Solo se la buca non è visibile è possibile ottenere il risarcimento da parte dell’amministrazione. A tutti è capitato, purtroppo, di finire con le ruote dell’auto in una buca sulla strada e di rimanere bloccato in attesa del soccorso stradale. Ma non tutte queste situazioni consentono di ottenere il risarcimento del danno. Anche se la buca non è segnalata da un cartello e il Comune non ha fatto nulla per mettere in guardia gli automobilisti, questi ultimi hanno diritto al rimborso delle spese per la ruota nuova e il tornitore del cerchio solo se la buca non è visibile con l’ordinaria diligenza. Come dire che l’automobilista non può prima distrarsi alla guida e finire in una evidente fossa, apertasi sull’asfalto, e poi chiedere il risarcimento al Comune per questa sua negligenza. È quanto chiarito dal Tribunale di Salerno in una recente sentenza .
Infortunistica Consulting: È vero, la pubblica amministrazione ha di per sé l’obbligo di tenere in buon stato di manutenzione le strade pubbliche. Ma quest’obbligo non ha ricadute sul diritto del cittadino ad essere risarcito per i pneumatici rotti a seguito di caduta nella buca non segnalata sulla strada. L’assenza dell’apposita segnaletica prevista dal Codice della strada indicante la presenza di una buca, integra sicuramente una condotta negligente del Comune nella manutenzione delle strade cittadine, ma esclude il risarcimento se la suddetta insidia è visibile da chiunque. Quando invece risulta che la fossa era nascosta, costituendo così una insidia o trabocchetto per i conducenti che, in ogni caso, non avrebbero mai potuto accorgersi del pericolo, allora scatta il rimborso dei danni subiti. È il caso, ad esempio, di una buca posta subito dopo una curva e, quindi, poco visibile; o coperta dall’acqua piovana o dalle foglie; oppure collocata in un tratto di strada particolarmente stretto impossibile da evitare; o nel caso di buca profonda ma piccola, tanto da non poter essere avvistata con anticipo.
Infortunistica Consulting: L’automobilista ha l’onere di dimostrare non solo il danno e l’esistenza della buca non segnalata sulla strada, ma anche il cosiddetto «rapporto di causalità» ossia la circostanza che la rottura della ruota è stata determinata proprio dall’insidia stradale.
Gli stessi principi valgono anche per i pedoni che cadono nelle buche sul marciapiedi non segnalate. Anche per questi c’è l’obbligo di dimostrare:
la presenza della buca sulla strada; la caduta nella buca non segnalata; il danno conseguente alla caduta (fisico e patrimoniale); il carattere dell’insidia e del trabocchetto della buca: ossia la circostanza che il pericolo non fosse facilmente visibile con l’ordinaria diligenza; il rapporto di causalità tra il suddetto danno e la caduta. Bisogna cioè dare prova che l’infortunio non è avvenuto per altre ragioni come, ad esempio, la distrazione del passante, il fatto di essere stato spinto da altri, un laccio delle scarpe fuoriposto, ecc. Infortunistica Consulting:Cosa si intuisce dalla sentenza in commento? Che in caso di buca non segnalata sulla strada non è tanto l’assenza di segnaletica, con l’avviso ad automobilisti e pedoni, a determinare il diritto al risarcimento per chi vi finisce dentro, quanto piuttosto il fatto che tale situazione di pericolo non sia facilmente visibile con l’ordinaria diligenza.