INFORTUNISTICA CONSULTING: Autovelox: la qualifica di strada a scorrimento veloce non giustifica la mancata contestazione immediata Cassazione Civile, sez. II, sentenza 14/06/2016 n° 12231 Nella pronuncia annotata, la Suprema Corte di Cassazione si è espressa in tema di posizionamento di autovelox sulle strade urbane a scorrimento, o meglio qualificate come tali dal Prefetto.
La sentenza in commento è la risposta della Cassazione Civile, Sez. II, all’ordinanza interlocutoria n. 18578/2013, emanata a conclusione del processo intrapreso dalla O.R.T. S.r.l., la quale proponeva innanzi al Giudice di Pace di Torino opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione n. 15825 del 14.5.2008 della Prefettura di Torino.
Instauratosi il contraddittorio, l'adito Giudice di prime cure, con sentenza n. 2982/2009 rigettava il ricorso, confermando l'opposta ordinanza-ingiunzione.
Avverso la suddetta decisione del Giudice di prima istanza interponeva appello la D.. Resisteva l'appellata Prefettura.
Con sentenza n. 5119/2011 il Tribunale di Torino, in funzione di Giudice di appello, respingeva l'appello e compensava integralmente le spese del giudizio.
Per la cassazione della suddetta sentenza ricorreva la D.
Resisteva con controricorso l'intimata P.A.
Il procedimento giudiziario appena descritto ha avuto ad oggetto l’impugnazione di una contravvenzione per eccesso di velocità su una strada definita “a scorrimento veloce”.
Prima di entrare nel merito della decisione della Corte di Cassazione, occorre fare la doverosa chiarezza su alcuni punti critici della questione.
Innanzitutto, si ricorda che il Codice della Strada all’art. 2, comma 2, lettera D, contiene la definizione di “strade urbane di scorrimento”.
In particolare, il testo di legge specifica che con strada urbana di scorrimento si deve intendere una strada a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico, ciascuna con almeno due corsie di marcia, ed una eventuale corsia riservata ai mezzi pubblici, banchina pavimentata a destra e marciapiedi, con le eventuali intersezioni a raso semaforizzate e che per la sosta sono previste apposite aree o fasce laterali esterne alla carreggiata, entrambe con immissioni ed uscite concentrate.
Il Codice della Strada specifica, altresì, che invece si è in presenza di una strada urbana di quartiere quando si ha una strada ad unica carreggiata con almeno due corsie, banchine pavimentate e marciapiedi e per la sosta sono previste aree attrezzate con apposita corsia di manovra, esterna alla carreggiata.
Inutile ricordare che la sicurezza sulle strade è un tema fortemente dibattuto e trattato anche in politica, poichè soltanto con una grande attenzione alla sicurezza stradale è possibile salvaguardare la salute e l’incolumità degli utenti stradali e dei pedoni. In particolar modo, l’attenzione viene posta sull’eccesso di velocità che è una delle cause più frequenti di tragici sinistri stradali.
Sul punto si ricorda che la Circolare n. 10307 del 14.08.2009, cosiddetta “Direttiva Maroni”, ha specificato che l’azione di coordinamento dei Prefetti deve essere svolta con carattere di sistematicità al fine di raggiungere l’obiettivo di contrastare le condotte di guida non rispettose dei limiti di velocità e tali da costituire pericolo per la sicurezza stradale. Negli ultimi anni sono state introdotte nuove disposizioni che rendono possibile in modo sempre più diffuso e differenziato l’impiego di tecnologie di controllo remote delle violazioni. Il riferimento è a quelli che comunemente vengono denominati “autovelox”, ovvero dispositivi capaci di rilevare infrazioni di velocità e documentarle fotograficamente. Esistono due tipologie di autovelox, ovvero fissi e mobili.INFORTUNISTICA CONSULTING:
I primi possono essere posizionati su strade dove non è possibile procedere in sicurezza al fermo del veicolo (come appunto le strade urbane di scorrimento), mentre i secondi sono utilizzabili, ad esempio, nelle strade del centro urbano a condizione che siano presidiati dagli agenti di polizia.
Una volta chiarita la distinzione tra le due tipologie di strade sopra descritte, soffermiamoci sulla strada urbana di scorrimento visto che la stessa è al centro della questione controversa di cui si tratta.
