Infortunistica Consulting: IL CASO:
Una paziente, a causa della rottura parziale di un dente, si reca da un odontoiatra, il quale la sottopone ad una terapia che non produce i risultati attesi, pur essendo di routine, ed anzi provoca un peggioramento delle sue condizioni di salute, consistente in una necrosi gengivale .
In tale situazione la signora agisce in giudizio nei confronti del professionista sanitario, chiedendone la condanna al risarcimento di tutti i danni subiti, patrimoniali e non patrimoniali.
Infortunistica Consulting : La causa viene decisa dal Tribunale di Monza a seguito di espletamento di consulenza tecnica d’ufficio, dalla quale risultava effettivamente che la sintomatologia lamentata dalla paziente era in relazione causale con le cure praticate dal professionista, il quale aveva agito con imperizia ed imprudenza, provocando peraltro alla paziente un danno biologico temporaneo.
Conseguentemente il giudice, ritenendo condivisibili le risultanze della c.t.u. e accertata quindi una responsabilità professionale del dentista, lo condannava a risarcire alla paziente un importo complessivo risultante dalla somma di varie voci: risarcimento del danno non patrimoniale da inabilità temporanea (danno biologico temporaneo), danno morale, danno patrimoniale relativo alle spese necessarie per il rifacimento delle cure, danno patrimoniale relativo alla restituzione dell’acconto percepito dal professionista.
Infortunistica Consulting : Il dentista impugnava la sentenza del Tribunale di Monza per una serie di motivi, relativi soprattutto alla a suo avviso liquidazione del danno non patrimoniale, tra i quali quello che presenta però maggior interesse è quello avente ad oggetto la decisione, da parte del giudice di primo grado, di condannare il dentista a “restituire” alla paziente l’acconto percepito, in assenza, per giunta, di una domanda di risoluzione del contratto.
Così descritta la fattispecie che ha dato origine alla sentenza della Corte di Appello di Milano (del 9 febbraio 2015), e prima di illustrare la sua decisione sul punto, è il caso di riassumere sinteticamente quale sia l’orientamento prevalente della giurisprudenza in tema di restituzione del compenso percepito da parte del dentista (ma il ragionamento ben può estendersi a qualsiasi professionista sanitario e, anzi, a qualsiasi professionista intellettuale) nel caso in cui il paziente richieda il risarcimento di tutti i danni subiti in conseguenza di responsabilità professionale.
Infortunistica Consulting : La questione centrale: responsabilità professionale e diritto del paziente ad ottenere la restituzione del compenso percepito dal sanitario. L’orientamento assolutamente afferma, in estrema sintesi, che il compenso per una prestazione medica rivelatasi inutile, o addirittura dannosa, costituisce per il paziente una perdita patrimoniale che deve essere risarcita. Ciò in ossequio alla regola generale in tema di inadempimento contrattuale secondo la quale il contraente non inadempiente, il quale abbia effettuato il pagamento stabilito, ha diritto, in caso di risoluzione, alla restituzione del corrispettivo.
Questa impostazione è ben descritta da una sentenza del Tribunale di Roma del 30 aprile 2007 (giudice Rossetti), nella quale si precisa quali siano le conseguenze “restitutorie” gravanti sul professionista sanitario nel caso in cui sia accertata la sua responsabilità professionale in base ai criteri di ripartizione dell’onere della prova in materia di inadempimento contrattuale e sia, conseguentemente, accolta la domanda di risoluzione del contratto.
Infortunistica Consulting : Ebbene, secondo questa sentenza, che sintetizza la posizione della giurisprudenza sul punto, a seguito della risoluzione del contratto di prestazione d’opera professionale, il medico è tenuto alla restituzione del corrispettivo ricevuto in quanto, se l’onorario pagato fosse “irrepetibile” (cioè non assoggettabile a pretesa restitutoria) verrebbe alterato l’equilibrio tra le reciproche prestazioni, in quanto il paziente verrebbe costretto a pagare una prestazione inutile, se non dannosa. Ugualmente, chiarisce questa sentenza, nel caso in cui prima della risoluzione del contratto il paziente non abbia ancora pagato l’onorario professionale, potrebbe legittimamente rifiutare di pagarlo, ai sensi dell’art. 1460 c.c., eccependo l’inadempimento da parte del professionista della sua prestazione (consistente, appunto, nella inutilità, se non dannosità, della prestazione in concreto effettuata).
Questa impostazione è assolutamente dominante presso la giurisprudenza più recente, se si fa eccezione, almeno a quanto risulta, di una sentenza del Tribunale di Roma del 30 giugno 2004, la quale aveva invece svolto un ragionamento diverso, che è interessante ricordare brevemente.
