiedono l’utilizzo delle mani al pari dei telefonini. Il conducente, dunque, rischia di essere multato già solo per aver utilizzato uno dei tanti nuovi optional previsti dalle auto più moderne. Difatti, l’uso del cellulare, senza auricolare o sistema “viva voce”, durante la guida è vietato in quanto determina non solo una distrazione – implicando lo spostamento dell’attenzione dalla guida all’utilizzazione dell’apparecchio e lo sviamento della vista dalla strada all’apparecchio stesso – ma anche l’impegno d’una delle mani sull’apparecchio con temporanea indisponibilità e, comunque, consequenziale ritardo nell’azionamento, ove necessario, dei sistemi di guida. Di fatto, però, ancor oggi la polizia resta legata al concetto di «dispositivo radiotelefonico» inteso come oggetto separato dall’automobile; quindi, per quei veicoli che presentano la possibilità di eseguire telefonate o di rispondere alle chiamate tramite lo schermo del navigatore satellitare o dal computer che controlla le principali funzioni dell’auto – salvo isolate interpretazioni più rigide – sembrerebbe al momento non esserci rischi né precedenti.

Si segnala, comunque, la circolare della polizia di Torino che ha accordato agli agenti intervenuti in caso di incidente stradale, la possibilità di sequestrare il telefonino per verificare se, in memoria, sono registrate operazioni recenti che potrebbero aver distratto l’attenzione del conducente dalla guida (telefonate in entrata o in uscita, sms, messaggi in chat, ecc.).

Indice 1 Cosa si intende con il concetto di «marcia»? 2 La contestazione immediata per l’uso del cellulare alla guida 3 Se il vigile ha visto male? 4 Se si risponde al telefono per una necessità? 5 Multa per l’uso del cellulare al semaforo rosso 6 Uso del cellulare per necessità 7 Uso del cellulare per consultare la rubrica Cosa si intende con il concetto di «marcia»?

Vediamo però meglio cosa rischia chi telefona in auto da fermo o al semaforo. Per comprendere quali comportamenti rientrano nel divieto di legge dobbiamo innanzitutto leggere l’articolo del codice della strada. Esso stabilisce che:

«È vietato al conducente di far uso durante la marcia di apparecchi radiotelefonici ovvero di usare cuffie sonore, fatta eccezione per i conducenti dei veicoli delle Forze armate (…) e di polizia. È consentito l’uso di apparecchi a viva voce o dotati di auricolare purché il conducente abbia adeguate capacità uditive ad entrambe le orecchie (che non richiedono per il loro funzionamento l’uso delle mani)».

Il punto di partenza è definire cosa si intende con il concetto di «marcia». Di certo la marcia non coincide solo con il movimento dell’auto: siamo in marcia anche quando rimaniamo incolonnati al semaforo, al casello, siamo in fila per accedere a un parcheggio, stiamo aspettando il nostro turno in un fast food con prelievo dal finestrino dell’auto, ecc.; in tutte queste ipotesi è vietato usare lo smartphone e chi lo fa rischia la sonora multa che abbiamo appena indicato. L’ipotesi tipica è quella dell’automobilista che si ferma al rosso e, in attesa del verde, impugna il cellulare: la multa qui è più che legittima.

Ma il concetto di marcia non coincide necessariamente con quello di motore acceso: quando siamo in un parcheggio – e non sono ancora iniziate le operazioni di uscita dall’area oppure sono appena finite quelle di entrata – possiamo utilizzare tranquillamente il cellulare. Dunque non rischia la multa chi usa lo smartphone fermo in area di sosta, anche se il motore è azionato.

La contestazione immediata per l’uso del cellulare alla guida

Un’altra domanda che spesso si è fatta è se, in caso di multa per l’uso del cellulare, è necessario fermare immediatamente il conducente e notificargli subito il verbale o se è possibile spedirglielo a casa con la raccomandata. Il problema della cosiddetta «contestazione immediata» dell’infrazione ha diviso più volte i giudici. Il codice stabilisce che non è necessario contestare la multa ove non sia stato possibile bloccare il conducente nell’immediato (si pensi al passaggio col semaforo o nei casi in cui sia necessario avviare un inseguimento con conseguente pericolo per il traffico). Il Tribunale di Bari, in proposito, ha detto che quando non si sia proceduto a contestare immediatamente l’illecito, il giudice dell’opposizione a verbale o ad ordinanza-ingiunzione non è tenuto ad annullare la multa, non essendo autorizzato a censurare l’organizzazione interna dell’amministrazione (e quindi della polizia), né a sindacare le modalità organizzative del servizio di rilevamento delle infrazioni da parte degli agenti.

La Cassazione ha precisato che è legittima la multa emessa dai vigili urbani per l’uso del cellulare senza auricolare alla guida, anche se la contestazione avviene mentre gli agenti della polizia municipale si trovano nell’auto e stanno guidando.

Se il vigile ha visto male?

Immaginiamo che il poliziotto, dall’altro lato della strada, ci veda con le mani sul cellulare e ci multi. La sanzione è legittima anche se non stavamo chiamando nessuno? A riguardo bisogna sfatare un luogo comune: la multa non scatta solo nel caso di telefonate, ma per qualsiasi altro uso del telefonino (ad esempio la consultazione dell’agenda o la lettura di un sms). Questo significa che è valido il verbale anche quando si impugna lo smartphone e, senza accostarlo all’orecchio, si parla con il viva voce in quanto viene distratta una mano dallo sterzo.

