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Chi paga se cado sulle scale condominiali


Caduta sulle scale condominiali: se sono scivolose a causa della polvere dovuta a lavori effettuati da un condomino in casa sua devo provarlo. In caso contrario, addio risarcimento. Partiamo da una situazione molto frequente: caduta sulle scale condominiali. Aggiungiamo, ora, qualche dettaglio in più: caduta sulle scale condominiali perché uno dei condomini sta facendo lavori di ristrutturazione nel proprio appartamento e c’è della polvere sul pavimento che lo rende scivoloso. In casi di questo genere, se – cioè – cado sulle scale condominiali perché scivolo a causa della polvere provocata da lavori di ristrutturazione chi risarcisce? Paga il condominio? Il condomino che sta facendo i lavori a casa sua? O la ditta di ristrutturazione? A rispondere è il Tribunale di Ragusa : se chi chiede i danni sostiene che essi siano dovuti ai lavori commissionati da uno dei condomini in casa propria ma non prova che la polvere è presente sulle scale per colpa dell’inquilino che sta facendo lavori perde il diritto all’indennizzo.

La vicenda

La vicenda che il Tribunale esamina vede protagonista una donna che scivolava sulle scale condominiali riportando dei danni. Chiedeva che fosse condannata al risarcimento una condomina che stava eseguendo dei lavori nel suo appartamento a causa dei quali si era accumulata polvere sulle scale.

Caduta sulle scale condominiali: chi paga?

In generale, se si cade su scale, atrio, giardino e altre parti di proprietà del condominio, è responsabile sempre quest’ultimo. È ciò anche nel caso in cui a provocare la caduta sia stato un oggetto lasciato da un terzo o da un condomino. La regola generale, infatti, è che il condominio è custode delle parti comuni e della loro tenuta. Facciamo un esempio: se la ditta di pulizie ha appena lavato le scale e ha passato la cera, colui che cade dovrà chiedere il risarcimento non alla ditta ma all’amministratore di condominio. Sarà eventualmente il condominio a doversi preoccupare di rivalersi sulla ditta che, non adempiendo in modo corretto ai propri doveri di diligenza, non ha segnalato la scivolosità del pavimento, ad esempio collocando in prossimità delle scale un cartello con su scritto “Pavimento baganto”. Naturalmente, il danneggiato deve riuscire a provare che il danno si è verificato all’interno del locale condominiale a causa di un bene appartenente al condominio (ad esempio, una rampa di scale, un ferro arrugginito, ma anche delle chiazze di olio sulle scale, un gradino pericolante, ecc…), dimostrando di aver prestato una adeguata diligenza nel caso concreto: per capirci, se un gradino della scala è sbeccato e malmesso e Tizio, pur essendo la scala ben illuminata, non se ne accorge perché intento a parlare al cellulare, non potrò poi chiedere il risarcimento. Per un approfondimento sul tema, si legga Incidenti e danni in condominio: di chi è la responsabilità e chi risarcisce?.

Nel nostro caso, si tratta di un’ipotesi diversa, dal momento che la donna, a fronte dei danni subiti, non chiama in causa in condominio ma ritiene che la sua caduta sia stata provocata dalla condomina che stava effettuando lavori di ristrutturazione in casa sua e che, secondo la sua opinione, ha causato la presenza della polvere che, rendendo scivolose le scale, l’ha fatta cadere. Secondo il giudice, non avendo voluto chiamare in casa il condominio ma direttamente la condomina, la donna avrebbe dovuto provare non solo il pregiudizio subito, ma anche la sua riconducibilità al comportamento della condomina stessa (il cosiddetto nesso di causalità) : in parole povere, pur sostenendo di essere caduta per la presenza di polvere sulle scale, non ha – tuttavia – provato che l’incidente è stato causato dalla condotta della condomina e dalla polvere presente sui luoghi riconducibile ai lavori eseguiti da quest’ultima nel suo appartamento. Mancando tale dato, la domanda di risarcimento del danno deve essere rigettata.

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