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BUCHE STRADALI: RISARCIMENTO SOLO SE NON SI CONOSCE LA STRADA


Infortunistica Consulting:Il pedone che si fa male cadendo in una buca su una strada comunale va risarcito solo se non è a conoscenza delle insidie del percorso. Nessun risarcimento per i danni che il pedone subisce su strade comunali da lui abitualmente frequentate. In tali casi la colpa del Comune non è presunta, ed è il malcapitato cittadino a dover dimostrare di essere caduto a causa di insidia o trabocchetto che non ha potuto evitare usando l’ordinaria diligenza. Il discorso vale ancor di più nel caso di strada illuminata quando l’incidente si è verificato, o se è lo stesso pedone ad ammettere la propria colpa perché si è distratto mentre camminava.

Infortunistica Consulting:La vicenda

La Cassazione in una recente sentenza ha escluso la responsabilità del Comune nei confronti di una cittadina inciampata in un buca presente sul lungomare, dissestato a causa di una mareggiata avvenuta alcuni mesi prima. Per gli Ermellini, la donna era consapevole dello stato di abbandono e di pericolo in cui si trovava il lungomare e, pertanto, era in grado di prevedere la presenza della buca in cui poi era inciampata. Infortunistica Consulting:Chi paga i danni da caduta ?

Si tratta di un orientamento ormai consolidato, come confermato in passato dalla stessa Cassazione . Casi analoghi rientrano nella comune esperienza, e possono verificarsi a seguito della cattiva manutenzione del manto stradale o della pavimentazione sconnessa ovvero di altre insidie non visibili. Le decisioni degli Ermellini al riguardo sono spesso state favorevoli all’utente della strada, il quale, per ottenere il risarcimento, deve sostenere la presenza di un pericolo occulto (insidia e trabocchetto) che oggettivamente non poteva essere visto né preveduto. In tal caso, il Comune risponde per non aver adeguatamente mantenuto e sorvegliato la sede stradale.

Infortunistica Consulting:Il Comune deve vigilare

Le strade di proprietà comunale comportano l’obbligo per l’ente di provvedere alla loro costante manutenzione e custodia: la responsabilità del Comune è perciò presunta qualora non abbia vigilato al fine di impedire che da essa derivino danni a pedoni, automobilisti, ciclisti e motociclisti. È sempre il Comune a rispondere dei danni da caduta in strade che esso gestisce anche solo di fatto, lasciando che su di essa transitino persone. Anche in questo caso, infatti, esso ha l’obbligo di assicurare l’assenza di pericoli per i cittadini.

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