Secondo quest’ultima sentenza, infatti, nel caso di accertamento della risoluzione di un contratto tra paziente e dentista per inadempimento del secondo, anche con contestuale accertamento della sua responsabilità, il paziente non avrebbe diritto a pretendere la restituzione del compenso pagato (o degli acconti percepiti dal professionista), in quanto – volendo estremamente semplificare la complessa questione giuridica sottesa – gli obblighi di restituzioni conseguenti alla risoluzione di un contratto per inadempimento sarebbero interdipendenti, per cui ciascuna parte non sarebbe tenuta a restituire la prestazione ricevuta se non nella misura in cui anche l’altra parte sia in grado di fare altrettanto (fermo restando, ovviamente, il diritto al risarcimento del danno).
Si vorrebbe cioè sostenere che siccome il dentista non può più riottenere la prestazione che ha – seppur in maniera errata – eseguito, in quanto prestazione irripetibile in natura (somministrazione di terapia, impianto di protesi, etc.), neppure la sua controparte, ossia il paziente, potrebbe “ripetere” (chiedere indietro) il corrispettivo pagato.
Infortunistica Consulting : Questa tesi, come accennato, è rimasta del tutto isolata, oltre che oggetto di molteplici ed argomentate critiche che non è in questa sede possibile analizzare.
Deve però essere precisato che solitamente, nei casi in cui il paziente richiede al dentista, oltre al danno non patrimoniale eventualmente subito a causa della prestazione errata, anche la restituzione del compenso (e/o dell’acconto) pagato, egli formula anche una domanda di risoluzione del contratto d’opera professionale.
Infortunistica Consulting : La particolarità della fattispecie decisa dalla Corte di Appello di Milano risiede quindi nella circostanza che la paziente, nell’atto introduttivo del giudizio, aveva chiesto semplicemente il risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, conseguenti alla responsabilità professionale del dentista, senza svolgere una domanda di accertamento della risoluzione del contratto.
Come evidenziato nel paragrafo 1, il giudice di primo grado ha comunque condannato il professionista a risarcire al paziente anche la “parte” di risarcimento del danno rappresentata dal “danno emergente” consistente nell’acconto già pagato.
A fronte di tale decisione, il dentista ha impugnato la sentenza del Tribunale di Monza, in particolare sotto questo profilo in quanto, a suo dire, il pagamento dell’acconto percepito al paziente rappresenterebbe appunto una “restituzione” nel senso sopra detto, ammissibile solo nel caso di formulazione di domanda di risoluzione del contratto, e peraltro nel caso di specie comunque non accoglibile alla luce della sentenza del Tribunale di Roma del 2004 poco sopra citata.
Infortunistica Consulting : La soluzione della Corte d’appello milanese. La Corte d’Appello di Milano si mostra però di diverso avviso rispetto al dentista appellante ed afferma che il compenso percepito, come pure gli acconti eventualmente ottenuti, rientrano tra i danni prodotti dalla prestazione dannosa, e ciò – e qui si colloca la parte più interessante della sentenza – a prescindere dal fatto che sia stata formulata domanda di risoluzione del contratto per inadempimento.
In che modo la Corte motiva la sua decisione?
Essa ritiene che nel caso di contratto d’opera professionale i danni conseguenti alla prestazione dannosa comprendono anche gli esborsi per acconti e corrispettivi richiesti dal professionista e anticipati dal paziente e il risarcimento dovuto si estende anche alla restituzione al cliente di tali somme, in quanto il loro pagamento diviene privo di causa in ragione della difformità di esecuzione dell’opera professionale rispetto alle regole della materia e in considerazione dell’inutilità dell’opera (anzi, della sua contrarietà all’interesse del cliente/paziente).
Per giunta, secondo la Corte d’Appello, nel caso in cui non venisse disposta la restituzione dei pagamenti, al termine dell’opera negligente o viziata da insufficiente perizia, risulterebbero definitivamente riversati nella sfera patrimoniale del cliente gli effetti negativi e pregiudizievoli della cattiva prestazione dell’opera.
Un tale esito, afferma in maniera assolutamente corretta la Corte, non è accettabile, in quanto se la prestazione professionale è da giudicare come totalmente inadempiuta ed improduttiva di conseguenze come nel caso in questione, nessun compenso può essere dovuto al professionista ed anzi, essendo a quel punto venuta meno la causa (quale funzione economico individuale) del contratto d’opera professionale, il già avvenuto pagamento del compenso rappresenta una componente di danno per il cliente ed in quanto tale deve essere risarcita mediante la restituzione cosiddetta per equivalente (vale a dire nella misura dell’importo corrisposto).
Infortunistica Consulting : Come accennato all’inizio di queste considerazioni, il profilo che appare di maggior interesse nella sentenza della corte milanese consiste proprio nell’aver svincolato il diritto del paziente alla restituzione dei compensi già pagati – in caso di accertata inutile ed anzi dannosa esecuzione della prestazione – dalla proposizione di una specifica domanda di risoluzione del contratto per inadempimento e nell’aver ritenuto i pagamenti effettuati quale componente del danno complessivamente subito dal paziente (comprendente anche le spese per il rifacimento delle cure e, se del caso, il risarcimento del danno non patrimoniale, biologico e morale), come tali ricompresi nella domanda generica di condanna al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non, formulata in giudizio.