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DANNO ESISTENZIALE


Infortunistica Consulting : Per risarcire il danno esistenziale e il danno morale non basta la tabella La Terza Sezione della Cassazione, con sentenza 22 settembre 2015, n. 18611 chiarisce che il danno esistenziale e il danno morale meritano una valutazione autonoma rispetto al danno biologico, e ribadisce l’incongruità di una mera valutazione tabellare ai fini del calcolo delle somme dovute a ristoro del pregiudizio subito dalla vittima. Appesantire soltanto il punto di base indicato nelle tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesione alla integrità psico-fisica non permette, infatti, di considerare la perdita delle qualità della vita del soggetto gravemente leso e tutte le componenti psichiche e spirituali del dolore umano.

Infortunistica Consulting: Il fatto

Un giovane di 33 anni, istruttore di volo libero in procinto di aprire una apposita scuola e l’attività commerciale accessoria, camminava all’interno di un padiglione della fiera campionaria della sua città quando, a causa di una imprudente manovra del conducente di un veicolo industriale ivi presente, veniva da esso travolto e schiacciato dal mezzo, subendo gravissime lesioni personali. Agiva pertanto in giudizio contro la società proprietaria del veicolo e la relativa compagnia assicuratrice per ottenere il risarcimento dei gravissimi danni subiti nella circostanza. Nei primi due gradi di giudizio, tuttavia, pur essendosi riconosciuta la responsabilità esclusiva del conducente, l’attore si vedeva assegnare a titolo di risarcimento del danno una somma ritenuta del tutto insufficiente ad assicurare un ristoro integrale dell’enorme pregiudizio patito. Ricorreva pertanto in Cassazione, lamentando anzitutto il mancato riconoscimento di una somma di denaro a titolo di danno patrimoniale futuro (determinato dalla perdita totale della capacità produttiva), nonché l’omesso ristoro dei danni esistenziali, morali, estetici e sessuali a lui occorsi.

Infortunistica Consulting: La decisione

La domanda del ricorrente è stata accolta dalla Suprema Corte; molto interessanti appaiono, in sentenza, le argomentazioni utilizzate dai giudici di legittimità al fine di giustificare l’accoglimento delle istanze del giovane istruttore di volo, soprattutto in tema di danno esistenziale e di danno morale.

Quanto alla prima delle due tipologie di danno non patrimoniale (l’esistenziale, appunto), la vittima dell’infortunio aveva infatti dedotto l’error in iudicando dei giudici di merito, individuato nella parte di motivazione che escludeva la valutazione autonoma del danno esistenziale, essendosi applicate erroneamente, a detta del ricorrente, le puntualizzazioni operate in proposito dalle note Sentenze di San Martino del 2008 delle Sezioni Unite (sentenze nn. 26972-26975/08).

Quanto al danno morale, invece, ne veniva contestata la non corretta liquidazione, sbrigativamente liquidato nella sentenza della Corte di appello come “sofferenza soggettiva da considerare congiuntamente al danno biologico”, e per la quale voce era stato applicato meramente un appesantimento del punto standard tabellare, senza considerarlo come autonomamente rilevante.

Ebbene, i Supremi giudici, nel decidere di riformare la decisione dei giudici di merito, hanno rilevato come, nella fattispecie, la corte di appello abbia “reso un omaggio ai dicta delle sezioni unite del 2008”, ma sia poi pervenuta “ad una liquidazione incongrua e iniqua del danno non patrimoniale nelle sue componenti esistenziali rilevanti e morali di sofferenza e dolore”, dichiarando la pronuncia della corte territoriale “errata in punto di diritto e illogica in punto di carenza motivazionale”.

Sul mancato riconoscimento del danno esistenziale, infatti, gli ermellini hanno condivisibilmente evidenziato come per garantire un ristoro che tenga conto anche degli aspetti dinamici ed interrelazionali del pregiudizio sia del tutto incongruo il ricorso alla mera valutazione tabellare: errore, questo, segnalato purtroppo nella pronuncia della corte di appello.

Appesantire il punto base non è dunque sufficiente, secondo la Suprema Corte, laddove si tratti di considerare la perdita delle qualità della vita della vittima di gravissime lesioni personali, la quale “vive solo attingendo alla solidarietà dei suoi cari, degli amici, dei volontari, ma che certamente possono dare un aiuto alla sopravvivenza, ma non già a rimuovere la perdita di quelle qualità personali e di partecipazione che sono chiaramente descritte nell’art. 3 della Costituzione repubblicana”.

Risarcire il danno esistenziale quale voce autonoma, pertanto, non solo non significa affatto duplicare le voci di ristoro e, soprattutto, le poste risarcitorie, bensì permette di riconoscere il diritto del macroleso a ricevere un equo ristoro per la perdita della sua dignità di persona e del proprio diritto ad una vita attiva.

Fondate, altresì, sono apparse le censure espresse in punto di danno morale, “sbrigativamente liquidato”, come sopra già accennato, “come sofferenza soggettiva da considerare congiuntamente al danno biologico”.