Sul punto, la pronuncia della Corte di Cassazione in commento ci ricorda che la Legge n. 168 del 2001 all’art. 4 recita che “sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali di cui all'articolo 2, comma 2, lettere A e B, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, gli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, comma 1, del medesimo decreto legislativo, secondo le direttive fornite dal Ministero dell'interno, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, possono utilizzare o installare dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico, di cui viene data informazione agli automobilisti, finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni alle norme di comportamento di cui agli articoli 142 e 148 dello stesso decreto legislativo, e successive modificazioni. I predetti dispositivi o mezzi tecnici di controllo possono essere altresì utilizzati o installati sulle strade di cui all'articolo 2, comma 2, lettere C e D, del citato decreto legislativo, ovvero su singoli tratti di esse, individuati con apposito decreto del Prefetto ai sensi del comma 2”. […] L’articolo prosegue, al suo comma 4, specificando che “nelle ipotesi in cui vengano utilizzati i mezzi tecnici o i dispositivi di cui al presente articolo, non vi è l'obbligo di contestazione immediata di cui all'articolo 200 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285”.
Difatti, al fine di migliorare la sicurezza stradale e ridurre il numero degli incidenti causati dall’eccesso di velocità, l’azione di contrasto degli organi di polizia stradale deve essere rivolta soprattutto ai tratti di strada in cui si verifica un costante ed elevato livello infortunistico.
Chiaramente, l’attività suddetta dovrà tenere conto di alcuni criteri direttivi quali, ad esempio, l’individuazione di punti critici per la circolazione in cui è maggiore la sinistrosità stradale riferita al biennio precedente, nonchè la ricognizione e la eventuale revisione dell’elenco dei tratti di strada in cui, ai sensi dell’art. 4 della L. n. 168 del 2001, è consentito l’impiego di sistemi di controllo remoto delle violazioni.
Infine, dopo questo doveroso excursus volto a fare chiarezza sulle tipologie di strade previste dal C.d.S. e sulla presenza nelle stesse di vari tipi di autovelox, ripercorriamo i punti salienti della pronuncia in commento.
La sentenza ha confermato il fatto che potessero essere posizionati degli autovelox fissi sulle strade individuate dal Prefetto come “a scorrimento veloce”. L’innovatività della sentenza consiste nell’avere però specificato che non è valida la multa per eccesso di velocità elevata tramite autovelox e senza contestazione immediata se manca la prova che quella è una strada urbana a scorrimento, ossia con carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico.
Orbene, l’individuazione effettuata dal Prefetto delle strade dove non è possibile il fermo di un veicolo e dove, quindi, è legittimo evitare la contestazione immediata dell’infrazione relativa all’eccesso di velocità, non può e non deve prescindere dalla valutazione in concreto del tratto stradale.
Da una simile affermazione ne consegue che non è sufficiente che nel verbale della polizia venga riportato che la strada in cui è avvenuta l’infrazione rientrasse tra le cd. strade a scorrimento veloce (come nel caso de quo) o comunque tra quelle autorizzate dal Prefetto per la mancata contestazione immediata, ma è necessaria anche la dimostrazione delle caratteristiche concrete del tratto stradale.
In tal modo, la pronuncia della Suprema Corte di Cassazione ha dato una svolta in merito alla contestazione delle multe per eccesso di velocità, inasprendo la eventuale tutela difensiva del Comune che d’ora in poi si vedrà costretto a dimostrare concretamente che il tratto stradale in cui è avvenuta l’infrazione fosse effettivamente qualificabile ai sensi del citato art. 4 della legge n. 168 del 2001, con conseguente inapplicabilità dell'obbligo di contestazione immediata di cui all'articolo 200 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
In conclusione, nel caso oggetto della sentenza annotata, la mancata qualificabilità del tratto stradale ai sensi del citato art. 4 ha comportato la conseguente impossibilità ed illegittimità del provvedimento prefettizio di autorizzazione all'installazione di un dispositivo per il rilevamento a distanza della velocità, con ulteriore consequenziale illegittimità del suo impiego e di tutti gli scaturenti successivi verbali ed atti.
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