A riguardo la Cassazione ha ritenuto legittima la sanzione elevata al conducente di un autoveicolo che guidi utilizzando un registratore digitale, atteso che, pur in assenza di apposita previsione nella norma richiamata, l’utilizzo dello strumento richiede l’uso delle mani, in violazione con quanto disposto dall’articolo di legge.

Se poi riteniamo che il verbalizzante si sia ingannato e che, in realtà, non stavamo usando il cellulare, dovremo proporre «querela di falso», un particolare procedimento che, con l’ausilio di testimoni, è volto a sconfessare le dichiarazioni del pubblico ufficiale.

Se si risponde al telefono per una necessità?

Lo stato di necessità consente di utilizzare il telefono (e di commettere altre infrazioni del codice della strada), ma è necessario dimostrare una situazione di concreto ed urgente pericolo per l’incolumità fisica del conducente o di altre persone. Giustamente la Cassazione ha detto che tale presupposto manca quando si tratta di telefonate in entrata: come si fa, infatti, a stabilire in anticipo cosa ci dirà la persona dall’altro lato della cornetta di così tanto importante? In un interessante caso, la Corte ha detto che, qualora un medico, alla guida di un’autovettura, abbia utilizzato un telefono cellulare, non dotato di auricolare né in modalità vivavoce, che abbia risposto a una telefonata urgentissima del proprio diretto superiore, il quale intendeva ricevere informazioni su un paziente in pericolo di vita, non è circostanza idonea a escludere la responsabilità per la violazione amministrativa, posto che, trattandosi di una chiamata in entrata, non sono configurabili lo stato di necessità, nemmeno in forma putativa, o l’adempimento del dovere.

Multa per l’uso del cellulare al semaforo rosso

Lo scopo del codice della strada è quello di prevenire comportamenti tali da determinare, in generale, la distrazione dalla guida e, in particolare, l’impegno delle mani del guidatore in operazioni diverse da quelle strettamente inerenti alla guida stessa. Pertanto, è valida la multa in caso uso di telefono cellulare, senza “viva voce” né auricolari, anche quando l’auto è ferma ad un semaforo rosso . L’uso del cellulare (e degli apparecchi telefonici ad esso assimilabili) senza l’auricolare od il “viva voce” è sempre sanzionabile (nel caso di specie, l’opponente impugnava la sanzione comminata eccependo di avere usato il telefonino, al fine di rispondere ad una chiamata, allorquando era fermo al semaforo rosso, e non durante la marcia, precisando che, all’atto della ripartenza “l’apparecchio era rimasto nella mano del sottoscritto nel movimento di riporlo”.

Uso del cellulare per necessità

L’uso del telefono cellulare durante la guida non è giustificato, a meno che non risulti integrato lo stato di necessità, configurabile ogni qualvolta sussista l’immediatezza dell’esigenza di evitare a sé o ad altri il pericolo di un danno grave alla persona. Non configura tale fattispecie un colloquio telefonico intrattenuto da un avvocato con un collega di un’altra città sulla situazione di un cliente detenuto, atteso che il professionista ben potrebbe rispondere alla pur urgente chiamata non durante la guida, con pericolo per sé e per gli altri utenti della strada, ma dopo essersi fermato .

Il conducente di un veicolo al quale sia stata contestata l’infrazione per l’uso del telefono cellulare durante la guida, non può invocare lo stato di necessità, derivante dalla esigenza di informare immediatamente il proprio genitore dell’urgenza di recarsi presso l’ospedale per effettuare esami diagnostici indifferibili, salvo dimostrare l’impossibilità di ricorrere a mezzi leciti alternativi per provvedere all’opera di soccorso e, così, ovviare alla situazione di pericolo .

Uso del cellulare per consultare la rubrica

Ecco una interessante sentenza della Cassazione . Per gli automobilisti sussiste non solo il divieto di parlare al cellulare, senza auricolare o vivavoce, ma è altresì vietato consultare la rubrica o estrarre dati dalla memoria del telefonino, perché tale utilizzo determina una distrazione che comporta lo spostamento dell’attenzione dalla guida all’utilizzo dell’apparecchio, o lo sviamento della vista dalla strada. Per di più, l’impegno di una delle mani sul telefonino implica un ritardo nell’azionare, ove necessario, i sistemi di guida il che non è concepibile dal momento che le esigenze di conduzione del veicolo possono richiedere tempi psicotecnici di reazione immediati.

Come ha giustamente detto il Giudice di Pace di Cesena il codice della strada fa divieto di utilizzo durante la guida di apparecchiature radiotelefoniche, ammettendo l’uso di apparecchi a viva voce o di auricolari, solo quando non sia richiesto al conducente l’uso delle mani. La “ratio” della norma è, infatti, quella di evitare che il conducente, distraendosi dalla guida, tenga condotte pericolose per la sicurezza stradale. Per questo motivo, deve considerarsi vietata non solo la conversazione, ma qualsiasi altro utilizzo del telefono cellulare. Nel caso di specie il Giudice di Pace di Cesena ha rigettato il ricorso di un automobilista che adduceva di aver semplicemente consultato la rubrica del telefono, senza effettuare conversazione alcuna.

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