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RESPONSABILE IL MEDICO DEL PRONTO SOCCORSO


InfortunisticaConsulting : Una recente decisione dei giudici della Corte di Cassazione Penale (Cassazione Penale, Sezione IV, Sentenza del 30 agosto 2013, n. 35828) ha confermato la condanna per omicidio colposo del MEDICO DI TURNO IN PRONTO SOCCORSO per aver omesso di effettuare indagini diagnostiche approfondite, ancorando il proprio giudizio alla valutazione effettuata da altro collega. La decisione è indubbiamente da accogliere con favore poiché tiene conto dei principi recentemente sviluppati dalla giurisprudenza in tema di responsabilità medica.

InfortunisticaConsulting :IL CASO riguarda un medico in servizio presso il pronto soccorso che era stato condannato sia in primo sia in secondo grado per aver provocato il decesso di un uomo cui non era stata tempestivamente diagnosticata una perforazione gastrica da ulcera. La vittima, secondo la ricostruzione fatta dai giudici del merito, si era recata una prima volta in ospedale in preda ad un acuto dolore addominale e ritenzione urinaria; in tale occasione gli veniva applicato un catetere che procurò abbondante minzione, somministrato un antidolorifico e poi dimesso. A distanza di poche ore l’uomo era ritornato al pronto soccorso del medesimo ospedale, essendosi ripresentata la stessa sintomatologia ed in tale circostanza il sanitario, poi imputato e condannato, che aveva sostituito la collega, sciolta la diagnosi di cistite e somministrato un antispastico, aveva provveduto anch’esso alla dimissione del paziente. Il giorno successivo, a distanza di circa ventiquattr’ore passate in preda a vari gravi disturbi, l’uomo venne trovato dalla moglie, in stato d’incoscienza, riverso sul letto. Trasportato in ospedale, entrava subito dopo in coma. Effettuati gli opportuni accertamenti del caso (TAC addominale), veniva diagnosticata “addome acuto da perforazione di ulcera gastrica”, con conseguente e concomitante “peritonite e polmonite da inalazione di cibo”. I sanitari, a quel punto, avevano tentato un intervento chirurgico d’urgenza che tuttavia non si era rivelato salvifico. Aggravatesi ulteriormente le condizioni, su richiesta delle moglie, mossa da pietas, l’uomo veniva dimesso e poco dopo, a casa, decedeva.

InfortunisticaConsulting :LA DIFESA DEL MEDICO AVANTI AI GIUDICI DI LEGITTIMITA’: il sanitario, per mezzo dei propri difensori aveva proposto, dunque, ricorso in Cassazione evidenziando che i giudici di merito avevano omesso di valutare l’operato dei sanitari, intervenuti durante i successivi ricoveri, e della moglie della vittima, la quale aveva espressamente richiesto che venisse dimesso, pur versando in gravissime condizioni, determinandone con ciò la morte.

InfortunisticaConsulting :LA DECISIONE: i giudici della Suprema Corte hanno respinto il ricorso chiarendo che se al primo tragico errore medico, causa dell’evento, sia seguito errore di altro sanitario, successivamente intervenuto, la condotta sopraggiunta, salvo i casi dell’eccezionalità e dell’imprevedibilità, non può costituire causa sopravvenuta escludente il rapporto di causalità.

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