Secondo la Cassazione l’amministrazione risponde dell’omessa manutenzione delle strade private aperte al pubblico: possibile il risarcimento. Immaginiamo di camminare in una strada privata e di inciampare in una buca. Cadendo, ci procuriamo delle lesioni: a chi dobbiamo chiedere il risarcimento? La Cassazione ha stabilito che, anche se si tratta di strada privata, è responsabile il comune. Ciò a patto che la strada stessa sia ad uso pubblico, ossia frequentata abitualmente da tutti e non solo dai proprietari. La legge, infatti, impone al comune l’obbligo di esercitare la manutenzione delle strade pubbliche e delle aree ad esse limitrofe, in modo da permettere a pedoni e veicoli di circolare in assoluta sicurezza. Vediamo tutto nel dettaglio.
Cosa dice la legge
Secondo la legge, si definisce «strada» l’area ad uso pubblico destinata alla circolazione di pedoni, veicoli e animali . La normativa specifica, inoltre, che «nell’interno delle città e villaggi fanno parte delle strade comunali le piazze, gli spazi ed i vicoli ad esse adiacenti ed aperti al suolo pubblico, restando però ferme le consuetudini, le convenzioni esistenti ed i diritti acquisiti» .
Dunque, la nozione legislativa di strada (precisamente, di strada comunale) comprende anche quegli spazi, stradine, vicoli che si affacciano sulla strada pubblica vera e propria e, quindi, sono percorribili da chiunque. Anche una strada privata, quindi, se aperta all’uso pubblico, ricade sotto la sfera dell’amministrazione. La conseguenza? È il comune che deve provvedere alla manutenzione e alla messa in sicurezza della strada privata. Se subiamo dei danni perché la strada è dissestata o tenuta male, il comune è responsabile e, quindi, deve risarcirci.
Cosa dice la Cassazione
La Suprema Corte si è interessata della questione con una recente sentenza . Il caso riguardava una donna che aveva subito delle lesioni a causa di una buca presente sull’asfalto. Veniva chiesto il risarcimento dei danni al comune, accordato dal Tribunale ma successivamente negato dalla Corte d’appello (nel secondo grado di giudizio). Giunti in Cassazione, i giudici danno ragione alla donna affermando che il comune è responsabile anche quando la strada è privata, ma comunque utilizzata dalla collettività. Se da un lato amministrazione permette a chiunque di percorrere la strada privata, d’altro canto deve farsi carico anche degli oneri manutentivi.
L’ente comunale è quindi responsabile della sicurezza delle aree private antistanti le vie pubbliche. Praticamente, deve impedire che dalla cattiva manutenzione di dette aree possano derivare danni ai cittadini. Non solo: in caso di pericolo concreto il comune è obbligato a vietare l’uso dell’area stessa. Se non lo fa è colpevole dei danni eventualmente procurati a persone o cose.
Cosa bisogna provare davanti al giudice
Secondo il nostro codice civile il soggetto (persona o ente) che ha in custodia una cosa è automaticamente responsabile dei danni da essa cagionati, a meno che non provi il caso fortuito . Per caso fortuito, in particolare, si intende una circostanza imprevedibile ed eccezionale, fuori dal controllo del custode. Nel caso delle strada privata ad uso pubblico, quindi, il comune è automaticamente responsabile dei pregiudizi procurati da buche, dislivelli e così via. Il danneggiato, che chiede il risarcimento del danno, ha soltanto l’onere di dimostrare:
che si trattava di una strada privata ad uso pubblico e, di conseguenza, che la manutenzione spettava all’amministrazione comunale; che il danno è derivata dalla cattiva od omessa manutenzione dell’area. Spetta invece al comune, convenuto in giudizio, il più gravoso onere di dimostrare che il fatto è avvenuto per caso fortuito. È l’amministrazione, quindi, che deve provare di non aver avuto colpe specifiche sull’accaduto. Come si può vedere, dunque, la legge avvantaggia notevolmente la posizione del cittadino danneggiato.
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