Infortunistica Consulting: La polizza auto contiene il diritto di rivalsa: se l’assicurato provoca un incidente per comportamento scorretto, la compagnia chiede il risarcimento danni. Una delle regole principali quando si sottoscrive una polizza assicurativa è quella di leggere bene e con attenzione le condizioni del contratto, la cosiddetta “lettera piccola”. Una di queste condizioni contrattuali contenute nella polizza auto è il diritto di rivalsa. Che cosa significa? Significa che il contraente o l’assicurato (non sempre sono la stessa persona) non ha ragione a prescindere quando si vede coinvolto in un incidente e che, quando l’assicurato ha torto, la compagnia può chiedere al cliente un risarcimento del danno. Quindi, in questo caso, non solo l’assicurazione non paga ma pretende di essere pagata.
Il diritto di rivalsa, dunque, scatta quando la compagnia ha pagato ad altri un danno provocato dall’assicurato in certe circostanze in cui ha dimostrato un comportamento scorretto. Vediamo le più comuni.
Infortunistica Consulting: Diritto di rivalsa per guida sotto effetto di alcol o droghe
Purtroppo è uno dei casi più comuni in cui la compagnia si avvale del diritto di rivalsa, cioè dei casi in cui l’assicurazione non paga. Se si provoca un danno per avere guidato in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, oltre ai guai con la giustizia si va incontro a guai con la compagnia assicurativa, la quale pretenderà di essere risarcita di tutto o di una parte (a seconda di quanto riportato in polizza) di quanto pagato alla persona danneggiata. Alcune compagnie stabiliscono sin dall’inizio che il cliente paghi il danno al 100%. Altre, invece, fissano un tetto entro il quale si fanno carico del danno e tutto quello che oltrepassa quella cifra è a carico dell’assicurato. Purché quest’ultimo non sia recidivo: la prima volta, la compagnia paga quel minimo indicato sul contratto, dalla seconda in poi paga tutto l’assicurato.
Rivalsa per patente scaduta o conducente non abilitato
Di questi due casi in cui l’assicurazione non paga, uno ci può stare, l’altro succede molto raramente.
Alzi la mano chi si ricorda tutte le scadenze dei propri documenti. Può succedere, dunque, che presi dai ritmi frenetici quotidiani, uno si dimentichi di rinnovare la patente. Magari non ha mai fatto nemmeno un segnetto alla macchina, nemmeno quando ha fatto un parcheggio impossibile. Ma la legge di Murphy, quella secondo cui se c’è qualcosa di peggio che può capitare sicuramente capiterà, impone che l’incidente lo si fa, guarda caso, quando la patente è scaduta. La compagnia di assicurazioni può esercitare il diritto di rivalsa anche se, alcune di loro, rinunciano a questo diritto se la patente dell’assicurato è scaduta da meno di 12 mesi, a condizione che venga rinnovata entro 45 giorni dall’avvenuto sinistro (tanto vale farla subito).
Infortunistica Consulting : Più raro – ma non per questo difficile o impossibile – che il conducente che ha provocato un incidente non sia abilitato alla guida per un motivo diverso dalla patente scaduta. Per conducente non abilitato si intende quello che, appunto, non può sedersi al volante di un auto perché la patente non l’ha ottenuta, gli è stata ritirata o gli è stata sospesa. Difficilmente uno di questi soggetti ha il coraggio di guidare un veicolo sapendo quello che rischia. Qualcuno, però, osa farlo e, quando si vede coinvolto in un incidente, ne paga le conseguenze. A livello assicurativo, di solito la compagnia si avvale del diritto di rivalsa e quindi l’assicurazione non paga. O meglio, chiede al proprio assicurato i soldi versati a terzi. A meno che, sul contratto (e questo con alcune compagnie è possibile) non ci sia una clausola in cui l’assicurazione rinuncia a priori al diritto di rivalsa. In questo caso, il contraente dovrà pagare un salato sovrapprezzo. Non è che sia il massimo della convenienza.
Altri casi in cui l’assicurazione non paga
Quali sono gli altri casi in cui l’assicurazione non paga perché si avvale del diritto di rivalsa in caso di incidente?
se il veicolo è soggetto a fermo amministrativo e l’assicurato lo utilizza comunque; se il conducente trasporta un numero di passeggeri superiore al dovuto (ad esempio cinque persone a bordo di una macchina omologata per quattro); se l’assicurato ha fornito delle informazioni false al momento di sottoscrivere la polizza assicurativa oppure non comunica tempestivamente alla compagnia dei dati particolarmente importanti che possano aggravare il rischio (una diminuzione della capacità visiva, ad esempio, o un handicap permanente).
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