Infortunistica Consulting spiega che Il bollo auto va pagato per intero anche se, nell’anno a cui esso si riferisce, l’automobile viene rottamata. Per cui, ad esempio, non è possibile richiedere il rimborso del bollo auto pagato fino a dicembre se la rottamazione è avvenuta nel precedente mese di giugno. La tassa automobilistica è, infatti, annuale e non può essere né frazionata, né rimborsata per le mensilità in cui il contribuente è rimasto sprovvisto di mezzo.
La Regione può pertanto pretendere il pagamento dell’intera annualità del bollo, né può essere opposto il mancato utilizzo dell’auto, considerato che da molti anni ormai la tassa è considerata di possesso e non più di circolazione.
Quanto sopra vale in linea generale.
Infortunistica Consulting precisa Tuttavia, sulla materia pesa sempre il potere delle Regioni di stabilire diversamente. Così alcune regioni hanno stabilito la possibilità di rimborso del bollo auto in caso di radiazione del veicolo dal Pra per demolizione o per esportazione all’estero. Ad esempio, Lombardia, Emilia Romagna, Abruzzo, Basilicata e Calabria hanno stabilito l’esenzione dal bollo se entro l’ultimo giorno utile per effettuare il pagamento, il cittadino ha consegnato il veicolo al demolitore autorizzato (ricordiamo che sono tali solo quelli autorizzati dall’ente locale, di solito la Provincia) e questo si dimostra con la data del certificato di rottamazione, o dalla data riportata sul documento estero di immatricolazione (ipotesi questa residuale) oppure dalla data di presentazione della pratica di radiazione per esportazione al Pra (questa invece è una fattispecie facilmente dimostrabile).
In ogni caso l’imposta non è dovuta dal periodo d’imposta successivo a quello in cui si verifica la radiazione del veicolo dal PRA o viene annotata la perdita di possesso.
In caso di vendita dell’auto
La normativa prevede che sia tenuto al pagamento del bollo chi risulta proprietario l’ultimo giorno utile per il pagamento. Se la proprietà del veicolo cambia nel mese utile al pagamento, in base alla data risultante dall’atto di vendita, sarà il nuovo proprietario a dover pagare il bollo.
Tale regola vale anche nel caso in cui il veicolo venga venduto a un concessionario auto con passaggio registrato al Pra; il concessionario provvederà a mettere in esenzione il veicolo fino alla vendita a terzi.
Alcune Regioni prevedono agevolazioni in casi particolari come la rottamazione. Ad esempio la Regione Campania prevede che l’intestatario del veicolo che perde il possesso del mezzo, per qualsiasi evento documentato con atto di data certa, non è tenuto al pagamento della tassa automobilistica esclusivamente quando ne abbia perso il possesso entro il termine utile al pagamento della tassa e abbia altresì provveduto all’annotazione della perdita di possesso al Pra (pubblico registro automobilistico).
Infortunistica Consulting- Si può trasferire il bollo auto?
Non rileva neanche il fatto che, dopo la rottamazione, venga acquistata una nuova auto: non è possibile, infatti, trasferire il bollo auto dalla vecchia auto rottamata a quella appena acquistata, come invece avviene per l’assicurazione rc auto la quale può essere “spostata” sul nuovo veicolo. Andrà pertanto pagata, una seconda volta, la tassa automobilistica, nonostante per alcune delle mensilità vi sia un “accavallamento” e una duplicazione con il precedente versamento.
L’autonomia regionale in materia non prevede, infatti, nella stragrande maggioranza dei casi, la possibilità di traslare l’importo su un altro veicolo o di ottenere rimborsi.
Infortunistica Consulting : Come non pagare il bollo per un’auto da rottamare
Atteso che non è possibile il rimborso del bollo auto per rottamazione, un valido suggerimento per evitare di pagare il bollo per un’auto da rottamare è di tenere in considerazione la scadenza del bollo e di rottamare l’auto entro il mese in cui può essere pagata la tassa, per non dovere corrispondere a vuoto un’intera annualità.
Ci spieghiamo meglio. In linea generale, la tassa automobilistica va versata entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di scadenza del bollo precedente (poiché però ogni Regione può variare tale scadenza, è sempre opportuno effettuare una verifica prima di versare, perché in caso di ritardi bisogna pagare interessi e sanzioni). In altre parole, una volta completato l’anno di copertura del bollo dell’anno precedente si ha un altro mese per provvedere al versamento dell’imposta, mese durante il quale comunque non viene avviata alcuna azione di recupero. Ebbene, nell’arco di tali 30 giorni il contribuente potrebbe provvedere a rottamare l’auto senza così incorrere in una eventuale e successiva richiesta di versamento da parte dell’amministrazione. Paga, infatti, il bollo chi risulta proprietario l’ultimo giorno utile per il pagamento.
Quando è possibile ottenere il rimborso del bollo auto?
In alcuni specifici casi è possibile chiedere il rimborso del bollo auto già versato. Tali casi sono:
1)quando, per errore, il contribuente ha versato due volte, per lo stesso anno, la tassa automobilistica; 2)quando, per errore, il contribuente ha pagato una somma superiore all’importo dovuto; 3)in caso di furto dell’auto. In caso di perdita di possesso del veicolo (ad esempio per furto), il bollo, in quanto tassa annuale, sarà rimborsato limitatamente ai mesi nei quali il proprietario ha perso il possesso del veicolo. La richiesta di rimborso va presentata entro 3 anni dall’ultimo versamento presso le delegazioni ACI o gli uffici provinciali ACI.
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