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ISCRIZIONE CENTRALE RISCHI


infortunisticaconsulting : Obbligo di preventivo avviso prima della segnalazione alla centrale rischi della Banca d’Italia: diversamente scatta il risarcimento del danno all’immagine. Prima di segnalare il tuo nominativo alla Centrale Rischi della Banca d’Italia e iscriverti nel registro dei «cattivi pagatori», il tuo istituto di credito deve inviarti un avviso, dandoti la possibilità di sanare la morosità ed evitare tutte le conseguenze pregiudizievoli che da ciò derivano. L’assenza di una preventiva comunicazione rende di per sé illegittima la segnalazione con diritto a ottenere il risarcimento del danno all’immagine e quello conseguente al fatto che, da tale segnalazione, ti viene precluso l’accesso ad altri prestiti. È quanto chiarito dal Tribunale di Firenze con una recente sentenza. La segnalazione da parte della banca alla Centrale rischi della Banca d’Italia di un cliente quale debitore “sofferente” è in grado di ledere l’immagine e la reputazione sociale e professionale del soggetto interessato, provocando un pregiudizio risarcibile di natura non patrimoniale. Perciò la legge impone particolari cautele onde garantire il cliente medesimo. Tra le garanzie vi è, ovviamente, l’obbligo di effettuare tutti i possibili accertamenti e verifiche preventive onde evitare che l’iscrizione del nominativo avvenga in assenza dei presupposti di legge. Una semplice momentanea indisponibilità economica, ad esempio, non può comportare la segnalazione perché eccessivamente pregiudizievole. Un’ulteriore importante garanzia prevista dalla normativa è quella di inviare al cliente, prima della trasmissione del suo nominativo alla Centrale della Banca d’Italia, un avviso con cui gli si comunica l’imminente segnalazione. infortunisticaconsulting : La banca ha l’obbligo di comportarsi secondo buona fede e, in forza di ciò, non può procedere alla segnalazione a sofferenza alla Centrale Rischi «in assenza dei presupposti, o nell’oggettivo dubbio sulla loro esistenza. E ciò anche in considerazione dell’interesse del cliente a non subire segnalazioni che, oggettivamente, possano compromettere il suo futuro accesso al credito». In particolare, l’istituto di credito è tenuto a un comportamento secondo diligenza: diligenza valutata secondo standard superiori a quelli medi, in virtù della delicata attività che essa esplica, consistente nell’esercizio del credito: il che le impone «controlli ripetuti, trasparenza e responsabilità, tali da poter tutelare l’affidamento generato nel pubblico».

Secondo la sentenza in commento, l’illegittima segnalazione della banca, anche se non ha causato danni diretti in capo all’imprenditore, è ugualmente lesiva della sua immagine pubblica e generatrice di un pregiudizio sotto il profilo non patrimoniale. Difatti, la reputazione sociale e professionale di un soggetto è «frutto della sedimentazione delle informazioni a suo riguardo, il cui inverso procedimento di destrutturazione, smobilitazione e oblio è assai più complicato e incerto, anche nei casi in cui sia procedimentalizzato e doveroso». infortunisticaconsulting : Il risarcimento è dovuto anche se la segnalazione è stata eliminata e comunque riferita ad un breve lasso temporale: essa, infatti, pone l’imprenditore in cattiva luce «esponendolo ad una sorta di false light in public eye di fronte all’intero ceto bancario, dando pubblicità alla mezza verità di un saldo passivo». more info : infortunisticaconsulting

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