Infortunistica Consulting di Rovigo spiga che il risarcimento del danno non patrimoniale spetta ai parenti conviventi o a quelli che vantano un legame affettivo saldo e duraturo. In caso di decesso a seguito di incidente stradale, gli eredi hanno diritto al risarcimento del danno non patrimoniale per la morte del compianto parente. Ma non solo gli eredi possono vantare la lesione di un danno morale per la perdita affettiva. Nulla esclude, infatti, che altri parenti, sebbene privi di alcun diritto nella successione, abbiano patito per la perdita a seguito dell’incidente. Come fare a capire, allora, a chi spetta il risarcimento e a chi no?
Infortunistica Consulting : La giurisprudenza si fonda, a tal fine, sul rapporto di convivenza. Chi vive sotto lo stesso tetto, indubbiamente, soffre di più di chi è lontano per la morte del parente proprio per via del quotidiano rapporto con questi, il cui venir meno implica il danno da risarcire. Tuttavia, le Sezioni Unite della Cassazione, per evitare un rigido formalismo di tale interpretazione, hanno esteso il concetto anche a chiunque, pur non convivente, possa vantare un saldo e duraturo legame affettivo. Si pensi al caso della fidanzata o del fidanzato che, ancora non legato dal matrimonio, ma prossimo a salire sull’altare, viene leso intimamente dalla morte del futuro coniuge. Potrebbe essere anche il caso dei nonni e degli zii. Ma, in tutte queste ipotesi, dice la giurisprudenza, è necessaria una prova rigorosa dell’affezione. In altri termini, bisogna dimostrare al giudice che, tra la persona morta nell’incidente e chi rivendica il risarcimento, vi fosse un legame stabile, quotidiano, forte e durevole.
La questione si è posta con riferimento a una domanda di risarcimento avanzata dagli zii di un giovane morto in un sinistro automobilistico. I parenti, non convivendo con il ragazzo, avevano però cercato di dimostrare il forte attaccamento con quest’ultimo, attraverso i messaggi quotidiano scambiati su Facebook. Per la Cassazione invece, pronunciatasi proprio stamane sul punto , la domanda non può essere accolta.
Infortunistica Consulting : Infatti, «a prescindere dalla loro utilizzabilità in causa, non possono essere certo dei messaggi sms o rapporti intrattenuti su Facebook a poter far dire provata la sussistenza di tale legame». È noto, del resto, che tutti gli iscritti su Facebook hanno centinaia di amici con alcuni dei quali poter vantare chilometriche chat, senza per questo condividerne un rapporto intimo e affettivo. Il contatto sul social network fa parte di «rapporti meramente virtuali che, evidentemente, nulla hanno a che vedere con i concetti di “amicizia” e di stabile rapporto affettivo».
Infortunistica Consulting : Viene così confermata la linea interpretativa rigorosa: in caso di incidente stradale, per stabilire a chi spetta il risarcimento non si può prescindere «dalla dimostrazione dell’intensità della relazione esistente fra i congiunti e la vittima dell’illecito». È chiaro, quindi che resta «la convivenza il principale elemento di valutazione circa la sussistenza del diritto al ristoro da perdita parentale in capo a congiunti diversi da quelli appartenenti alla ristretta cerchia familiare».
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