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CARTELLA DI PAGAMENTO/MULTA: AD AGOSTO NON ABBIATE FRETTA!


Equitalia: i termini per presentare ricorso si sospendono durante tutto il mese di agosto e tornano a decorrere dal 1° settembre; non c’è possibilità che scada, quindi, la possibilità di opporti alla cartella di pagamento mentre sei in ferie spiegano i tecnici di Infortunistica Consulting di Rovigo. Se sei in ferie e, nel periodo che va dal 1° al 31 agosto, hai ricevuto la notifica di una cartella di pagamento da parte di Equitalia o di una multa stradale non c’è bisogno che ti affretti a tornare in città spiega Infortunistica Consulting – che non sia anche lui in vacanza , fortunatamente i termini per presentare ricorso sono tutti sospesi e tornano a decorrere dal 1° settembre. Ecco una breve guida redatta dagli esperti di Infortunistica Consulting: Il termine per presentare ricorso contro la cartella

Dal momento in cui il postino o il messo notificatore consegnano, nelle mani del contribuente, una cartella di pagamento, iniziano a decorrere i giorni per potersi opporre alla richiesta di pagamento: giorni che sono pari a:

30, se la cartella esattoriale riguarda il mancato pagamento di multe stradali; 40, se la cartella riguarda invece l’omesso versamento di contributi Inps e Inail; 60, in tutti gli altri casi, ossia imposte e tributi dovuti all’Agenzia delle Entrate o altri enti.

Invece per le multe per violazione del codice stradale il termine è sempre di 30 giorni. Quando scade il termine per presentare ricorso?

Per stabilire, con esattezza, quando scade il termine per presentare ricorso, bisogna iniziare a contare dal giorno successivo a quello della notifica specifica Infortunistica Consulting.

Ad esempio, nel caso di una cartella notificata il 1 marzo, il termine di 60 giorni inizia a decorrere dal 2 marzo (che, appunto, è il 1° dei 60 giorni) e, quindi, l’ultimo giorno utile per presentare ricorso è il 30 aprile (30 giorni di marzo + 30 giorni di aprile). Pertanto, il ricorso notificato il 1° maggio è ormai tardivo. Che succede se il contribuente non è a casa quando arriva il postino?

Secondo Infortunistica Consulting, se il contribuente è momentaneamente assente, il postino o il messo notificatore consegnano un avviso con cui comunicano di aver tentato la notifica all’abitazione (l’avviso viene affisso alla porta di casa o immesso nella cassetta delle lettere) e, successivamente, viene spedita al contribuente una seconda raccomandata in cui lo si informa che potrà ritirare il plico presso il Comune nei successivi 30 giorni. Scaduti i quali si forma la cosiddetta “compiuta giacenza”, il che significa che la cartella si considererà ugualmente notificata. Se il contribuente non ritira affatto la cartella, perché magari è in ferie e torna in città dopo più di 30 giorni (quando ormai il plico è stato restituito ad Equitalia per compiuta giacenza), il termine per proporre il ricorso inizia a decorrere dall’11° giorno successivo all’invio della seconda raccomandata.

Se il contribuente ritira invece l’atto in Comune dobbiamo distinguere due ipotesi: se il ritiro avviene prima di 10 giorni dall’invio della seconda raccomandata (ad esempio dopo 7 giorni), il termine decorre a partire dal giorno successivo a quello di ritiro effettivo della cartella; se il ritiro avviene invece dopo i 10 giorni dall’invio della seconda raccomandata (ad esempio, dopo 12 giorni), il termine decorrere dall’11° giorno successivo all’invio della seconda raccomandata. Che succede se ricevi la notifica di una cartella ad agosto?

Come già specificato da Infortunistica Consulting, tutti i termini processuali per effettuare ricorso contro una cartella di pagamento sono sospesi dal 1° al 31 agosto. È come se questi giorni non esistessero sul calendario. Con la conseguenza che una cartella notificata il 1° agosto si considera notificata il 1° settembre: difatti il termine per fare ricorso non scade il 31 agosto bensì il 30 settembre (il 1° giorno di settembre, in questo caso si calcola). Ed ancora, per continuare con gli esempi, nel caso di cartella notificata il 15 agosto, il termine, anche in questo caso, inizia a decorrere dal 1° settembre e non dal 16 agosto: quindi anche in questo caso il termine per impugnarla scade il 30 settembre.

Questo significa che il contribuente può continuare a godersi tranquillamente le vacanze. Insomma, è come se agosto fosse proprio stato cancellato dal calendario dei tribunali. Il che vale non solo per le cause tributarie, ma anche per quelle civili e amministrative. See more at :http://www.infortunisticaconsulting.com/

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