Come rilevato dalla Cassazione, infatti, nella vicenda in commento i principi delle sentenze di San Martino del 2008 sono stati del tutto “trascurati e negletti, in considerazione della circostanziata descrizione delle drammatiche condizioni di vita” della vittima, “che potrà avere un grande cuore ed un grande coraggio di sopravvivenza, ma che vive solo se costantemente assistito, curato, medicato, operato”.

Per tali ragioni, così conclude la Suprema Corte, “tutte queste componenti fisiche, psichiche e spirituali del dolore umano meritano una migliore attenzione rispetto al calcolo tabellare dove la personalizzazione è pro quota, mentre deve essere ad personam”.

Al contrario, nel liquidare le somme da riconoscersi al giovane istruttore di volo, la corte di appello aveva (non correttamente) riconosciuto per il danno morale soltanto un appesantimento del punto standard tabellare pari al 25%, considerando in particolare il danno conseguito alla perdita dei rapporti sessuali, riconoscendo una somma troppo esigua rispetto alla privazione subita, meritevole di autonomo e ben più consistente ristoro.

A completare il quadro, per inciso, la Cassazione ha accolto il ricorso anche con riferimento all’esclusione (ritenuta ingiustificata) del danno biologico per la inabilità temporanea futura in relazione ai vari interventi chirurgici, necessari nel tempo per assicurare l’efficienza fisica e le funzioni vitali, contestando la scarsa sensibilità dei giudici di merito nel pervenire (come avrebbero dovuto) ad una equa valutazione.

Da riconoscersi, infine, per la Suprema Corte (pena la violazione del principio del risarcimento integrale del danno subito dalla vittima), il danno patrimoniale futuro, determinato dalla perdita totale della capacità produttiva, atteso che il giovane era in procinto, prima dell’incidente, di avviare una scuola di volo, con attività commerciale accessoria.

Il motivo è stato ritenuto meritevole di accoglimento, essendo stato dedotto e provato “il pregiudizio al diritto al lavoro, costituzionalmente garantito, di soggetto che propone una attività imprenditoriale lecita che tuttavia esigeva la integrità psicofisica”.

Ora, tornando in particolare al danno esistenziale, va evidenziato come la Cassazione, proprio nel corso del vigente anno 2015, era tornata, con due apposite sentenze, a fornire dettagliate precisazioni e chiarimenti circa la corretta interpretazione da attribuire ai principi stabiliti dalle richiamate sentenze di San Martino del 2008.

E ciò, proprio per evitare il rischio che il danno non patrimoniale non venga liquidato nella sua integralità e completezza, e che si cada così nell’errore di dar vita ad un vero e proprio “vuoto risarcitorio”.

Le pronunce in argomento, entrambe dalla terza sezione civile della Corte di Cassazione, sono, dalla più remota alla più recente, la numero 9320/2015 (depositata lo scorso 8 maggio) e la numero 12594/2015 (depositata il 18 giugno).

La prima di esse trae spunto dalla tragica vicenda occorsa al conducente di una autovettura, il quale aveva perso la vita in un sinistro stradale caratterizzato dallo scontro frontale tra due veicoli.

Adite le vie legali da parte dei familiari della vittima, i giudici di merito, pur accogliendo le domande di risarcimento del danno da essi avanzate, provvedevano tuttavia a liquidare in modo unitario ed indistinto agli attori sia il pregiudizio non patrimoniale da essi patito in conseguenza della morte della persona cara, sia il danno alla salute da invalidità permanente, consistito in una malattia psichica ed anch’esso causato dall’evento luttuoso. Da qui il ricorso in Cassazione, con l’ulteriore censura rappresentata dalla sottostima operata dalla corte di appello, a detta dei ricorrenti, del danno non patrimoniale da essi patito. Ebbene, la domanda è stata accolta dagli ermellini, i quali hanno evidenziato il duplice errore posto in essere dai giudici di merito:

a) il non avere correttamente applicato l’art. 1223 c.c. (ai sensi del quale la liquidazione del danno deve avere riguardo alla “perdita” subita dal danneggiato, perdita che non va identificata con il diritto leso, bensì con la conseguenza della lesione).

Secondo la Suprema Corte, il danno risarcibile è rappresentato dalla perdita causata dalla lesione di un interesse giuridicamente protetto; il danno, dunque, non può mai consistere nella mera lesione del diritto in sé e per sé considerata, ma deve provocare un concreto pregiudizio, altrimenti si sarebbe al cospetto di una iniuria sine damno, improduttiva di effetti giuridici.

Ciò premesso, se ne trae che la lesione di un solo interesse può provocare pregiudizi diversi, così come la lesione di interessi diversi può provocare un pregiudizio unitario.

Dunque, quando il giudice è chiamato a liquidare il danno da fatto illecito, deve avere riguardo all’individuazione dell’interesse protetto che si assume violato, alla perdita subita dal danneggiato (patrimoniale e non), come pure alla quantificazione del valore perduto.

