Tassa automobilistica: il mancato pagamento del bollo auto può essere sempre sanato con il ravvedimento operoso; in caso contrario arriva la cartella esattoriale di Equitalia spiega Infortunistica Consulting di Rovigo.
Chi non paga il bollo auto non commette un illecito amministrativo, per cui può continuare a circolare con l’automobile; compie però un illecito tributario, un’evasione fiscale tanto per intenderci, che consente all’amministrazione finanziaria (la Regione o, in alcuni casi, l’Agenzia delle Entrate ed Equitalia) di procedere alla riscossione coattiva tramite il fermo auto e il pignoramento del conto corrente, dello stipendio o della pensione. Qualora dovesse intervenire il blocco dell’auto il contribuente non potrebbe più circolare fino a quando non salda tutto il debito per il bollo auto non pagato; in alternativa può chiedere la dilazione (cosiddetta rateazione) e, in tal caso, l’auto viene provvisoriamente sbloccata al versamento della prima rata.
In ogni caso, attraverso l’istituto del ravvedimento operoso, è sempre possibile regolarizzare la propria situazione con il fisco, evitando le sanzioni più gravi che derivano dall’omesso pagamento integrale del bollo. Ma procediamo con ordine e vediamo cosa succede se non paghi il bollo auto.
Che succede se non pago il bollo auto? Nel momento in cui non paghi il bollo auto, parte l’accertamento fiscale: l’amministrazione titolare del tributo (ossia la Regione o, in alcuni territorio della penisola, l’Agenzia delle Entrate) comunica un avviso di omesso versamento.
Questo avviso deve arrivare non oltre tre anni, aggiunge Infortunistica Consulting, altrimenti il bollo si prescrive. Il termine dei tre anni inizia a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello in cui il bollo è dovuto. Ad esempio, se il pagamento del bollo scade a febbraio, il termine di prescrizione inizia a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo e scade il 31 dicembre del terzo anno successivo. Così, il bollo da pagare nel 2016, si prescrive al 31 dicembre 2019 (ossia dopo 3 anni decorrenti dal 1° gennaio 2017).
Se, durante tale triennio, arriva un avviso di pagamento, il termine inizia a decorrere da capo per altri tre anni e così via: perché infatti si possa realizzare la prescrizione è necessario che, nei tre anni, il contribuente non riceva alcuna richiesta di pagamento, né la cartella esattoriale di Equitalia.
Leggi per approfondire: LA PRESCRIZIONE DEL BOLLO AUTO
Anche la cartella di Equitalia si prescrive dopo tre anni. Pertanto, il contribuente che abbia ricevuto la notifica di una cartella esattoriale e, nei tre anni successivi, Equitalia non abbia svolto alcuna attività di recupero crediti, né inviato alcun sollecito di pagamento o iscritto il fermo è libero dall’obbligo di pagare la cartella esattoriale per il bollo auto.
In ogni caso, se Equitalia intende iscrivere il fermo amministrativo deve inviare, nei 30 giorni precedenti, un preavviso: in tale termine il contribuente può chiedere la rateazione del pagamento (v. dopo), oppure dimostrare che l’auto è necessaria per l’esercizio della professione o dell’azienda (in tal caso il pignoramento non è dovuto). Tali due attività evitano l’azione esecutiva di Equitalia per mancato pagamento del bollo auto.
Che succede se pago in ritardo il bollo auto? Se non hai pagato il bollo auto e intendi farlo in ritardo puoi sfruttare il cosiddetto ravvedimento operoso che ti consente di mitigare le sanzioni dovute all’omissione a condizione che paghi entro 1 anno. Dopo un anno scatta, infatti, una sanzione particolarmente onerosa (pari al 30% dell’importo evaso).
Chi opta per il ravvedimento operoso può usufruire delle seguenti agevolazioni:
– se paga nei primi 14 giorni, scatta la sanzione sull’imposta pari allo 0,1% per ogni giorno di ritardo. Chi, ad esempio, versa il bollo al 14° giorno paga una sanzione dello 1,4%;
– se paga dal 15° al 30° giorno, scatta la sanzione di 1/10; pertanto si paga una maggiorazione pari all’1,5%;
– se paga dal 30° al 90° giorno, la sanzione scende al 1,67%;
– dal 90° giorno a 1 anno la sanzione è pari al 3,75%.
Come detto, scaduto l’anno non è più possibile usufruire del ravvedimento operoso e si applica una multa del 30% più un interesse dello 0,5% per ogni sei mesi di ritardo.
Che succede se non pago il bollo neanche in ritardo? Chi non paga il bollo auto diventa oggetto di pignoramento o di altre misure cautelari. In particolare, egli deve prima ricevere la cartella di pagamento di Equitalia contro la quale può fare ricorso entro 60 giorni dalla data della notifica alla Commissione Tributaria (v. dopo). Dopo la notifica della cartella, Equitalia passa alle maniere forti e può procedere al fermo auto (una qualsiasi auto del contribuente e non necessariamente quella per la quale non è stato pagato il bollo) o al pignoramento dei beni.
Quanto al pignoramento dei beni, si può trattare di
pignoramento dei beni mobili, ossia degli arredi presenti nell’abitazione, salvo quelli legati alla sopravvivenza (frigo, letti, provviste per un mese, forno e cucina, tavolo da pranzo, ecc.) o di valore affettivo e simbolico (fede nuziale, medaglie al valore, oggetti di culto religioso, ecc.); pignoramento di conti correnti bancari o postali; pignoramento dello stipendio nei limiti di un quinto (il limite del quinto vale anche se lo stipendio è depositato in banca: quanto invece alle somme già presenti sul conto prima della notifica del pignoramento esse possono essere pignorate solo nella parte che eccede 1345,56, euro); pignoramento della pensione nei limiti di un quinto che eccede il minimo vitale pari a 672,78 euro (il limite del quinto vale anche se la pensione è depositata in banca: quanto invece alle somme già presenti sul conto prima della notifica del pignoramento esse possono essere pignorate solo nella parte che eccede 1345,56, euro); pignoramento di canoni di affitto percepiti da eventuali inquilini a cui sia stato dato in locazione un appartamento.
Non è possibile il pignoramento della casa il quale scatta solo per debiti superiori a 120.000 euro (tetto certamente difficile da raggiungere con il solo bollo auto) e sempre che non sia l’unica casa di residenza del debitore adibita a civile abitazione (per la quale sussiste il divieto di pignoramento).
Come evitare il pignoramento o il fermo auto per il bollo? Il contribuente può evitare il pignoramento o il fermo amministrativo per il bollo auto non pagato solo se riesce a pagare prima che tali misure vengano intraprese o a presentare un’istanza di rateazione (ossia pagamento dilazionato). L’istanza viene accettata, per debiti fino a 50mila euro (portata a 60mila dalle recenti modifiche contenute nel Dl Enti Locali), senza bisogno di documentazione: il contribuente può così accedere a una dilazione fino a 72 rate.
Se invece il pignoramento è già stato eseguito, il pagamento della prima rata lo fa decadere.
Se ad essere stato eseguito è il fermo auto, con il pagamento della prima rata il fermo viene sospeso (la cancellazione consegue solo al pagamento integrale). Per chiedere la sospensione del fermo e tornare a circolare è necessario esibire allo sportello di Equitalia la copia della prima ricevuta di pagamento; Equitalia rilascia una quietanza che va depositata al PRA, il quale a sua volta sospende il fermo.
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