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ANCHE PER I CICLISTI VALE IL CODICE STRADALE

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Chi va in bicicletta deve rispettare le regole del codice della strada e, in caso di incidente senza prove sull’effettiva responsabilità, si applica una presunzione di colpa al 50% a carico di entrambi i danneggiati. Spesso si ritiene che chi va in bicicletta e viene urtato o investito da un’auto abbia sempre ragione: credenza assolutamente falsa e basata solo su pregiudizi. Non perché la bicicletta è un mezzo privo di motore non deve rispettare il codice della strada. La legge, anzi, stabilisce delle regole comportamentali che deve conoscere e osservare chi inforca i pedali. Ad esempio, chi va in bicicletta deve rispettare i sensi unici o i doppi sensi di circolazione, non può viaggiare contromano, non deve fare inversione ad U, deve dare la precedenza a chi proviene da destra, non può passare con il semaforo rosso, non può guidare di sera e fino a mezz’ora prima dell’alba senza il giubbino a catarifrangenti, deve camminare, sulle piste ciclabili quando esistono. Questo significa che, in caso di incidente stradale che veda coinvolto un ciclista,spiega Infortunistica Consulting, prima di valutare la richiesta di risarcimento del danno da parte di questi all’assicurazione dell’automobilista, bisognerà controllare che il conducente sul sellino abbia rispettato il codice della strada.

Che succede, però, se non è chiara la dinamica del sinistro e le rispettive responsabilità? Che succede se nessuna delle due parti coinvolte nell’incidente riesce a dimostrare di aver rispettato la segnaletica e le norme di comportamento stradale? Si applica il concorso di colpa secondo Infortunistica Consulting di Rovigo.

È quanto chiarito dal Tribunale di Lucca con una recente sentenza . In pratica, questa pronuncia estende anche agli incidenti con le biciclette una regola già nota per gli incidenti con le auto: nel caso di scontro si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia avuto il 50% di colpa a produrre il danno subito dai singoli veicoli.

Questo significa che il ciclista che voglia vedersi risarcito il danno per essere stato investito da un’auto non deve limitarsi a dimostrare il fatto, la caduta e i danni subìti, ma anche di aver rispettato le regole del codice della strada e che, viceversa, dette regole non sono state osservate dall’automobilista. In caso contrario, egli ottiene solo la metà dell’indennizzo perché si applica la presunzione di pari responsabilità tutte le volte in cui è impossibile stabilire con certezza l’incidenza delle reciproche condotte nella dinamica del sinistro.

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