Due, nella fattispecie, le perdite concrete subite dai familiari dell’uomo ucciso nel sinistro stradale: la perdita della serenità derivante dalla rottura del vincolo familiare, e la perdita della salute (la malattia psichica conseguita all’evento luttuoso), ossia due beni oggettivamente diversi, il cui pregiudizio andava dunque liquidato separatamente, in applicazione del precetto di cui all’art. 1223 c.c., che impone una liquidazione parametrata alla “perdita subita”;

b) l’avere fraintesa la nozione di “unitarietà del danno non patrimoniale”, per come affermata dalle sentenze nn. 26972 e ss. del 2008.

Infatti, si legge in sentenza, se è vero che le richiamate sentenze di San Martino hanno affermato l’unitarietà del danno non patrimoniale, è altrettanto vero che la predetta nozione di unitarietà significa che lo stesso danno non può essere liquidato due volte solo perché chiamato con nomi diversi, ma non significa tuttavia che quando l’illecito produce perdite non patrimoniali eterogenee, la liquidazione dell’una assorba tutte le altre.

Quali dunque le conseguenze di tali errori ad opera delle corti di merito? La cassazione della sentenza d’appello, con rinvio a quest’ultima perché si attenga al principio di diritto affermato dalla corte di cassazione: “il risarcimento del danno da fatto illecito presuppone che sia stato leso un interesse della vittima, che da tale lesione sia derivata una “perdita” concreta, ai sensi dell’art. 1223 c.c., e che tale perdita sia consistita nella diminuzione di valore d’un bene o d’un interesse. Pertanto quando la suddetta perdita incida su beni oggettivamente diversi, anche non patrimoniali, come il vincolo parentale e la validità psicofisica, il giudice è tenuto a liquidare separatamente i due pregiudizi, senza che a ciò osti il principio di omnicomprensività del risarcimento del danno non patrimoniale, il quale ha lo scopo di evitare le duplicazioni risarcitorie, inconcepibili nel caso in cui il danno abbia inciso su beni oggettivamente differenti”.

Più sintetica, ma non meno chiara e significativa, la seconda sentenza, la richiamata n. 12594/2015, inerente le vicende occorse ad una minore, vittima di un sinistro stradale mentre si trovava in sella alla propria bicicletta, e rimasta gravemente ferita.

I parenti della giovane ricorrevano alla Suprema Corte per avere la corte di appello violato il “principio di integralità del risarcimento del danno, per aver ritenuto non dovuto il danno alla vita di relazione ed esistenziale”.

Secondo i ricorrenti, infatti, si impone, nell’ambito del danno non patrimoniale, la liquidazione del danno esistenziale, in forza del principio dell’integralità del risarcimento di cui agli artt. 1223, 2059 e 2054 c.c., ribadito dalle suddette sentenze di San Martino del 2008.

Ebbene, anche in tal caso la Corte ha ritenuto fondato il motivo lamentato dai familiari della ragazza, proponendo il principio della obbligatorietà della personalizzazione del danno non patrimoniale.

Il principio consolidato seguito dalla giurisprudenza di legittimità dalle sentenze delle Sezioni Unite ad oggi, si legge in sentenza, è quello secondo il quale il carattere unitario della liquidazione del danno non patrimoniale ex art. 2059 c.c. preclude la possibilità di un separato ed autonomo risarcimento di specifiche fattispecie di sofferenza patite dalla persona (tra cui, il danno esistenziale), che costituirebbero vere e proprie duplicazioni risarcitorie.

Resta tuttavia fermo l’obbligo del giudice di “tenere conto di tutte le peculiari modalità di atteggiarsi del danno non patrimoniale nel singolo caso, tramite l’incremento della somma dovuta a titolo risarcitorio in sede di personalizzazione della liquidazione.

Ciò che rileva, conclude la Cassazione, è l’accertamento del se la sentenza impugnata abbia o meno proceduto alla personalizzazione, nel ristoro del danno, delle diverse componenti non patrimoniali, delle quali pur deve tenersi conto a tal fine: personalizzazione non eseguita, nella fattispecie, quanto meno sotto tutti i profili del danno non patrimoniale.

Sempre più chiare e definite, in conclusione, sembrano le linee per una corretta e precisa liquidazione integrale del danno non patrimoniale alla persona: per evitare il rischio di duplicazioni delle poste risarcibili, ma soprattutto per scongiurare, all’opposto, il rischio drammatico di un vero e proprio “vuoto risarcitorio”.

Infortunistica Consulting: Esito del ricorso

Accoglimento della domanda

Infortunistica Consulting: Precedenti giurisprudenziali

Cassazione Civile, sentenze nn. 26972-26975 del 2008.

Cassazione Civile, sentenza n. 9320 del 2015.

Cassazione Civile, sentenza n. 12514 del 2015.

Infortunistica Consulting: Riferimenti normativi

Costituzione, att. 3, 32.

Codice civile, artt. 1223, 2054, 2059. Infortunistica Consulting: More info at : info@infortunisticaconsulting.com

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