top of page

OCCUPARE UN PARCHEGGIO RISERVATO


Infortunistica Consulting: Parcheggiare l’auto in un posto riservato a un’altra persona o in modo da impedire a questa l’accesso o l’uscita da uno spazio riservato costituisce violenza privata. Chi lascia l’auto su un parcheggio privato, su un posto riservato a una particolare persona o, ancora, in corrispondenza di un cancello o di un garage, impedendo al titolare di entrarvi o uscirvi, commette il reato di violenza privata. Egli infatti – ricalcando la previsione contenuta nel codice penale – sta costringendo un’altra persona, con violenza (dettata, in questo caso, dall’ostacolo della propria macchina) a tollerare, controvoglia, tale comportamento. La pena quindi non è una semplice multa del codice della strada, ma la condanna penale della reclusione fino a 4 mesi. A ricordarlo è una recentissima sentenza della Cassazione che, tuttavia, si è occupata di un caso particolare: l’occupazione di un parcheggio riservato a un invalido. Ma procediamo con ordine.

Infortunistica Consulting:Occupare un parcheggio riservato è reato

La sentenza di qualche giorno fa della Cassazione , secondo cui parcheggiare l’auto in un posto destinato all’invalido è reato non è così innovativa come i media hanno voluto far credere. Innanzitutto perché non si riferisce ai posti contrassegnati dalle strisce gialle, quelli cioè genericamente e impersonalmente destinati ai titolari del relativo pass invalidi: in tale caso infatti l’illecito è sanzionato solo dal codice della strada che punisce con semplice sanzione amministrativa (comunemente detta «multa stradale») chi parcheggia il proprio veicolo negli spazi riservati alla fermata o alla sosta dei veicoli di persone invalide. Al contrario la pronuncia ha ad oggetto uno spazio espressamente riservato ad una determinata persona (nel caso di specie per ragioni attinenti al suo stato di salute); in tale ipotesi, oltre alla generica violazione della norma sulla circolazione stradale si aggiunge l’impedimento al singolo cittadino a cui è riservato lo stallo di parcheggiare lì dove solo a lui è consentito lasciare il mezzo. E pertanto sussiste anche il reato (leggi Quando parcheggiare sullo spazio per il disabile è reato).

Infortunistica Consulting:Inoltre l’orientamento non è così nuovo. È già da diversi anni che la Cassazione va ammonendo gli automobilisti, specificando che è reato bloccare un’altra auto. Ciò perché il codice penale afferma che «Chiunque, con violenza o minaccia, costringe altri a fare, tollerare od omettere qualche cosa è punito con la reclusione fino a quattro anni». E non vi è dubbio che la strada sia uno dei momenti più frequenti in cui si assiste a ipotesi di prepotenza. Dunque, in qualsiasi caso di parcheggio incivile, chi blocca il transito commette reato. E ciò vale sia che il soggetto impedito sia un invalido che qualsiasi altro cittadino.

Infortunistica Consulting:Per comprendere il principio ricorreremo a qualche esempio.

Immaginiamo un posto auto, assegnato nominativamente dal condominio a uno dei proprietari degli appartamenti, e su cui questi ha posizionato un dissuasore di parcheggio (una sbarra in ferro per impedire l’occupazione dello spazio a terzi). Se uno dei condomini posiziona la propria auto in perpendicolare a tale spazio, impedendo al titolare l’entrata o l’uscita, commette reato. Non importa né la sussistenza di uno specifico intento di danneggiare il vicino di casa (malafede), né la provvisorietà del parcheggio, né il fatto che il cortile sia privato e, quindi, non soggetto alle regole del codice della strada. In questo caso, infatti, entrando in gioco il codice penale, rileva unicamente la consapevolezza di aver bloccato il passaggio al titolare del parcheggio privato.

Infortunistica Consulting:Altro esempio è il caso di chi lascia la propria auto in corrispondenza di un garage sul quale vi è anche un passo carrabile. Il proprietario dell’immobile, che di solito parcheggia l’auto all’interno di tale magazzino, non può più uscire la mattina per andare al lavoro. Oltre a chiamare il carro attrezzi può anche denunciare il responsabile di «violenza privata», essendo stato obbligato con la forza a subire gli effetti del suo comportamento illecito.

Infortunistica Consulting:La sosta nello spazio riservato ai disabili

Nel caso appena citato, la Cassazione si è trovata a decidere dell’occupazione di un posto riservato a una specifica persona titolare di un handicap grave (sullo stesso spazio quindi non poteva parcheggiare nessun’altra persona, neanche se titolare del pass invalidi). I giudici hanno così stabilito che lasciare l’auto in sosta su un parcheggio riservato al disabile oltre che essere un gesto incivile e imperdonabile integra un delitto sanzionato dal codice penale.

L’imputato aveva parcheggiato la propria autovettura in uno spazio riservato dal Comune appositamente a persona diversamente abile, impedendole così di utilizzarlo fino alla rimozione del mezzo. Inevitabile l’accusa e la condanna per il reato di violenza privata, attesa la costrizione attuata nei confronti di un altro soggetto – il titolare del posto auto – contro la sua volontà. Ma le stesse conseguenze le avrebbe subìte anche se lo spazio fosse stato riservato, anziché al disabile, a un’altra persona priva di alcun problema di deambulazione. È proprio il fatto di «obbligare qualcuno a tollerare l’altrui condotta» che integra la violazione del codice penale e non, invece, le caratteristiche o le qualità fisiche della vittima.

Per cui chi lascia l’auto sulle strisce gialle destinate genericamente a tutti i disabili muniti del relativo pass commette solo una violazione del codice della strada che punisce, con sanzione amministrativa, chi parcheggia il proprio veicolo negli spazi riservati alla fermata o alla sosta dei veicoli di persone invalide. Se invece quello spazio viene riservato espressamente ad una determinata persona, per ragioni attinenti allo stato di salute (o per altre ragioni), alla violazione del codice stradale si aggiunge l’impedimento al singolo cittadino a cui è riservato lo stallo.

11 visualizzazioni

Post recenti

Mostra tutti
bottom of page