La caduta del ciclista viene risarcita dall’Asl e dal Comune che non ha provveduto alla cattura degli animali randagi e alla messa in sicurezza nei canili. I danni procurati da animali randagi vengono risarciti dal Comune e dall’Asl non solo a chi viaggia in auto, ma anche a chi passeggia o fa sport in bicicletta. L’incidente stradale si estende infatti anche alle due ruote perché si considera rientrante nel concetto di «circolazione». Peraltro, tutti i danni derivanti da fenomeni di randagismo trovano una tutela nella legge nazionale ed, in alcuni casi, anche in quella regionale. Dunque, chi cade dalla bicicletta per colpa di un cane randagio può ottenere il risarcimento. Ma come e a che condizioni? Cerchiamo di capirlo in questo articolo.
Come dimostrare la caduta
La prima cosa da fare è dimostrare il fatto storico, ossia la caduta. A tal fine sarà necessaria una prova testimoniale di qualcuno che abbia assistito all’episodio e – soprattutto – abbia visto il cane randagio. Non servono le dichiarazioni di chi è intervenuto in un momento successivo e, pur avendo notato il ciclista a terra, non era comunque presente nel preciso momento della caduta. Di certo, la sola prova fotografica, successiva all’incidente, è del tutto inutile a dimostrare che la perdita dell’equilibrio è derivata proprio dall’animale e non da altre circostanze. Solo dunque la dichiarazione di un testimone può ricostruire la vicenda e il suo divenire come concetto dinamico e non statico.
Serve poi la prova del danno subito. Che oltre alla rottura della bicicletta (qui sì che sono sufficienti le fotografie) riguarda anche le lesioni riportate dall’infortunato. Per queste ultime servono i certificati medici rilasciati da una struttura pubblica come il pronto soccorso. Chiaramente, se la malattia dovesse proseguire (si pensi a una ingessatura e ai giorni di degenza a casa; alle visite dal fisioterapista e alle cure; ecc.) sarà necessario ritornare in ospedale e farsi rilasciare il certificato di prosecuzione della malattia. Il risarcimento verrà liquidato sulla base dei giorni di invalidità totale, parziale e del danno biologico calcolato secondo delle tabelle che tengono conto, non solo dell’incidenza del danno e sulla invalidità conseguente, ma anche dell’età del soggetto. Se i giorni di invalidità possono essere ricostruiti dai certificati medici, per il danno biologico serve la stima di un medico legale, che può essere una persona di fiducia del danneggiato.
A chi chiedere il risarcimento
Il risarcimento va chiesto, di norma, all’Asl e al Comune. Il primo è il soggetto tenuto per legge alla lotta al randagio ; il secondo è titolare della strada e consegnatario dei compiti di cattura dei cani randagi e messa in sicurezza negli appositi canili. In verità, però, la Regione può adottare una propria normativa con cui attribuisce tutti i compiti solo all’Asl. In tal caso sarà solo quest’ultima il soggetto responsabile e non più il Comune. Quindi sarà bene informarsi presso la propria Regione se è stata adottata una normativa ad hoc per la lotta al randagio.
Una volta individuato l’ente responsabile bisognerà inoltrare la richiesta di risarcimento, corredata dai documenti e dall’indicazione dei nomi dei testimoni, con una raccomandata a.r. o una email di posta elettronica certificata. Bisognerà dare il tempo all’amministrazione di provvedere a procedere agli accertamenti ed, eventualmente, proporre una somma come ristoro del danneggiato. In assenza ci si dovrà recare dal giudice con l’assistenza di un avvocato per ottenere la condanna della controparte.
Se il cane ha un padrone
Tutto il discorso che abbiamo appena fatto riguarda il caso di cani randagi. Se però il cane ha un padrone sarà quest’ultimo a risarcire i danni al ciclista caduto per terra. Questo perché la legge attribuisce al padrone dell’animale una responsabilità oggettiva – ossia che prescinde da malafede o colpa – per tutte le conseguenze causate a terzi dal quadrupede. Quindi, sia che il cane sia sfuggito di mano al padrone, al guinzaglio, alla catena a cui era ancorato o al recinto del giardino, il titolare deve pagare i danni al ciclista.
more info: https://www.infortunisticaconsulting.com/