Infortunistica Consulting : Non è sufficiente prestare i primi soccorsi, l’obbligo di fermarsi è strettamente collegato all’esigenza di consentire la identificabilità del conducente e del veicolo
Chi provoca un incidente stradale e pur essendosi fermato a prestare i primi soccorsi si allontana prima dell’arrivo della polizia è perseguibile penalmente. Lo ha chiarito la Cote di Cassazione penale con una recente sentenza (la n. 53325 del 15 dicembre 2016).
Infortunistica Consulting : La Suprema Corte è stata chiamata a pronunciarsi sul ricorso presentato da un guidatore contro la pronuncia del Tribunale di Trieste che, confermando la decisione del giudice di primo grado, disponeva la sospensione della patente di guida per un anno secondo quanto previsto dal sesto comma dell’articolo n. 189 del codice della strada relativo, per l’appunto, al comportamento da seguire in caso di incidente.
Infortunistica Consulting : L’uomo era stato protagonista, con la sua vettura, di un tamponamento che aveva portato alla caduta di un motociclista, ma, dopo essere sceso dall’auto per aiutare il centauro a sollevare il proprio ciclomotore (e quello a fianco, parimenti caduto a terra), si era poi allontanato con la scusa di parcheggiare “senza permettere l’accertamento della sua identità, delle modalità del sinistro e l’individuazione del suo veicolo, tutti adempimenti che giustificavano ed integravano l’obbligo di fermarsi disciplinato dalla norma incriminatrice”.
Infortunistica Consulting : Il ricorrente, nell’impugnare la sentenza di secondo grado, rilevava come nel suo comportamento fosse totalmente assente il dolo, in quanto “non era consapevole di aver recato un danno alla persona del motociclista”, che infatti non presentava lesioni, tanto che la Corte aveva pronunciato l’assoluzione dal reato, contestualmente contestato, di mancata assistenza alle persone ferite (art. n. 189 comma 7 codice della strada).
Infortunistica Consulting : Gli Ermellini hanno tuttavia ritenuto di respingere il ricorso evidenziando, nella loro decisione, che l’obbligo di fermarsi previsto dall’articolo 189 del codice della strada, “è strettamente collegato all’esigenza di consentire la identificabilità del conducente e del veicolo”.
Inoltre, per quanto riguarda il reato di “fuga”, il dolo va accertato in relazione all’elemento psicologico dell’agente nel momento in cui pone in essere la condotta e, quindi, alle circostanze concretamente rappresentate e percepite in quel momento, “le quali devono essere univocamente indicative della sua consapevolezza di aver provocato un incidente idoneo ad arrecare danno alle persone, rilevando solo in un successivo momento il definitivo accertamento delle effettive conseguenze del sinistro”.
Secondo i giudici del Palazzaccio, la Corte d’appello aveva correttamente ravvisato l’elemento psicologico che integra il reato in quanto “l’imputato si era allontanato dal luogo dell’incidente dopo essersi solo apparentemente fermato, tanto che la sua identificazione è stata possibile solo in base al numero di targa rilevato da altri, disinteressandosi delle condizioni dei ragazzo e delle lesioni che potevano essere conseguite alla caduta a terra”.