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CHI PAGA I DANNI CAUSATI DA ANIMALI?


Proprietario, dog sitter e custode temporaneo sono responsabili in prima istanza, salvo dimostrino il caso fortuito; per morsi e aggressioni dei cani randagi è responsabile Comune e Asl spiega Infortunistica Consulting di Rovigo. Chi risarcisce i danni provocati da un animale come, ad esempio, un morso dato a un passante, la caduta da una moto o da una bicicletta in caso di aggressione da parte di un branco impazzito, un incidente stradale per il cane randagio che attraversa la strada? Secondo Infortunistica Consulting ,Le regole in materia di animali e, in particolare, di cani (al guinzaglio, di proprietà sfuggiti al recinto o randagi) sono pochissime e fanno capo, sostanzialmente, al principio generale fissato dal codice civile , principio che detta la cosiddetta responsabilità oggettiva di chiunque possegga un animale (sia egli il proprietario o colui che ne ha la custodia per un tempo limitato, come ad esempio il dog-sitter). La norma, in particolare, dice che il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, è responsabile dei danni causati dall’animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito. Questo, in termini pratici,annota Infortunistica Consulting , significa che, in prima istanza, il proprietario o il custode si presume sempre responsabile, salvo dimostri di non aver potuto impedire il fatto anche usando la massima diligenza richiesta in questi casi. “Diligenza” che si sostanzia, ad esempio, disponendo di una museruola nel caso in cui l’animale possa dare un morso o tenerlo lontano – benché al guinzaglio – dai passanti quando ci sia il rischio che possa aggredirli; ed ancora non affidarne la cura a chi non potrebbe gestirlo in una situazione di emergenza (è stato ritenuto responsabile il proprietario di un cane che ne aveva affidato il guinzaglio a un bambino benché quest’ultimo non fosse in grado di trattenerlo per inesperienza e timore; e così, dopo uno strattone dell’animale, il ragazzino lo aveva fatto fuggire con conseguenti danni ai passanti).

Approfondimento di Infortunistica Consulting: Il proprietario del cane è anche responsabile del disturbo causato ai vicini di casa per colpa del suo abbaiare: così, nel caso di appartamento dato in affitto, la causa andrà intentata non nei confronti del locatore, ma dell’inquilino per non aver impedito i rumori dell’animale. Ben inteso: il cane ha “il diritto di abbaiare” (così come hanno chiarito più volte i comuni) e i regolamenti condominiali non possono impedire ai proprietari di tenere animali in casa (salvo si tratti di regolamenti approvati all’unanimità). Tuttavia, il padrone deve fare di tutto per evitare le molestie come, ad esempio, non lasciare il cane da solo in casa per molto tempo, procurargli il cibo, fare in modo che non sia nervoso, eventualmente insonorizzare le pareti dell’appartamento. Approfondimento di Infortunistica Consulting: Il proprietario del cane è responsabile dei danni da questo provocati non solo quando l’animale si trovi sotto la sua custodia, ma anche qualora sia smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito. Così, ad esempio, se il quadrupede fugge di notte dal recinto della villa e ammazza qualche gallina, il padrone deve risarcire tutti i danni conseguenti. Come si diceva, il proprietario si presume sempre responsabile, anche se non ha voluto l’evento o non ha colpa per lo stesso. Egli può evitare la condanna solo dimostrando il caso fortuito che, in verità, è molto difficile da dimostrare. Si deve trattare di un evento imprevedibile e inevitabile anche tenendo un comportamento di massima diligenza. Ad esempio, la rottura del guinzaglio o della catena a cui l’animale era legato, l’improvviso raptus o lo scatto del cane che sia riuscito a divincolarsi dalla presa, il morso dato all’improvviso non sono state ritenute situazioni tali da integrare il caso fortuito. La prova del caso fortuito spetta al responsabile (il proprietario o chi ne fa le veci).

L’obbligo di rendere l’animale in condizione di non arrecare danni alle persone o alle cose è dunque di volta in volta attribuito al proprietario, oppure a chi abbia temporaneamente la custodia dell’animale: si pensi, in quest’ultima ipotesi, al vicino di casa che, per fare il favore all’amico, gli tenga l’animale durante le sue ferie. Approfondimento di Infortunistica Consulting: Nel caso invece di cani randagi, la responsabilità è degli enti pubblici che devono garantire l’incolumità della collettività da fatti legati al randagismo. Qui, per stabilire se la richiesta di risarcimento va fatta al Comune o all’ASL bisogna andare a spulciare le leggi regionali e verificare se queste – così come nella maggior parte dei casi – hanno affidato o meno all’Azienda Sanitaria Locale la gestione, la cura e la prevenzione del randagismo. In tale ipotesi l’azione va intentata contro l’ASL (ad esempio è il caso della Puglia), altrimenti contro il Comune. Di recente, la Corte di appello di Lecce ha condannato la Asl locale per non avere impedito che una muta di cani arrecasse danni patrimoniali ad un allevatore di bovini, che erano stati aggrediti a più riprese dagli animali randagi. La Corte rileva che sulla base della legislazione regionale, la vigilanza sui cani randagi era stata trasferita dai Comuni alle aziende sanitarie locali e che a queste ultime era rimesso quindi l’onere di provvedere al recupero ed al trattamento igienico sanitario dei cani randagi. Ai Comuni spetta invece l’onere di segnalare al servizio veterinario delle Asl la presenza di randagi e di predisporre canili e strutture ricettizie degli animali senza padrone.

Nel caso di incidenti stradali provocati da animali randagi – cani, cinghiali, ecc. – che attraversano la strada, ad essere responsabile è sempre l’amministrazione tenuta alla prevenzione del randagismo (di nuovo l’ASL o il Comune). Ma attenzione: bisogna sempre dimostrare, con certezza di prove, che il danno sia stato provocato proprio dall’animale e non da altri fattori. Così ad esempio la Corte di cassazione ha condannato una amministrazione comunale per i danni subiti da un motociclista che era stato sbalzato da sella per l’aggressione improvvisa subita proprio da parte di un cane randagio.

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