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Pullman, autobus e taxi: cinture di sicurezza obbligatorie?


Infortunistica Consulting:

I passeggeri devono allacciare le cinture di sicurezza anche sui minibus e autobus (categorie M2 ed M3); niente cinture invece nel caso di trasporto pubblico locale come gli autobus di linea. I conducenti e i passeggeri di automobili ignorano (o fingono di ignorare) molte norme del codice della strada, prime tra tutte quelle sulle cinture di sicurezza: alzi la mano chi ha mai visto, all’interno del normale traffico cittadino, i passeggeri sui posti di dietro allacciare le cinture. Eppure si tratta di un obbligo di legge che espone alle stesse sanzioni previste per chi è alla guida. Ma non è tutto: il codice della strada prevede l’obbligo di allacciare le cinture anche per chi è seduto su minibus e autobus (categorie internazionali M2 ed M3) . Forse, in questo caso, il legislatore poteva fare uno sforzo maggiore per rendere più chiara la norma e più conforme al linguaggio comune. Difatti il codice stabilisce quanto segue: Infortunistica Consulting:

«Tutti gli occupanti, di età superiore a tre anni, dei veicoli in circolazione delle categorie M2 ed M3 devono utilizzare, quando sono seduti, i sistemi di sicurezza di cui i veicoli stessi sono provvisti. I bambini devono essere assicurati con sistemi di ritenuta per bambini, eventualmente presenti sui veicoli delle categorie M2 ed M3, solo se di tipo omologato secondo quanto previsto al comma 1».

Per comprendere cosa sono i veicoli delle categorie M2 ed M3 bisogna rifarsi a un altro articolo dello stesso codice della strada il quale così li definisce: – categoria M2: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e massa massima non superiore a 5 t; – categoria M3: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e massa massima superiore a 5 t. Dunque, per tutti i passeggeri da 3 anni in su, l’obbligo di allacciare le cinture di sicurezza scatta anche su autobus con più di 8 posti a sedere, a prescindere dalla massa. Si tratta, ad esempio, dei pullman privati turistici o quelli di trasporto per pendolari o che fanno lunghe tratte sul territorio italiano, collegando le città come alternativa al treno o all’aereo.

Ovviamente, l’obbligo di utilizzare le cinture scatta solo se il veicolo ne è effettivamente provvisto: per cui, se l’autobus non dovesse averle, nessuna multa potrebbe essere effettuata ai passeggeri. Per quanto riguarda i minori di 3 anni trasportati su minibus e autobus, questi devono essere assicurati con sistemi di ritenuta se i veicoli ne sono provvisti e solo se di tipo omologato. Quanto alle multe per chi non allaccia la cintura in autobus, resta quella per l’automobile: da 76 a 306 euro. Nel caso di minorenne, la multa viene “intestata” ai genitori, che saranno tenuti a pagare per lui. Infortunistica Consulting:

La legge pretende, ma non mantiene. Il successivo comma dello stesso articolo che impone di allacciare le cinture sugli autobus stabilisce anche che i passeggeri di tali mezzi devono essere informati del suddetto obbligo (quello appunto di utilizzare le cinture di sicurezza), quando sono seduti ed il veicolo è in movimento, mediante cartelli o pittogrammi, conformi al modello figurante nell’allegato alla direttiva 2003/20/CE, apposti in modo ben visibile su ogni sedile. Inoltre, la suddetta informazione può essere fornita dal conducente, dal bigliettaio, dalla persona designata come capogruppo o mediante sistemi audiovisivi quale il video. Inutile sottolineare che si tratta di una previsione che rimane, nella gran parte dei casi, carta straccia.

In alcuni casi, le cinture di sicurezza sui pullman non sono obbligatorie. Questi sono sempre indicati dal codice della strada e si tratta (oltre al consueto caso delle donne in stato di gravidanza, purché vi sia un certificato medico) ai passeggeri dei predetti mezzi M2 ed M3 autorizzati al trasporto di passeggeri in piedi ed adibiti al trasporto locale e che circolano in zona urbana: tanto per capirci, i normali autobus di linea, siano essi pubblici che privati. Quindi le suddette tre condizioni devono ricorrere congiuntamente. Infortunistica Consulting:

Cinture di sicurezza sui taxi?

L’obbligo dell’utilizzo delle cinture di sicurezza viene esteso, oltre che ai passeggeri ed ai conducenti di autobus, minibus e taxi, anche agli “utenti” di mezzi, genericamente definibili furgoni, camion, e più in generale a categorie di veicoli finora escluse quali: N1: destinati al trasporto di merci, aventi massa massima non superiore a 3,5 tonnellate (t), relativamente agli occupanti dei sedili posteriori; N2: destinati al trasporto di merci, aventi massa massima superiore a 3,5 t ma non superiore a 12 t; N3: destinati al trasporto di merci, aventi massa massima superiore a 12 t.

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