Infortunistica Consulting: In caso di multa e successiva contestazione sulla presenza del cartello con l’avviso, l’amministrazione deve dare la prova anche fotografica.
Infortunistica Consulting: Il punto di partenza è che autovelox e tutor devono essere segnalati preventivamente con un cartello stradale che avvisi gli automobilisti della possibilità di controllo elettronico della velocità. Il punto d’arrivo, però, è che vi sono poche certezze sulla esatta posizione in cui tale cartello deve essere collocato. Con due sentenze, la Cassazione ha detto (con riferimento all’autovelox, ma il discorso può essere esteso anche al tutor) che non esiste una distanza minima prevista dalla legge tra il cartello e la postazione con l’apparecchio: l’avviso deve essere installato solo con «adeguato anticipo» in modo da evitare il rischio di una frenata improvvisa, con conseguente pericolo per il traffico. Quindi si tratta di un limite che varierà a seconda della strada (se ad alto scorrimento o se, invece, più stretta) e in base a quanto appare giusto nella situazione concreta. In altri termini: incertezza assoluta per gli automobilisti.
Quanto invece alla distanza massima, con un’altra sentenza la Cassazione ha detto che questa non deve essere superiore a 4 chilometri (leggi Cartello autovelox: quale distanza?). Il che significa, anche in questo caso, poche garanzie per l’automobilista, atteso il vasto raggio di azione.
Infortunistica Consulting: Ed ancora, come se tutto ciò non bastasse, la Suprema Corte ha anche precisato che, pur in presenza di intersezioni stradali, con automobilisti che si immettono su una via provenendo da un’altra, non è necessario ripetere il cartello con l’avviso della presenza del tutor o dell’autovelox. Chi quindi sopraggiunge da una strada secondaria è meno tutelato perché non è posto in condizione di conoscere la presenza del controllo elettronico della velocità.
Infortunistica Consulting:Alla luce di queste considerazioni abbiamo scritto, in un precedente articolo, che di fatto è stato abolito l’obbligo del cartello con l’avviso. Cartello che, comunque, deve sempre esserci, sia per il tutor che per l’autovelox. Ma a questo punto si tratta di una formalità.
Tuttavia, come tutte le formalità, va rispettato. E se l’automobilista fa ricorso sostenendo di non aver visto il cartello con l’avviso del tutor o dell’autovelox, la pubblica amministrazione deve fornire la prova contraria. Prova che – nel caso di tutor, come affermato dalla Cassazione – non può consistere nella semplice affermazione che «è risaputo che in autostrada siano presenti» tali rilevazioni della velocità. Insomma, anche se è notoria l’installazione del tutor, il cartello con l’avviso è obbligatorio e di esso la P.A. ne deve dare prova, ad esempio con fotografie della segnaletica stradale. In mancanza di prove non è sufficiente sostenere che i cartelli sono presenti perché «tutti sanno che sono presenti».
La Cassazione conclude ricordando dunque che su una strada dedicata al traffico non locale e ad alta frequentazione, come ad esempio un’autostrada, non si può dare per scontata la presenza dei cartelli che avvisano gli automobilisti della presenza del tutor. In assenza di prove documentali e sicure la multa è nulla e può essere impugnata davanti al giudice.