Il pignoramento auto, moto e rimorchi è stato di recente modificato con l’introduzione di importanti novità in materia di esecuzione forzata spiega InfortunisticaConsulting di Rovigo: oggi, infatti, esso può essere eseguito con le forme del pignoramento mobiliare oppure mediante notificazione al debitore e successiva trascrizione di un atto nel quale si indicano esattamente, con gli estremi richiesti dalla legge speciale per la loro iscrizione nei pubblici registri, i beni e i diritti che si intendono sottoporre a esecuzione. Vediamo nel dettaglio.
Pignoramento auto: come avviene?
Se prima la procedura di esecuzione forzata prevedeva che l’atto di pignoramento dell’auto dovesse essere notificato personalmente, cioè a mano presso il domicilio del debitore, con la conseguente messa all’asta della macchina, sempre se rintracciata, oggi, il creditore e l’Ufficiale giudiziario possono portare avanti l’intera procedura per via telematica. In pratica, basta effettuare una semplice ricerca nel pubblico registro automobilistico (Pra) e, dopo aver individuato il titolare, l’ufficiale giudiziario notifica al debitore (e poi trascrive) un atto di pignoramento nel quale indica esattamente l’auto che si intende sottoporre ad esecuzione forzata .
L’atto di pignoramento, secondo Infortunistica Consulting , è il documento formale attraverso il quale il debitore viene messo a conoscenza dell’ingiunzione, dei beni pignorati, dei tempi e delle scadenze entro i quali deve consegnare i suddetti beni insieme ai documenti di proprietà. Tale atto, infatti, deve contenere:
l’ingiunzione al debitore di astenersi dal disporre (vendere, donare, utilizzare, ecc…) del bene pignorato; l’intimazione al debitore a consegnare entro 10 giorni i beni pignorati (durante i quali l’auto gli viene affidata in custodia senza alcun diritto a compenso), i titoli e i documenti relativi alla proprietà e all’uso dei medesimi all’istituto vendite giudiziarie (Ivg) autorizzato ad operare nel territorio del circondario nel quale è compreso il luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede. In sostanza, entro questo termine, il debitore deve recarsi all’Ivg competente per territorio, consegnando la propria automobile pignorata; in caso contrario, dovrà far fronte a una serie di sanzioni, anche penali, non potendo neppure circolare con il mezzo pignorato. Allo scadere dei 10 giorni, se il debitore non consegna la propria automobile pignorata all’Ivg e continua a guidarla, subisce le seguenti conseguenze:
la polizia provvede al ritiro della carta di circolazione e, se possibile, dei titoli e dei documenti relativi alla proprietà e all’uso dei beni pignorati (si ricorda che il certificato di proprietà è ormai in formato digitale); l’auto pignorata viene sottratta alla materiale disponibilità del debitore e consegnata all’istituto vendite giudiziarie (Ivg), informando immediatamente il creditore che entro 30 giorni (pena la perdita di efficacia del pignoramento) dalla comunicazione ricevuta a mezzo Pec, deposita nella cancelleria del tribunale competente per l’esecuzione la nota di iscrizione a ruolo e le copie conformi (conformità attestata dall’avvocato del creditore) del titolo esecutivo, del precetto, dell’atto di pignoramento e della nota di trascrizione. Effettuato il deposito, il cancelliere forma il fascicolo dell’esecuzione: il mezzo viene messo all’asta secondo le regole dei beni mobili e, nell’ipotesi in cui resti invenduto, verrà restituito al debitore.
Il creditore può diventare proprietario dell’auto pignorata?
Infortunistica Consulting spiega che Il creditore può richiedere di diventare proprietario dell’auto pignorata al debitore tramite una procedura apposita detta assegnazione diretta del bene. In sostanza, il creditore non mette all’asta l’auto pignorata, richiedendone, invece, la proprietà al Giudice tramite un’istanza di assegnazione entro 45 giorni dal deposito da parte del creditore della nota d’iscrizione a ruolo o delle copie conformi degli atti.
Il Tribunale effettuerà delle valutazioni oggettive, verificando se il valore dell’auto è maggiore o uguale del credito vantato dal creditore, decidendo se assegnarla o procedere con la vendita. In caso di assegnazione, se il valore del veicolo è maggiore del credito, il creditore deve corrispondere la differenza al debitore.
Pignoramento auto: l’esecuzione mobiliare
Infortunistica Consulting spiega che Il testo della riforma prevede anche che il pignoramento dei mezzi possa avvenire anche con la tradizionale espropriazione mobiliare presso il debitore, in base alla quale l’ufficiale giudiziario si reca presso la residenza o il domicilio del debitore e ricerca il mezzo da sottoporre a pignoramento, con la conseguenza che se non lo trova, il tentativo di pignoramento fallisce.
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